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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.10.2006 INC.2006.37702

October 6, 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,638 words·~18 min·3

Summary

Istanza di libertà provvisoria

Full text

Incarto n. INC.2006.37702

Lugano 6 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 28/29 settembre 2006 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 2/3 ottobre 2006 dal   Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona,

visto lo scritto della difesa dell’accusato del 4 ottobre 2006;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il __________, a __________, dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto del Procuratore pubblico Mario Branda per titolo di furto, danneggiamento e violazione di domicilio (Inc. MP __________, AI 1), dopo che era stato fermato dalla Polizia cantonale che era intervenuta a seguito di una segnalazione telefonica per possibili ladri in fuga. Dopo un breve inseguimento da parte della Polizia, i due occupanti l’auto sospetta hanno abbandonato il veicolo, dividendosi e dandosi alla fuga a piedi. La Polizia è riuscita a fermare il qui istante, mentre il correo non è più stato ritrovato. Nel baule della vettura __________ targata __________, sulla quale viaggiava __________ ed il correo, è stata subito rinvenuta una cassaforte che era da poco stata oggetto di furto presso un’abitazione di __________.

Con la richiesta di conferma dell’arresto 18 agosto 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di furto, danneggiamento e violazione di domicilio (Inc. GIAR 377.2006.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione – con riferimento alla richiesta di conferma dell’arresto ed in particolare per pericolo di collusione con il correo e per la verifica a proposito di un altro furto commesso a __________ il giorno precedente – e per il pericolo di fuga, trattandosi di un cittadino straniero senza legami con il territorio __________ (Inc. GIAR 377.2006.1, doc. 5).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha negato ogni addebito e si è perlopiù rifiutato di rispondere alle domande postegli prima di avere potuto incontrare il proprio difensore.

Davanti al magistrato inquirente __________ ha poi ammesso di essere venuto in __________ due volte: la prima, 10/12 giorni prima del suo arresto, sarebbe venuto solo e non avrebbe commesso reati, la seconda volta sarebbe partito da __________ in compagnia di una persona che avrebbe conosciuto soltanto la sera prima, tale __________ – di cui non conoscerebbe ulteriori generalità – per recarsi in __________ a commettere dei furti.

B.

Il 28 settembre 2006 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; la difesa, che non si pronuncia sull’esistenza dei seri indizi di reato, dopo una breve introduzione sui fatti e dopo essersi dilungata in richiami dottrinali e giurisprudenziali in materia, afferma che il suo patrocinato è ben inserito socialmente all’interno del territorio __________; egli avrebbe residenza fissa in __________ a __________ con la sua compagna ed i loro due figli ed avrebbe la possibilità di svolgere una regolare attività lavorativa presso una ditta della provincia di __________ – lavoro che a dire della difesa già avrebbe svolto prima del suo arresto – con il cui reddito mantenere se stesso e la propria famiglia, ciò che scongiurerebbe il pericolo di fuga e di recidiva. Per quanto riguarda il pericolo di collusione l’accusato non conoscerebbe altri dettagli al riguardo del correo che si trovava con lui al momento dell’arresto. Il procedimento sarebbe ormai nella fase del deposito atti, la refurtiva recuperata interamente al momento dell’arresto ed i genitori dell’accusato già avrebbero versato CHF 15'000.- direttamente alla Polizia da destinarsi al risarcimento dei danni causati dall’accusato.

La difesa sostiene infine (ma non nel petitum) che i genitori dell’accusato sono disposti a versare una cauzione di CHF 15'000.- (come richiesto dal PP) per permettere la messa in libertà provvisoria dell’accusato.

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 2 ottobre 2006 (Inc. GIAR 377.2006.2, doc. 2) comunica di avere proceduto, in data 19 settembre 2006, al deposito degli atti e che, fatta salva la presentazione di complementi istruttori, sarebbe prossima l’emanazione dell’atto d’accusa. Il PP ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evincibili dalle dichiarazioni di __________ e dall’incarto penale.

A mente del magistrato inquirente l’inchiesta contro __________ sarebbe quindi ormai conclusa anche se l’accusato si è rifiutato di fornire indicazioni per permettere l’identificazione del correo latitante. Vi sarebbe anche concreto pericolo di fuga, essendo l’accusato cittadino __________ senza alcun legame con il nostro Paese, dove si è recato soltanto per delinquere, e pericolo di recidiva, desumibile dalle modalità con cui sono stati preparati e compiuti i furti, dalla partecipazione agli stessi di un correo di cui l’accusato non ha voluto fornire le generalità (che potrà invece contattare al suo rientro in __________) e dalle condanne per reati analoghi in __________.

D.

Con fax 3 ottobre 2006 questo giudice ha provveduto a chiedere precisazioni al PP in merito alle affermazioni della difesa secondo cui il magistrato inquirente avrebbe proposto il versamento di una cauzione di “circa CHF 15'000.00” per la messa in libertà provvisoria dell’accusato.

Con fax di pari data il PP ha comunicato che “non ho proposto alla Difesa una messa in libertà dietro versamento di cauzione ed in nessun momento ho dato un mio accordo in questo senso. È vero che ad un certo punto la Difesa ha proposto tale soluzione ed io ho detto che vi avrei riflettuto. Incontrando in seguito ancora l’__________ (legale __________ dell’accusato, n.d.r.) le ho spiegato che, avendo verificato la situazione, non potevo dare seguito alla domanda. Sollecitato telefonicamente ancora dalla __________ ho ribadito questa mia posizione.”

E.

La difesa, con osservazioni 4 ottobre 2006 di cui si dirà, se del caso, in seguito, si è sostanzialmente confermata nella propria istanza di libertà provvisoria, ribadendo la disponibilità dei genitori dell’accusato a versare una cauzione per la messa in libertà provvisoria dell’accusato.

In diritto:

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 29 settembre 2006, è tempestivo avendola trasmesso a questo ufficio a mezzo raccomandata con il preavviso negativo il 2 ottobre 2006, nel termine di 3 giorni previsto dall’art. 108 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti. Basti ricordare il fermo dell’accusato (AI 2), avvenuto praticamente in stato di quasi flagranza con la refurtiva a bordo dell’automobile di cui era alla guida (di proprietà della madre dei suoi figli), nonché le ammissioni dell’accusato rese a verbale PP 5 settembre 2006 (AI 20).

4.

L’accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori né pericolo di collusione, essendo ormai il procedimento penale allo stadio del deposito degli atti, dello stesso parere appare il PP.

5.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento alle modalità di preparazione e commissione dei furti, nonché alla partecipazione di altre persone, che l’accusato non ha voluto indicare, agli stessi, e alla presenza di precedenti penali in __________ per reati analoghi.

A mente della difesa il pericolo di recidiva sarebbe inesistente per il fatto che l’accusato “è ben inserito a __________”, egli avrebbe un domicilio fisso dove vivrebbe con la propria famiglia. Avrebbe poi un posto di lavoro presso la __________ che gli permetterebbe di mantenere la sua famiglia garantendole un tenore di vita decoroso.

Non è dato sapere da quali elementi la difesa deduca queste considerazioni e perché questi elementi, se effettivamente presenti, siano tali da scongiurare il pericolo di recidiva. Infatti gli elementi menzionati nell’istanza e nelle osservazioni, a dire dell’accusato stesso, già sarebbero stati presenti in agosto 2006, al momento dell’arresto (cfr. verbale PP 5 settembre 2006, AI 20); comunque, anche se così fosse, essi non hanno minimamente contribuito ad impedire all’accusato di recarsi in __________ a commettere i furti con scasso di cui è accusato.

V’è comunque da dire che sia la situazione famigliare che quella professionale dell’accusato (e di conseguenza quella economica) non emergono comunque dall’incarto in modo così chiaro come pretenderebbe invece la difesa. Benché sia l’accusato che la madre dei suoi figli abbiano dichiarato di convivere (cfr. verbale PP dell’accusato del 5 settembre 2006, AI 20, p. 1e2e verbale polizia 6 settembre 2006 di __________, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria dell’11 settembre 2006, AI 25) __________, al momento del suo arresto, aveva dichiarato alla Polizia che __________ era la madre dei suoi due figli e che “non mi sento di classificarla diversamente. Lei abita nel mio stesso campo nomadi ma in una casetta prefabbricata diversa” (verbale Polizia 17 agosto 2006 di __________, p. 2).

Per quanto riguarda la propria posizione lavorativa, l’accusato ha dichiarato che al momento dell’arresto stava lavorando come operaio edile per una __________ di __________, la __________, percependo uno stipendio di circa € 800.- al mese (cfr. verbale PP dell’accusato del 5 settembre 2006, AI 20, p. 2), mentre che con dichiarazione 18 settembre 2006 __________, a nome della __________, ha dichiarato “di essere disposto ad assumere alle proprie dipendenze il sig. __________”: da tale dichiarazione sembrerebbe quindi che l’accusato non fosse già alle dipendenze di tale __________ il mese d’agosto scorso, come invece da lui affermato davanti al PP.

A ragione il PP, a sostegno della propria tesi, evoca le modalità con cui sono stati perpetrati i furti e la loro preparazione per sostanziare il pericolo di recidiva: il fatto di essere giunto, una prima volta, qualche giorno prima dell’arresto in __________, verosimilmente per studiare la regione e visitare i luoghi da colpire – poiché la versione fornita dall’accusato della gita da __________ a __________ per andare “a donne” a causa presunti dissapori con la compagna, gita tra l’altro non andata a buon fine, non è assolutamente credibile –, di essere venuto a commettere i furti con un correo, munito di cartina geografica, di avere celato parte della refurtiva in un intercapedine nascosta del veicolo e di avere addirittura abbattuto un muro per sottrarre una cassaforte, sono tutti elementi che denotano, oltre che una certa premeditazione, determinazione ed organizzazione, anche una evidente esperienza nel ramo, esperienza a cui si riallacciano i precedenti penali specifici per cui __________ già è stato condannato in __________ negli ultimi anni (cfr. casellario giudiziale italiano, AI 10) e che evidentemente non sono serviti da monito alcuno nei suoi confronti. Vi è quindi il fondato timore che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, potrebbe tornare con una certa facilità a commettere furti.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva. Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenze GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103; 20 aprile 2005 in re M.P., inc. GIAR 2004.62204).

6.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

La difesa, con le stesse motivazioni addotte per l’inesistenza del pericolo di recidiva, sostiene che “appare evidente che il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva non sussistono, essendo il signor __________ inserito socialmente a __________, e quindi facilmente reperibile, e avendo lo stesso un posto di lavoro fisso, fatto che gli permette di perseguire un guadagno regolare per mantenere la propria famiglia” (istanza, p. 4, punto 2.). Aggiunge poi che tutta la refurtiva è stata recuperata e che i genitori dell’accusato hanno consegnato agli inquirenti CHF 15'000.- a titolo di risarcimento per i danni provocati dall’accusato.

A mente del PP è invece dato, e sufficientemente concreto, il pericolo di fuga; l’accusato non ha infatti alcun legame con il nostro paese “dove è venuto al solo scopo di delinquere. In queste circostanze sussiste serio pericolo che possa essere tentato di sottrarsi al procedimento” (preavviso negativo, p. 2).

__________ è cittadino __________ e risiede a __________ presso un campo nomadi dove vivono anche i suoi genitori, la madre dei suoi figli e questi ultimi. Egli non ha alcun legame con il nostro Paese, né famigliare né professionale, mentre che di tutta evidenza il motivo della sua venuta in __________ è legato unicamente alla commissione dei furti di cui è accusato.

Della sua situazione famigliare e professionale poco limpida già si è detto al punto precedente, per quanto riguarda il pericolo di recidiva, mentre che non è chiaro per quale motivo, per uno straniero perseguito penalmente in __________, l’essere socialmente e lavorativamente integrato nel proprio Paese (in questo caso l’__________) possa essere considerato elemento atto a scongiurare il pericolo di fuga. Semmai questi presupposti concorrono a sostanziare i timori contrari, e cioè che l’accusato non abbia nessun interesse a tornare in Svizzera per essere processato avendo il fulcro della propria vita all’estero.

Pure l’atteggiamento processuale dell’accusato, che appare poco collaborativo – è evidente che __________ ha ammesso di avere commesso i due furti di cui è accusato, in quanto confrontato con elementi oggettivi quali il ritrovamento della refurtiva e l’identificazione da parte di testimoni, ma che non ha collaborato con gli inquirenti in nessun altro modo, specialmente per quanto riguarda l’accertamento dell’identità del correo – fa temere che se messo in libertà provvisoria preferirebbe evitare di tornare in __________ per sottoporsi al processo. La sua versione dei fatti, per quanto riguarda la conoscenza del correo, il loro arrivo in __________, l’asserita mancata pianificazione dei furti ed il loro svolgimento, è perlomeno poco credibile; è evidente che l’accusato non intende fornire ulteriori informazioni agli inquirenti più di quante questi ultimi abbiano già acquisito agli atti, soprattutto per quanto riguarda l’identificazione del correo che, in mancanza di ulteriori elementi sulla sua identità, non solo non potrà essere inchiestato ma addirittura potrebbe tornare a commettere furti in __________ indisturbato. Dagli atti emerge quindi la volontà dell’accusato di voler proteggere __________, rendendo concreto il pericolo che, se messo in libertà provvisoria, potrebbe preferire non presentarsi in __________ per le prossime necessità procedurali, tra l’altro con il rischio di coinvolgere terze persone, in primis il correo.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione), anche in considerazione dei precedenti penali dell’accusato in __________ per reati analoghi che verranno sicuramente considerati in sede di giudizio; per tutti questi motivi appare verosimile che l’accusato possa preferire rendersi irreperibile alle autorità giudicanti se posto in libertà provvisoria.

b)

La richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti - N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di recidiva) la cauzione non entra comunque in linea di conto. In ogni caso, il versamento di una cauzione così come proposto dalla difesa (poiché è stato possibile appurare che, contrariamente a quanto affermato nell’istanza di libertà provvisoria – forse a causa di cattiva comprensione della difesa ma comunque in modo perlomeno ardito – mai il PP ha richiesto il versamento di una cauzione all’istante) appare comunque, di primo acchito, insufficiente a garantire la presenza dell'accusato al dibattimento.

L’entità della cauzione deve infatti essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per valutare la cauzione non sono dati.

La cauzione, essendo versata da terzi (materialmente dai genitori dell’accusato, ma non è nota la provenienza dei fondi proposti), non avrebbe quell’effetto dissuasivo che l’applicazione di tale strumento dovrebbe implicare. Non conoscendo inoltre la capacità finanziaria di tali terzi non è possibile valutare se l’accusato potrebbe facilmente preferire rendersi latitante e perdere la cauzione piuttosto che presentarsi al dibattimento.

7.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della celerità con la quale è stata condotta l’inchiesta è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusato è stato arrestato il __________, il __________ è stato ordinato il deposito degli atti ed il PP ha assicurato che, fatta salva la presentazione di complementi istruttori, “è prossima l’emanazione dell’atto d’accusa” (preavviso negativo, p. 1); ad oggi __________ è in detenzione preventiva da circa __________ e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per l’emanazione dell’atto d’accusa e per l’aggiornamento del processo in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

8.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che nei confronti di __________ sono dati gravi indizi di colpevolezza, pericolo di recidiva e pericolo di fuga. Per i motivi suesposti non può entrare in linea di conto la fissazione di una cauzione.

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 139, 144 e 186 ss., 102, 103, 173, 174, 184, 279 ss e 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata il 28 settembre 2006 da __________ è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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