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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.12.2006 INC.2006.33511

December 6, 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,221 words·~6 min·4

Summary

Sequestro

Full text

Incarto n. INC.2006.33511 INC.2006.33205

Lugano 6 dicembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato l’8/9 novembre 2006 dalla

__________  

contro

lo scritto 27 ottobre 2006 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi che comunica impossibilità di determinarsi su istanza di dissequestro nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (20 novembre 2006);

viste le osservazioni di __________ (13 novembre 2006) e della __________ (16 novembre 2006) che si rimettono a questo giudice, rispettivamente segnalano di non avere osservazioni particolari;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

-    oggetto del procedimento e degli ordini di perquisizione e sequestro, sono già stati indicati in precedente decisione su reclamo della __________, ci si può tranquillamente rinviare (cfr. sentenza 25 settembre 2006, GIAR 335.2006.3, cons. dea 1 e 2), in quanto nota a tutte le parti (DTF 123 I 130);

-    il 3 luglio 2006, a tutti gli istituti bancari del Cantone __________ (AI 70) e ad alcuni istituti bancari del Canton __________, è stato notificato un identico ordine di perquisizione e sequestro volto ad identificare ogni e qualsiasi relazione in qualche modo riconducibile agli accusati (__________e __________) ed alla __________ per il periodo 1.1.1996/3.7.2006 (AI 70 e 71); l'ordine prevede pure il sequestro della documentazione e degli eventuali averi presenti sulle relazioni.

-    gli ordini di perquisizione e sequestro bancari (emanati il 3 luglio 2006) sono motivati con la finalità di reperire averi della __________ "distratti, rispettivamente occultati, suscettibili di confisca, devoluzione alle parti lese, nonché allo scopo di assicurare i diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 70), quello di blocco per "assicurare i diritti di risarcimento della massa fallimentare, rispettivamente delle parti lese" (AI 72);

-    contro gli ordini menzionati, rispettivamente l'uno o l'altro di questi, sono stati interposti reclami sia da parte degli accusati sia da parte di altre persone (fisiche e giuridiche) in qualche modo toccate dagli stessi, tra cui anche la qui reclamante;

-    la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo, formulata da alcuni ricorrenti, è stata evasa rinviando alle modalità previste dall'art. 164 CPP (per quanto concerne la perquisizione); di fatto, praticamente tutta la documentazione bancaria è stata prodotta sotto suggello, in attesa delle decisioni delle autorità di reclamo, rispettivamente ricorso;

-    questo giudice ha sostanzialmente respinto i vari reclami con decisioni del 25 settembre 2006 (cfr. in particolare, inc. GIAR 332.2006., 335.2006.1, 335.2006.3, 335.2006.4);

-    due decisioni (335.2006.1 e 335.2006.4) sono state impugnate davanti alla CRP che ha respinto i ricorsi il 21 novembre 2006 (inc. 60.2006.377 e 60.2006.338) e ha ordinato la trasmissione della documentazione al Procuratore pubblico "a crescita in giudicato della presente decisione";

-    con scritto del 25 ottobre 2006, la qui reclamante ha chiesto il dissequestro di una relazione (a lei intestata), indicando per sommi capi i motivi della richiesta e asserendo, con riferimento ai documenti bancari che dovrebbero suffragare le affermazioni contenute nell'istanza, che "qualora gli stessi non dovessero ancora essere stati trasmessi dal GIAR, la sottoscritta li metterà a disposizione su semplice richiesta" (AI 244);

-    con lo scritto qui impugnato (AI 250), il magistrato inquirente ha comunicato di non essere in misura di esprimersi prima di aver potuto esaminare la documentazione bancaria ancora sotto suggello;

-    con ulteriore scritto del 27 ottobre 2006 (AI 255) la reclamante ha prodotto alcune fatture, chiedendo il dissequestro parziale ai fini del pagamento delle stesse, e il 2 novembre 2006 ha ricordato che eventuale documentazione bancaria è "a disposizione" (AI 261);

-    lamentando l'assenza di risposta (o decisione) allo scritto menzionato, nonché impossibilità di contattare il Procuratore pubblico competente, __________ ha inoltrato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 27 ottobre 2006 sia perché priva di motivazione sia perché ingiustificata nel merito (doc. 1, inc. GIAR 335.2006.11), asserendo che la documentazione necessaria è in possesso dell'inquirente, comunque reperibile presso la CRP o disponibile presso la reclamante;

-    con le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 335.2006.11), il magistrato inquirente, ricorda che gli atti si trovano ancora presso la CRP (che a quel momento ancora non aveva deciso) e afferma impossibilità di esprimersi mancando "… la documentazione bancaria, rispettivamente le risultanze di ulteriori atti istruttori che dovessero rendersi necessari dopo esame della documentazione bancaria"; inoltre, sempre il magistrato inquirente, ritiene irricevibile il reclamo perché lo scritto del 27 ottobre 2006 non è (sarebbe) una decisione e infondata eventuale richiesta di constatazione di un diniego di giustizia, in quanto "… dal 30 giugno 2006 gli atti d'inchiesta sono stati praticamente sempre presso le Autorità superiori";

-    il reclamo è ricevibile in ordine (legittimazione e tempestività) sia che si rivolga contro lo scritto del 27 ottobre 2006 ritenendolo decisione, sia che debba essere considerato quale diniego (formale) di giustizia in quanto l'intenzione di non emanare decisioni (per il momento) è evidente (e non smentito in sede di osservazioni);

-    con lo scritto qui impugnato, il magistrato inquirente ha chiaramente indicato di non essere in possesso neppure della documentazione relativa alla relazione bancaria (intestata a __________) indicata nell'istanza e nel reclamo oggetto della presente;

-    è pacifico che quella specifica documentazione, la perquisizione essendo oggetto di richiesta di effetto sospensivo e di procedura ex art. 164 CPP, non può essere visionata dal magistrato inquirente fino a decisione definitiva in merito (non è quindi "a disposizione"); la CRP, nella decisione del 21 novembre 2006, che concerne tutta la documentazione sequestrata, ha disposto la trasmissione della documentazione al magistrato inquirente "a crescita in giudicato" della decisione;

-    la reclamante, dopo l'evidente rifiuto del magistrato inquirente di decidere in assenza della documentazione bancaria, rispettivamente di posticipare la decisione al momento in cui vi avrà accesso, non risulta aver prodotto la documentazione del conto che avrebbe imposto al magistrato inquirente una decisione maggiormente motivata;

-    nulla cambia, a quanto sopra, la circostanza che il magistrato inquirente non abbia richiesto esplicitamente tale documentazione o che non sia stato è possibile (per la reclamante) contattarlo; di fatto è l'istanza ad essere carente nella motivazione, la risposta (o presa di posizione) del 27 ottobre 2006 né è logica conseguenza;

-    inoltre, non vi era motivo di ripetere le motivazioni a fondamento della perquisizione e sequestro attualmente in corso, visto che la __________ l'aveva già contestato a suo tempo e le relative decisioni (delle autorità di ricorso) sono già state emanate (cfr. sentenza 25.11.2006, GIAR 335.2006.3 in particolare);

-    da quanto sopra occorre concludere che il reclamo è, nella sostanza, privo d'oggetto e va respinto; nel caso specifico, visto il contenuto della stessa istanza del 25 ottobre 2006, lo scritto del 27 ottobre 2006 del magistrato inquirente non può essere considerato né quale decisione carente nella motivazione, né quale comunicazione costitutiva di diniego formale di giustizia e neppure quale errato e immotivato rinvio a momento futuro della decisione sull'istanza di dissequestro.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 163, 164 e 165 CP, 167 CP, 159 CP, 251 CP, nonché 85 LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e 76 cpv. 3 LPP, 161, 164, 280 ss., 284 CPP, 29 CF,

decide

1.      Il reclamo 8/9 novembre 2006 presentato dalla __________ respinto ai sensi  dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 100.--, sono a carico della reclamante.

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione (con copia delle osservazioni):

                                                                                giudice Edy Meli

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