Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.11.2005 INC.2005.30802

November 7, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,395 words·~12 min·4

Summary

Libertà provvisoria

Full text

Incarto n. INC.2005.30802

Lugano 7 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 28/31 ottobre 2005 da

__________  

e qui trasmesso con preavviso negativo da

Procuratore pubblico Rosa Item, Ministero pubblico, Lugano

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (4 novembre 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 1° giugno 2005, con contestuale promozione dell'accusa per infrazione aggravata alla LFStup (doc. 1 e 2, inc. GIAR 308.2005.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice con decisione del 2 giugno 2005 (doc. 5, inc. GIAR 308.2005.1), ritenuta la presenza di sufficienti indizi di reato, nonché pericolo di collusione con i correi ed i testi.

2.

L'inchiesta, per quanto risulta dagli atti prodotti (relativi al solo __________, con l'eccezione del Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 2 novembre 2005), è stata sviluppata mediante le ripetute audizioni dell'accusato e del correo (anche a confronto), di altre persone implicate in fatti connessi e di testi, nonché mediante l'analisi e la prospettazione delle risultanze di controlli telefonici (cfr. Rapporto d'inchiesta citato, pp. 16 e 17).

3.

Con istanza del 28 ottobre 2005 (doc. 1, inc. GIAR 308.2005.2), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

A suo dire, l'ultimo atto d'inchiesta che lo ha riguardato è stato effettuato il 28 settembre 2005 e, in quell'occasione, egli avrebbe confermato le dichiarazioni già ripetutamente rese agli inquirenti: non sussiste più un pericolo di collusione.

Il pericolo di fuga e quello di recidiva sono, sempre a suo dire, assenti in quanto nessun elemento concreto concorre a fondarli e, inoltre, non sono neppure stati ritenuti dal GIAR nella decisione di conferma dell'arresto.

4.

Mediante preavviso del 3 novembre 2005, il magistrato inquirente si oppone alla messa in libertà dell'accusato (doc. 2, inc. GIAR 308.2005.2).

Dopo aver elencato gli indizi di reato, il Procuratore pubblico sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva dato che l'accusato ha delinquito nel periodo di prova conseguente a condanna per reato analogo.

A dire dell'inquirente sarebbero pure presenti il pericolo di fuga (cittadino straniero con concreta prospettiva di pena da espiare) e necessità istruttorie (in relazione a recente estensione dell'accusa per l'ipotesi di reato di cui all'art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr.).

Da ultimo, e sempre secondo l'inquirente, il carcere preventivo, sin qui sofferto e prevedibilmente ancora da soffrire (a giorni è previsto il deposito degli atti), è rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

Le osservazioni della difesa ( doc. 5, inc. GIAR 308.2005.2), dopo aver sottolineato l'assenza di contestazione circa l'esistenza di sufficienti indizi di reato, ribadisce l'inesistenza (anche sulla base di quanto addotto dal Procuratore pubblico) di necessità istruttorie, di un pericolo di fuga (l'accusato vive da anni in Ticino con la famiglia) e di un pericolo di recidiva (l'accusato è pienamente consapevole degli errori commessi e tale pericolo non è stato considerato neppure in sede di conferma dell'arresto). Il tutto con riferimenti giurisprudenziali.

6.

__________, accusato e detenuto, e certamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del magistrato inquirente, che ha ricevuto l'istanza il 31 ottobre 2005, è stato trasmesso tempestivamente (cfr. timbro postale del 3 novembre 2005) con l'incarto.

Il termine che la legge assegna a questo giudice, che ha ricevuto il tutto in data 4 novembre), viene a scadenza lunedì 7 novembre 2005 (art. 108 cpv. 1 CPP).

7.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

8.

Anche in assenza (come nel caso specifico) di specifiche contestazioni da parte dell'accusato o della difesa, l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nei confronti di __________ gravi e sufficienti indizi di reato sono certamente dati.

Concorrono a tale conclusione, sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. Verbali PP 2 agosto 2005, pp. 3 ss., 11 e 29 agosto 2005, pp. 1 ss.), sia da quelle del correo __________ (Verbale PG 29 agosto 2005, pag. 9) e di altre persone coinvolte (Verbale PG __________ 27 luglio 2005, pag. 2, __________ 20 aprile 2004, p. 7, __________ 13 luglio 2005, p. 2), così come gli estratti (allegato 57 al rapporto di polizia) delle risultanze di un controllo telefonico.

I riassunti schematici delle contestazioni e delle ammissioni contenuti nei verbali di PG (29 luglio 2005, p. 3 e 5 in particolare) e di PP (2 agosto 2005, pp. 11 e ss.) evidenziano chiaramente la durata e l'entità delle operazioni imputategli, per quantitativi di cocaina ben superiori al chilogrammo (se si preferisce: di poco inferiore ai 2 chilogrammi).

9.

a)

Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.

b)

I bisogni dell'istruzione indicati (GIAR 4 aprile 2002 in re C.) dal magistrato inquirente (estensione dell'accusa per guida in stato di inettitudine sulla base di un rapporto asseritamente - senza traccia nell'elenco atti fornito - consegnato al MP il 2 novembre 2005, ma con riscontro analogo sub AI 1 e con timbro del MP di data 28 aprile 2005) non sono tra quelli che giustificano il mantenimento della carcerazione preventiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697, 701a; DTF 117 Ia 257).

c)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Va certamente constatato che l'accusato, pur se cittadino serbo, è in Ticino dal 1992 (da quando era ancora minorenne) e qui vivono i suoi famigliari più stretti (oltre alla moglie e alle figlie, i genitori ed i fratelli - cfr. Verbale PG 8 giugno 2005, pp. 1 e 4); da quanto sopra, risulta che il suo, e dei suoi famigliari, "centro d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) si trova in Ticino.

Nel contempo, tuttavia, non si può sottovalutare il fatto che dall'incarto emerge in modo abbastanza evidente (e pur in assenza di specifici riferimenti da parte del magistrato inquirente), che l'accusato è un trentenne con figlie in tenera età, situazione professionale precaria (anche della moglie) e situazione economica difficile (cfr. Verbale PG 8 giugno 2005, pp. 2, 3 e 4), si trova in condizioni che (oggettivamente) non costituiscono un ostacolo evidente all'adattamento ad altra realtà, per sottrarsi al rischio di pena. Inoltre, i legami con il paese d'origine non sembrano essere limitati alla nazionalità: risultano viaggi in __________ dove vivono altri famigliari, disponibili a sostenerlo finanziariamente (Verbale PG 19 luglio 2005, pag. 1; Verbale PP 2 agosto 2005, p. 11), e dove ha anche trasferito atrezzi di lavoro, pur non spiegandone il motivo (cfr. Verbale PG 8 giugno 2005, pag. 2). Pertanto, vi sono possibilità materiali e concrete per un trasferimento all'estero (GIAR 8 settembre 2005 in re I., cons. 5 b.) in condizioni non proibitive.

Se le accuse dovessero trovare conferma in sede di giudizio, il rischio di una pena (reclusiva) da espiare (nonché di una revoca della condizionale alla condanna a quattordici mesi di detenzione del 2003 - cfr. casellario) è alto (per non dire verosimile).

Trattasi di una situazione "limite", nella quale gli elementi concreti che militano per una conclusione e quelli che militano per l'altra sembrano, prima facie, bilanciarsi (cfr. M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in Rep 1989, pag. 287 ss., note 36, 37, 38, 41; R. Barbey, Aperçu del la jurisprudence genevoise, suisse et européenne en matière de détention préventive, in SJ 1981, pag 369 ss, note 78, 79, 81 e 82) e nell'ambito della quale la pena presumibile diviene:

"… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)."

Inoltre, e per quanto concerne gli aspetti soggettivi, va detto che l'accusato non risulta spontaneamente collaborante sin dall'inizio dell'inchiesta; infatti, per lungo tempo si è limitato ad ammettere solo quanto gli veniva contestato mediante seri indizi (cfr. Verbali PG 9 giugno 2005, pag. 6, 23 giugno 2005, pag. 10, 24 giugno 2005, pag. 4 e 7, 13 luglio 2005, pag. 1, 7). Questo atteggiamento processuale, legittimo, va comunque considerato nella valutazione di concretezza dei motivi dell'arresto (CRP 10 agosto 2004 in re K., cons. 3.2).

Considerati globalmente, e sommati a quanto si dirà al punto successivo, gli elementi indicati sopra permettono di concludere, a giudizio di questo giudice, che la scelta di una latitanza (nella forma di un rientro al paese d'origine) possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo.

d)

Per quanto concerne il pericolo di recidiva, il magistrato inquirente fa riferimento alla precedente condanna dell'accusato per fatti analoghi.

Risulta, in effetti, che il 20 marzo 2003, __________ è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona a quattordici mesi di detenzione (con sospensione condizionale per due anni), per infrazione aggravata alla LFStup in relazione alla vendita, ripetuta, di cocaina per un quantitativo globale di ca. 200 grammi.

I reati di cui oggi __________ è accusato (in parte ammessi: cfr. per tutti Verbale PP 2 agosto 2005, p. 12) sono reati analoghi, iniziati nel periodo di prova, commessi in un arco di tempo maggiore e per quantitativi più importanti (cfr. AI 50, in particolare Verbale 29 luglio 2005) per rapporto a quelli oggetto della precedente condanna. La "ricaduta" (la cui estensione ed entità sarà determinata dal giudice del merito) non è, quindi, legata ad un unico episodio o a qualche "casualità", anzi evidenzia un legame non superficiale con l'ambiente del traffico di stupefacente ed una certa "facilità" ad agire in tal senso. Il tempo trascorso dalla precedente condanna non è particolarmente lungo (comunque inferiore al periodo di prova) ed il motivo alla base dell'agire sembra essere unicamente lo scopo di lucro (Verbale PP 2 agosto 2005, p. 12). La situazione economica precaria (Verbale PG 8 giugno 2005, p. 4; Verbale PP 2 agosto 2005, p. 2 e 12; Verbale PG 1 settembre 2005, p. 2, 3, 4) non sembra essersi risolta e neppure risultano prospettive in tal senso.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo, é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che deve essere tenuto in giusta considerazione.

10.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato, pericolo di fuga e di recidiva che, valutati globalmente e nel loro insieme, giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Il principio di proporzionalità della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1° giugno 2005, l'inchiesta è in fase conclusiva (prospettato a giorni il deposito degli atti) e il rischio di pena è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto. Nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1.      L’istanza è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):

                                                                                   giudice Edy Meli

INC.2005.30802 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.11.2005 INC.2005.30802 — Swissrulings