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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.12.2005 INC.2005.36205

December 22, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,128 words·~21 min·6

Summary

Istanza di proroga del carcere preventivo.

Full text

Incarto n. INC.2005.36205

Lugano 22 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

            sedente per statuire sulla richiesta di proroga del carcere preventivo presentata il 12 dicembre 2005 da

Procuratori pubblici Rosa Item e Nicola Respini    

nei confronti di  

__________

accusato dei reati di cui agli artt. 111 (in relazione con l'art. 22) e 122 CP (inc. MP __________), e dei reati di cui agli artt. 19 cifra 2 e 19 a LFStup (inc. MP __________);

viste le osservazioni della difesa (14 dicembre 2005);

visti gli incarti MP __________ e __________;

ritenuto

in fatto

A.

Risulta, dall'inc. MP __________, che __________ è stato tratto in arresto il 21 settembre 2002 con promozione dell'accusa (il 22 settembre 2002) per i reati di cui agli artt. 111, sub. 122 CP (AI 2, inc. MP citato). L'arresto è stato confermato dal GIAR (AI 3).

Il 2 ottobre 2002, l'accusato è stato interrogato dal magistrato inquirente e, al termine dell'interrogatorio stesso, scarcerato (AI 10 e 11).

Dopo la scarcerazione, l'accusato é stato interrogato ancora una volta dalla polizia (all. 11 ad AI 14) mentre che l'incarto ha visto successiva acquisizione di documentazione fotografica, del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, di alcune comunicazioni alla difesa della parte lesa, nonché di un telefax dall'UFG sezione estradizioni, datato 2 febbraio 2005 (indirizzato ai due magistrati menzionati nell'intestazione della presente - AI 17) e relativo (apparentemente, non essendo stata reperita altra documentazione relativa alla procedura UFG B147101) ad una richiesta di estradizione, rispettivamente di un arresto internazionale (cfr. AI da 12 a 21).

B.

Dall'incarto MP __________ risulta che il procedimento è stato avviato nel febbraio 2003 (AI 1), per infrazione alla LFStup, che il 20 marzo 2003 è stato emanato un ordine d'arresto nei confronti del qui accusato (AI 56), arrestato poi il 20 giugno 2005 in occasione di una sua entrata in Svizzera (AI 133). Nell'incarto in questione, non è stata trovata traccia di corrispondenza con l'UFG, neppure del documento menzionato nel considerando che precede (AI 17 inc. MP __________): tra il 2 novembre 2004 ed il 29 giugno 2005 non vi sono atti istruttori (cfr. AI 132A e 133).

C.

I fatti alla base del procedimento avviato nel 2002 (MP __________) possono essere riassunti sulla base dal rapporto d'arresto: __________ si è presentata al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco che le sarebbe stata causata da __________, il quale l'avrebbe pure percossa con un bastone (AI 1). In sede di perquisizione l'arma che avrebbe ferito la __________ non è stata ritrovata, il bastone sì (idem).

Risulta pure che, in sede di perquisizione, sono state rinvenute piantine di canapa e fiori secchi di canapa e la persona perquisita ha posto tale merce in relazione all'attività del negozio __________ (attività oggetto dell'indagine del 2003 - cfr. AI 1 inc. MP __________); la canapa non è stata oggetto di sequestro o di altri accertamenti (cfr. Verbale __________ 21 settembre 2002, pag. 2).

Per quanto concerne, invece, i fatti alla base del procedimento avviato nel 2003 (MP __________), si può far capo a quanto riassunto in precedenti decisioni:

"B.

Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l' "avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________ e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1 inc. GIAR 362.2005.3).

I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio 2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

D.

Con istanza del 12 dicembre 2005, i magistrati inquirenti segnalano sostanzialmente che la detenzione preventiva cui è astretto __________ viene a scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPP) il 29 dicembre 2005. Lo stesso giorno scade pure il termine assegnato alle parti per la presentazione di eventuali complementi istruttori a seguito del deposito degli atti (per entrambi gli incarti, ora congiunti, effettuato il 12 dicembre 2005 - AI 197).

In virtù di quanto sopra e ritenuti presenti in capo a __________ gravi indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva, gli inquirenti chiedono che il carcere preventivo sia prorogato di due mesi, più precisamente fino al 1 marzo 2006, al fine di poter far fronte ad eventuali complementi istruttori che dovessero essere presentati per rapporto alle singole imputazioni e procedere alla chiusura dell'istruttoria.

I gravi indizi di reato, così come gli altri motivi a giustificazione della carcerazione preventiva sono indicati con richiamo al preavviso negativo all'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ il 26/28 settembre 2005 ed alla conseguente decisione di questo giudice (cfr. inc. GIAR 362.2005.3, doc. 1 e 5).

Va ricordato che, in quell'ambito, la fattispecie di cui all'inc. MP __________ era richiamata solo a titolo abbondanziale in relazione alla questione della proporzionalità (rischio di pena).

Da ultimo, gli inquirenti parlano pure di difficoltà che potrebbero sorgere a seguito della congiunzione dei due incarti e della presenza di due difensori (uno di fiducia per l'incarto del 2002 ed uno d'ufficio per l'incarto del 2003).

E.

In data 13 dicembre 2005, i due difensori si sono accordati perché uno solo continui a rappresentare l'accusato (cfr. scritto tra i legali del 13 dicembre 2005, ricevuto in copia).

F.

Con osservazioni del 14 dicembre 2005, la difesa si oppone alla concessione della proroga.

Dopo aver ricordato che l'attuale stato detentivo è connesso all'imputazione di infrazione aggravata alla LFStup, anche la difesa fa esplicito riferimento alla sentenza del 6 ottobre 2005 per segnalare come, in quella sede, sia stata già esclusa l'esistenza di elementi concreti a favore di un pericolo di collusione, e come sia già stato sollevato il problema del (non) rispetto dell'obbligo di celerità per la tardiva esecuzione dei confronti, nonché per la tempistica della messa a disposizione degli atti (ora con riferimento ad entrambi i procedimenti, vista la evidente necessità di congiunzione). A giudizio della difesa una tempistica più rispettosa del principio di celerità avrebbe potuto evitare la presente richiesta di proroga.

Il pericolo di recidiva è ritenuto insufficientemente motivato e comunque non dato vista la perdita di contatto con persone coinvolte nel commercio di canapa e la cessazione di tale attività, in termini generali, a seguito dei vari interventi della polizia.

Quanto al pericolo di fuga, la difesa, oltre a rinviare all'istanza del 26/28 settembre 2005, lo ritiene diminuito sia per il periodo di detenzione preventiva sofferto sia per l'asserito riconoscimento (recente) del domicilio da parte del comune di __________.

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

considerato

in diritto

1.

Pacifica la legittimazione del Ministero pubblico a proporre l'istanza menzionata in entrata della presente.

L'istanza è pure tempestiva in quanto presentata prima della scadenza e con anticipo che ha permesso di assegnare un congruo termine alla difesa per le osservazioni.

2.

Il ripetuto riferimento fatto dalle parti alla precedente sentenza (GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3), permette la ripresa delle argomentazioni (di fatto e di diritto) in essa contenute (e a tutti note: DTF 123 I 130), per successiva verifica circa la loro "attualità":

"2.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

E in merito ai concreti elementi atti a giustificare il carcere preventivo:

"3.

Non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, che neppure la difesa contesta. Quanto emerso in sede di conferma dell'arresto, e nei successivi verbali (a cui esplicitamente si rinvia) è sufficiente a confermarne l'esistenza.

… omissis .,.

5.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3).

b)

In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e concreto.

Indipendentemente dai motivi per i quali l'accusato si è recato nel Sudafrica a fine 2002/inizio 2003, sono fatti oggettivi che egli là si è trattenuto fino all'inizio del 2005 e che il suo rientro in Europa non lo ha portato in Svizzera, bensì in Italia a pochi chilometri dal confine (Verbale PG __________ 29.06.2005, pag. 1). Solo il 29.06.2005 è entrato in Svizzera, a bordo della vettura di un terzo e con il semplice intento di recarsi in centro a bere un caffè (verbale citato, pag. 2) e/o di visitare i parenti (Verbale PG __________ 30.06.2005, pag. 1).

Quindi, l'accusato istante non ha lasciato il Sudafrica per rientrare in Ticino, ricongiungersi con i familiari e la compagna, rispettivamente per farsi assistere da quest'ultima (infermiera di professione) in relazione ai propri problemi di salute.

Questi intenti sono stati enunciati solo dopo l'arresto (peraltro casuale: cfr. Rapporto d'arresto, AI 133): il comportamento precedente mostra invece che tali necessità venivano assolte in altro modo.

La permanenza in Italia evidenzia anche possibilità d'alloggio in quel paese; la lunga permanenza all'estero, in generale, ha anche fatto sì che l'accusato istante non possa oggi indicare un domicilio fisso o possibilità professionali in Svizzera, avendoli stabiliti (da tempo) all'estero.

Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga (se si preferisce di una ulteriore permanenza all'estero) al rischio di una ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena, come di fatto ha preferito fare da gennaio a giugno 2005 (si vedano, tra le altre le sentenze citate alle note 37 e 38 da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ 1981 note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981 p. 369 ss.). Non va dimenticato che l'entità delle imputazioni (per il periodo, i quantitativi e le cifre in gioco - cfr. AI 117), se confermate in sede di giudizio, possono anche avere quale conseguenza una pena reclusiva (art. 19 cifra 2 LFStup) non di lieve entità e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, visti i precedenti del 1999 (5 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni) e del 2002 (60 giorni sospesi per un periodo di tre anni), come risulta dal casellario giudiziale.

6.

L'esistenza di un concreto pericolo di fuga essendo sufficiente a giustificare l'eventuale mantenimento della detenzione preventiva, ci si può esimere dall'entrare nel merito dell'esistenza o meno di un concreto pericolo di recidiva (mancando, inoltre, ogni e qualsiasi atto o documento relativo alla procedura ancora aperta di cui parla il magistrato inquirente ed indicata con il no. MP __________, evidentemente non congiunta)."

Dal profilo oggettivo, ma anche da quello soggettivo, occorre constatare che nulla di evidente emerge (tantomeno le parti lo segnalano) dal seguito dell'istruttoria che possa inficiare o modificare le considerazioni espresse nel precedente giudizio. L'unico elemento nuovo addotto dalla difesa è il riconoscimento del domicilio da parte del Comune di __________. Tuttavia, questa procedura era sostanzialmente già menzionata nell'istanza di libertà provvisoria, laddove si segnalava la riattivazione della procedura per l'ottenimento dell'AI (cfr. doc. 2, inc. GIAR 362.2005.3, punto 4.3), e ritenuta insufficiente per negare il concreto pericolo di fuga visto l'agire dell'accusato nel periodo precedente l'arresto (sentenza 6 ottobre 2005, cons. 5b). Si tratta da un lato di comportamento (se si preferisce, procedura) conseguente all'arresto ed al rischio di obbligo di permanenza in Ticino (eventualmente anche ai fini dell'eventuale espiazione di pena), dall'altro di un fatto che non influisce sul concreto rischio di fuga perché non risulta che il formale domicilio in Svizzera sia indispensabile per la percezione di eventuali rendite AI (salvo errore gli accordi bilaterali hanno eliminato anche la limitazione, in tal senso, per la rendita pari a ¼).

Elementi concreti, e sufficienti a giustificare carcerazione preventiva, a favore di un pericolo di fuga sono tutt'ora presenti in capo a __________.

Nel contempo, particolari necessità istruttorie non sono avanzate neppure dagli inquirenti e, quindi, in questa sede ci si può tranquillamente esimere dal porsi il problema.

Per quanto concerne il preteso (dagli inquirenti) pericolo di recidiva, da un lato vale quanto detto nella precedente decisione al considerando 6, dall'altro si deve anche concordare con la difesa sul fatto che nell'istanza di proroga questo elemento è invocato in modo generico, senza riferimento a circostanze (e atti) concreti e senza argomentare su quanto emerge a prima vista dall'incarto (breve durata della precedente carcerazione preventiva per le ipotesi di reato contro la persona, contemporaneità della commissione dei due reati risalenti al 2002, nessuna misura in relazione alla canapa reperita nella perquisizione domiciliare del 2002, situazione successiva al momento dell'apertura delle inchieste sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo), e quindi insufficientemente motivato ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.; si veda anche la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329).

3.

a)

Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di fuga, così come indicato nei considerandi precedenti, occorre ora determinare se la carcerazione, rispettivamente la proroga della stessa così come richiesta, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

Come già richiamato nella decisione del 6 ottobre 2005, la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

b)

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (6 mesi) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati imputati, del rischio di pena e, non da ultimo, di una pena da espiare (cfr. sentenza 6 ottobre 2005, cons. 7 b.), e lo sarebbe ancora, a mente di questo giudice, se la detenzione dovesse durare ancora qualche tempo.

Una proroga che permetta l'espletamento delle formalità di chiusura è, di principio, ammissibile. Nel caso in esame, perlomeno al momento attuale, non risulta una violazione del principio di celerità, rispettivamente che il preteso "ritardo" nella concessione dell'accesso agli atti abbia avuto un influsso (importante) sull'andamento generale del procedimento e, in particolare, sulla durata della carcerazione preventiva. Anche a questo proposito vale quanto detto nella precedente decisione in merito alla celerità.

Da un lato si era constatato che:

"4.

… omissis …

d)

Ancora più rilevante, nella determinazione dell'esistenza ed attualità di un pericolo di collusione atto a giustificare la detenzione preventiva, è il fatto che le divergenze nelle versioni tra __________ e __________ (sulla questione della gestione di fatto dell'attività), erano evidenti e manifeste sin dai primi interrogatori di __________ (cfr. Verbali __________ PG 30.06.2005, GIAR 30 giugno 2005), i nomi delle persone che si vogliono interrogare per risolvere tali divergenze (in relazione all'attività __________ __________) sono noti sin dal 2003 (cfr. Verbali __________ PP 6.03.2003, pag. 4; 7.03.2003, pag. 1 ss.; 20.03.2003, pag. 1 e 3), ma le citazioni vengono spiccate il 26.09.2005 (quasi tre mesi dall'arresto dell'accusato e due giorni prima della ricezione dell'istanza di libertà provvisoria). Non si comprende, né il magistrato inquirente spiega, per quale motivo per iniziare a spiccare le citazioni nei confronti di queste persone si sia dovuto attendere circa tre mesi dall'arresto (cfr. AI 161 e 162).

e)

L'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario. Tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria.

Nel caso in esame, e da quest'ultimo specifico punto di vista, occorre constatare che il motivo per il quale le citazioni delle persone da sentire sono state emesse a quasi tre mesi dall'arresto non è minimamente spiegato e neppure emerge in modo evidente dall'incarto (di certo valido motivo non può essere il fatto che si sia atteso settembre per porre il qui istante a confronto con __________). Di conseguenza, l'invocato pericolo di collusione con le persone menzionate nel preavviso negativo non può essere ritenuto a fondamento della detenzione, e ciò indipendentemente dalla dubbia concretezza di cui si è detto più sopra (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L., 390.2001.9 e 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3)."

Dall'altro:

"7.

c)

Per quanto concerne l'altro aspetto della proporzionalità e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, quanto detto al considerando 4 e) della presente potrebbe indurre a pensare che la violazione di tale principio per rapporto alle prove asseritamente soggette a pericolo di collusione abbia quale conseguenza constatazione di violazione del principio di celerità in generale e scarcerazione, nonostante la constatazione della presenza di un altro motivo a giustificazione della detenzione preventiva (in casu: pericolo di fuga).

In realtà tale automatismo non è dato. Secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139). Lesione del principio è data allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettono, con ciò, in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005).

Il fatto che si sia tardato (senza indicazione di valido motivo) a citare le persone da mettere a confronto con l'accusato per diminuire/annullare il pericolo di collusione invocato, anche con violazione del principio di celerità per rapporto a tale pericolo, comporterebbe scarcerazione se la detenzione (se si preferisce il suo mantenimento) si fondasse unicamente sul quel motivo (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L., 390.2001.9; 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3; 8 novembre 2001 in re G., 390.2001.9; 27 novembre 2001 in re N., 290.2001.5). Se, invece, sono presenti altri motivi a giustificazione della detenzione cautelare (l’istruttoria non essendo costituita solo da atti a rischio di collusione o inquinamento), la valutazione del rispetto o violazione del principio di celerità per determinare se la detenzione è divenuta illegale, deve considerare l'iter procedurale nel suo insieme (come da giurisprudenza del TF e da giurisprudenza GIAR citata nonché sentenza 18 settembre 2001 in re S., 102.2001.5; cfr., inoltre, Rusca, Salmina, Verda, Commento, 1997, n. 3 ad art. 102 CPP), quindi anche i confronti tra l'accusato e __________ (2 settembre 2005 e 7 settembre 2005, con rinvii sulle date previste a richiesta delle difese - cfr. AI 154 e 155), gli interrogatori dell'accusato istante (29 giugno 2005, 30 giugno 2005, 21 luglio 2005, 28 luglio 2005), nonché il fatto che gli atti d'inchiesta ancora da effettuare sono stati attivati, rispettivamente sono previsti a breve (AI 162, 162, Preavviso negativo, pag. 3), per concludere che l'inchiesta in quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di celerità."

Tali considerazioni valgono anche oggi se si considerano gli atti, in particolare i verbali esperiti successivamente alla decisone in questione (AI da 167 a 195; VI da 12 a 22 dell'inc. __________) e il loro deposito (che segnala pure come gli inquirenti ritengano raggiunto lo scopo dell'istruzione formale) intervenuto il 12 dicembre 2005.

c)

Neppure la non tempestiva congiunzione dei due procedimenti pendenti contro l'accusato (se si preferisce il diniego relativo) risulta aver avuto qualche influsso nella durata della detenzione. Se è vero che questo ufficio ha già avuto modo di evidenziare come la conduzione non parallela e contestuale di indagini relative a diverse ipotesi di reato contro la stessa persona possa porre dei problemi in materia di valutazione della proporzionalità della carcerazione preventiva (sentenza GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4), va detto che nel caso in esame la congiunzione, pur se avvenuta solo nel corso del mese di novembre 2005, non ha comportato alcuna dilatazione dei tempi d'inchiesta. Infatti, nessun atto istruttorio (né contestazione/prospettazione) è stato effettuato nell'ambito dell'inc. __________; semplicemente si è proceduto al deposito degli atti, congiuntamente a quelli dell'altro incarto, ciò che sarebbe avvenuto allo stesso modo in caso di congiunzione in un momento precedente.

d)

Detto quanto sopra, la proroga non può essere concessa nei termini richiesti dagli inquirenti. Occorre considerare che il deposito atti fissa un termine sino al 29 dicembre 2005 per la presentazione di complementi istruttori e non è dato sapere se ne verranno presentati; di conseguenza non è, al momento attuale, prevedibile l'esito di una eventuale richiesta, non valutabile il tempo necessario per il relativo - e sempre eventuale - espletamento e neppure la relazione con i principi di proporzionalità e celerità (GIAR 10 giugno 2002, 685.2001.3, cons. 5.d.).

Non è, quindi, opportuno tener conto, per la determinazione della durata della proroga del carcere preventivo, di eventualità ipotetiche (GIAR 15 ottobre 2003, 237.2003.5, cons. 6.d.) quale quella dell'espletamento di complementi istruttori non noti e neppure sicuri nella loro presentazione. Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, così come nell'eventualità che dovessero manifestarsi nuove e pertinenti necessità d'indagine, chi ha la responsabilità dell'inchiesta valuterà e deciderà se sia necessario, e se vi sono le condizioni di legge, per richiedere una ulteriore proroga; questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento.

Pertanto, è sufficiente concedere una proroga fino al 27 gennaio 2006, lasso di tempo che permetterà di espletare le formalità di chiusura in assenza di una richiesta di complementi, ovvero di evitare scarcerazione per decorrenza dei termini (permettendo, quindi, decisione ed eventuale ulteriore istanza di proroga) in caso di presentazione di una richiesta.

4.

In conclusione, nel caso in esame sono dati gravi e sufficienti indizi di colpevolezza, in capo all'accusato, ed un concreto pericolo di fuga, così come identificati nei considerandi che precedono.

Una proroga del carcere preventivo fino al 27 gennaio 2006 compreso è rispettosa del principio di proporzionalità, sia per rapporto all'entità della pena ipotizzabile in caso di condanna, sia per rapporto all'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP (e 29 CF), che deve comunque essere rispettato anche in presenza di reati (ipotizzati) di sicura gravità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 111, in relazione con 22 CP, 122 CP, nonché 19 cifra 2 LFStup, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato  sino al 27 gennaio 2006 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.  Intimazione:

                                                                                  giudice Edy Meli

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