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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2005 INC.2005.8905

June 21, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,020 words·~5 min·4

Summary

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

Full text

Incarto n. INC.2005.8905

Lugano 21 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

            sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26 novembre 2004 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona    

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto   __________, in detenzione a __________ (patr. d’ufficio dal lic. iur. __________, Lugano)    

visti gli inc. GIAR 89.2005.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato incarcerato il 30 marzo 2005, a seguito di decisione del 16 marzo 2005 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 89.2005.3). __________ è stato sentito il 31 marzo 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro l’11 gennaio 2003, termine stabilito dall'UFR con decisione 18 novembre 2002, continuando a commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 5 inc. 89.2005.3).

2.

Con decisione/istanza del 15 giugno 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 89.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 20 giugno 2005, in presenza del proprio patrocinatore e dell’interprete, ha dichiarato di non aver voluto parlare con le Autorità d’ambasciata della Nigeria essendo cittadino del Sierra Leone e di non volere comunque rientrare al suo paese, ma di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti validi e che non ha voluto aggiungere nulla nemmeno dopo le spiegazioni del suo legale in merito all’eventuale sviluppo della procedura in vista dell’allontanamento, rifiutandosi persino di sottoscrivere il verbale.

4.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 5, inc. GIAR 89.2005.3).

5.

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità, con lo scritto 15 aprile 2005, ha sollecitato l'Ufficio federale della migrazione, Divisione rimpatrio, al fine di ottenere un appuntamento dal Console della Nigeria durante il quale presentargli __________ in vista dell’ottenimento dei documenti di viaggio, e che lo straniero è stato presentato al Console della Nigeria in data 24 maggio 2005, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, dopo avere richiesto, anche per il tramite del suo legale, di potere tornare in Nigeria, durante il colloquio con il Console di tale paese a Berna, avvenuto il 24 maggio 2005, ha dichiarato di essere cittadino del Sierra Leone, e successivamente, sia davanti alla Polizia in data 14 giugno 2005 che davanti a questo giudice in data 20 giugno 2005, ha dichiarato di non volere rientrare in Sierra Leone, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio (che gli verrebbero forniti unicamente in caso di rientro al paese d’origine) (cfr. doc. G allegato al doc. 1 inc. 89.2005.5);

Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1. La decisione/istanza 15 giugno 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 29 settembre 2005, compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione:

                                                                             giudice Claudia Solcà

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