Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.08.2005 INC.2005.15504

August 25, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,041 words·~25 min·4

Summary

Prove

Full text

Incarto n. INC.2005.15504

Lugano 25 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 27/28 giugno 2005 da

__________

  contro   la decisione 17/18 giugno 2005 del Procuratore pubblico Rosa Item con la quale è stata respinta la richiesta 14 giugno 2005 del reclamante di ottenere un chiarimento della perizia psichiatrica del dotto. __________, una sua completazione e una sua attualizzazione;

viste le osservazioni 11 luglio 2005 del magistrato inquirente che postula la reiezione del gravame e dello scritto 8 luglio 2005 della parte civile __________ di __________ che si associa alla conclusione del Procuratore pubblico;

letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto MP 1938.2005;

ritenuto

In fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20 marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge federale sulle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________ di __________, al __________” ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________. L’inchiesta ed in particolare gli accertamenti della Polizia scientifica hanno poi permesso di confortare tali ammissioni.

Fra i numerosi passi istruttori esperiti dal Procuratore pubblico vi è pure una perizia psichiatrica sull’accusato. Ordinata due soli giorni dopo l’arresto di __________ (cfr. decreto di nomina 22 marzo 2005, AI 14 e 15) ed affidata al dottor __________, essa è stata rassegnata in data 23 maggio 2005 (AI 55) e trasmessa all’accusato in data 25 maggio 2005 (AI 56) contestualmente alla citazione per un verbale di delucidazione della perizia avvenuto il 30 maggio 2005 al quale partecipò il difensore di __________ con la possibilità, peraltro esercitata, di porre domande al perito psichiatrico.

B.

Il 31 maggio 2005, il giorno successivo al verbale di delucidazione della perizia, __________ – il quale non nega assolutamente l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico ma ritiene che gli stessi, adeguatamente contestualizzati, possano apparire come l’esito di gravi disturbi psicologici evidenziati nella perizia psichiatrica del dottor __________ – ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria condizionatamente al suo immediato e spontaneo ricovero presso la __________ di __________ al fine di sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici rilevando che sarebbero più stati presenti i motivi di interesse pubblico a giustificazione del suo mantenimento in carcere preventivo; il magistrato inquirente, preavvisando negativamente tale istanza, ha invece ribadito (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 2) l’esistenza di bisogni istruttori con conseguente pericolo di collusione nonché concreto pericolo di recidiva dal momento che mettere __________ in libertà provvisoria con la condizione di risiedere presso la __________ sottoponendosi alle cure ritenute necessarie dai medici di tale struttura non avrebbe fornito “la benché minima garanzia atta a scongiurare una possibile sua fuga dalla clinica ed una sua recidiva per i reati a lui imputati visto come le similari cure a lui somministrate dal dr. Teodori non gli avevano impedito di commettere i crimini e i delitti da lui riconosciuti e che lo stesso perito ha subordinato l’esclusione di un pericolo di recidiva non solo alla condizione di adeguate misure terapeutiche ma soprattutto al miglioramento dell’attuale florida patologia dell’accusato, risultato che al momento non sarebbe assolutamente garantito; Il magistrato inquirente ha comunque ordinato il trasferimento dell’accusato presso la __________ di __________ – in regime di carcerazione preventiva, quindi piantonato da agenti di Polizia – in data 2 giugno 2005 al fine di procedere con la terapia.

C.

Con decisione 6 giugno 2005 questo giudice – dopo avere constatato la pur non contestata presenza di gravi e  concreti indizi di colpevolezza e avere negato la presenza di pericolo di collusione in relazione agli avanzati bisogni istruttori – ha respinto l’istanza di libertà provvisoria constata l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che peraltro emergeva inequivocabilmente dalla perizia psichiatrica del dottor __________ e dal verbale di delucidazione dello stesso del 2 giugno 2005. La decisione non è stata impugnata alla CRP. Giova qui ricordare i passaggi della decisione menzionata relativi all’esame del pericolo di recidiva effettuato da questo giudice:

5.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente – dopo avere sottolineato che __________ ha commesso i fatti imputatigli quando già si trovava da qualche mese in cura psichiatrica, seguito regolarmente anche con la somministrazione di una terapia farmacologica  ciò che non è stato sufficiente per trattenerlo dal commettere i fatti che gli vengono contestati, e che porlo in libertà provvisoria con la condizione di risiedere presso la __________ sottoponendosi alle cure dei sanitari (verosimilmente similari a quelle somministrare dal suo psichiatrica, il dottor __________) non dà la benché minima garanzia atta a scongiurare una sua possibile recidiva  – evoca il pericolo di recidiva, con riferimento all’esito della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito psichiatrico dottor __________ (preavviso negativo, p. 2).

D’altra parte pure l’istante, per sostenere l’assenza del pericolo di recidiva, si appella alla perizia psichiatrica ed al verbale di delucidazione orale del perito del 30 maggio 2005 citando la risposta del perito alla domanda 5, secondo cui non sarebbe probabile una fuga di __________ dalla struttura psichiatrica, e alla domanda n° 6 dove si legge che è “praticamente escluso che __________ giunga ad atti pericolosi come appiccare incendi come fatto il 13 marzo 2005. Il suo carattere rimarrà sostanzialmente invariato, impulsivo, rivendicativo, diffidente. Qualche comportamento in sintonia con esso, come per es. spintonare o insultare un ipotetico antagonista potrebbe ancora verificarsi”. (GIAR 155.2005.3, doc. 1, istanza di libertà provvisoria 31 maggio 2005, p. 2, n° 6).

Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il ricovero volontario dell’accusato presso la __________, ciò non appare il caso ad una attenta e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.

Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio 2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in ambiente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta. ...Con adeguate cure farmacologiche e di sostengo psico- e socioterapeutico, ritengo che la sua pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP __________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la valutazione sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal perito proprio all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di delucidazione orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare il contenuto della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella perizia, il dottor __________ ha risposto che “migliorata la sua attuale e florita patologia è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti pericolosi come appiccare incendi come fatto il 13 marzo 2005.

Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito, dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia, ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del 13/14 marzo 2005 (Inc. MP__________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur nella florida psicopatologia che presentava al momento dei fatti, egli è stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno le sue intenzioni prima dei fatti e quanto commesso dopo averli commessi).

È ben vero che a mente del perito il  trasferimento di __________ alla __________ “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico” e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura psichiatrica, attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla terapia (verbale 30 maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla domanda n° 3 e p, 3 risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito intravede una diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non escludendolo espressamente per quanto riguarda il presente. `V'è poi da dire che nulla si sa della terapia seguita da __________ presso il __________ prima del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor Giuseppe Lepori del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall’accusato dal momento del suo arresto al trasferimento presso la __________. Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica.

In queste circostanze è impossibile per questo giudice discostarsi dalle conclusioni del perito psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza pubblica che permetterebbe di concedere a __________ la libertà provvisoria

D.

Con lettera 7 giugno 2005 (AI 69) indirizzata al magistrato inquirente il dr med. __________ (medico assistente presso la __________) e il dr. med. __________ (Capo Servizio presso la __________) hanno certificato la carcerabilità dell’accusato “non presentando disturbi psicopatologici tali da rendere indispensabile il proseguimento del ricovero” nella struttura ospedaliera citata. Con la stessa lettera i due clinici chiedono di procedere con il rientro dell’accusato presso il __________ asserendo che tale richiesta è motivata “anche dai limiti alla sua libertà e dal piantonamento attualmente in vigore presso il reparto. Questa situazione è vissuta come molto stressante ed è mal sopportata dal paziente”.

L’8 giugno 2005 il Procuratore pubblico ha provveduto a trasmettere al perito psichiatrico dottor __________ lo scritto 7 giugno 2005 della __________ con la richiesta di una sua presa di posizione al fine di potersi determinare in merito al trasferimento dell’accusato (AI 71) al __________.

Con rapporto di segnalazione 9 giugno 2005 (AI 72) il Commissariato di __________ comunicava al magistrato inquirente le lamentele dell’accusato rivolte ai vari agenti che si sono succeduti nel piantonamento presso la __________, sostanzialmente rivolte ad ottenere un suo rientro presso il __________, struttura le cui condizioni avrebbe preferito rispetto a quelle in atto presso la __________.

Con lettera 9/13 giugno 2005 (AI 73) il perito psichiatrico dottor __________ ha comunicato al magistrato inquirente che “preso atto delle osservazioni del dr. __________, le comunico di non avere obiezioni al ritrasferimento del signor __________ al __________”. Trasferimento ordinato con decisione 9 giugno 2005 del Procuratore pubblico (AI 74) ed avvenuto il giorno successivo.

E.

Con istanza di complemento peritale 14/15 giugno 2005 (AI 75), la difesa di __________, vistasi rifiutare la libertà provvisoria subordinata ad un ricovero volontario presso la __________ di __________ e osservando che sia il magistrato inquirente che questo giudice non avrebbero capito quanto realmente detto dal perito a proposito del rischio di recidiva, ha chiesto un chiarimento del contenuto della perizia del dott. __________, una sua completazione e una attualizzazione della stessa alla luce della situazione odierna.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento del contenuto della Perizia psichiatrica lo stesso si renderebbe necessario dal momento che vi sarebbero opinioni totalmente diverse tra difesa e accusa e questo giudice su quanto realmente il perito avrebbe detto, dal momento che la difesa del qui reclamante ha inteso l’esatto opposto, per quanto riguarda il pericolo di recidiva, di quanto invece compreso da questo giudice. In questo senso il perito, a mente dell’istante, dovrebbe chinarsi sulla decisione 6 giugno 2005 (con la quale era stata respinta la sua istanza di libertà provvisoria) di questo giudice “per chiarire definitivamente cosa ha detto, o meglio cosa ha inteso dire” (istanza p. 4).

Per quanto riguarda la completazione della perizia psichiatrica lo stesso si imporrebbe per sanare l’assenza di elementi circa la terapia seguita dal prevenuto presso il __________ in carcerazione preventiva, nonché quella seguita prima dei fatti di cui è accusato.

L’attualizzazione della perizia sarebbe necessaria per stabilire la situazione attuale di __________ sia per quanto riguarda eventuali futuri provvedimenti.

F.

Con decisione 17 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.4, doc. 2), il magistrato inquirente ha respinto integralmente l’istanza di complemento peritale 14/15 giugno 2005 sostenendo che non spetta al perito esaminare la decisione del GIAR rispettivamente gli atti relativi alla respinta istanza di libertà provvisoria dal momento che lo stesso già si è espresso sia in sede di referto che di delucidazione orale dello stesso. Dal momento poi che a mente del perito la psicopatologia dell’accusato necessita di cure prolungate sarebbe prematura una verifica tesa a sapere se le conclusioni peritali sono ancora attuali e per quanto riguarda la terapia del dottor __________ agli atti è stata versata la relativa cartella clinica (a disposizione del perito) nonché un verbale d’interrogatorio del medico.

G.

Con reclamo 27/28 giugno 2005 __________ ha impugnato davanti a questo giudice la decisione 17 giugno 2005 del magistrato inquirente riproponendo praticamente le stesse motivazioni contenute nella sua istanza 14/15 giugno 2005. Egli chiede che la decisione della PP sia annullata e che le sia fatto ordine di procedere con un chiarimento, una completazione ed un’attualizzazione della perizia, sottoponendo al perito i seguenti quesiti: 1)“Previo esame della decisione del Giar (ed eventualmente dell’istanza di libertà provvisoria del difensore rispettivamente del preavviso negativo della PP) precisi il perito le proprie conclusioni in ordine ad un rischio di recidiva da parte del __________ a seguito di un suo ricovero presso la __________ in regime di libertà provvisoria, condizionata al ricovero medesimo”; 2)“Previo esame degli atti medici del dott. __________ rispettivamente presso il __________ dica il perito a) se le cure prescritte a __________ da parte del dott. __________, naturalmente anche alla luce dei fatti successivi, erano adeguate allo stato di salute del paziente, rispettivamente in cosa non lo erano, sempre per rapporto ai fatti da questi commessi nelle circostanze note; b) se le cure cui __________ è stato sottoposto in __________ sono adeguate e sufficienti per ristabilire condizioni soddisfacenti in vista di una sua messa in libertà; c) in cosa una presa a carico psichiatrica sul medio lungo termine presso il __________, in regime di libertà provvisoria e condizionata, costituirebbe un miglioramento delle possibilità di cura del __________.”; 3)“Dica il perito se le proprie conclusioni di cui al precedente rapporto, specificate come sub. 1, sono ancora attuali, rispettivamente indichi eventuali modifiche a seguito dei fatti intervenuti nel frattempo”.

H.

Con osservazioni 11 luglio 2005, di cui se del caso si dirà nel seguito, il magistrato inquirente si è riconfermato nella propria decisione 17 giugno 2005, mentre che la parte civile __________ di __________, senza presentare particolari osservazioni si è associata alle conclusione del Procuratore pubblico.

In diritto:

1.

L’accusato, parte al procedimento penale alla base del reclamo e destinatario della decisione impugnata è pacificamente legittimato a presentare reclamo contro la stessa (art. 280 cpv. 2 CPP)

Il reclamo, formulato 27 giugno 2005, entro il termine previsto dalla legge – la decisione impugnata è stata intimata al reclamante il 17 giugno 2005 e ricevuta il 18 giugno 2005, per cui il termine di dieci giorni previsto dall'art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 28 giugno 2005 – è dunque ricevibile in ordine.

2.

I principi che reggono l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori, possono essere riassunti come segue:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

Tra le prove a disposizione delle Autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all’esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle accennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

3.

a)

Nel caso di specie, la necessità di sottoporre __________ a perizia pscihiatrica non è mai stata in dubbio, tanto che fu lo stesso Procuratore pubblico ad ordinare tale prova solo due giorni dopo l’arresto del qui reclamante. La perizia psichiatrica fu poi immediatamente trasmessa all’accusato il cui patrocinatore partecipò, con la facoltà peraltro esercitata di porre domande, al verbale di delucidazione del perito del 30 maggio 2005. A quel punto le conclusioni del perito, esplicitate in perizia e ribadite nel verbale di delucidazione sembravano non porre problema alcuno di comprensione. Problema che a questo giudice non sembra sussistere neppure oggi poiché se è vero che il perito va compreso e non interpretato è altresì vero che per ottenere questo risultato lo stesso deve essere letto e citato integralmente, non a spezzoni, per di più avulsi dal contesto, ad uso e consumo della propria tesi come ha proposto il qui reclamante nell’istanza di libertà provvisoria del 31 maggio 2005 (inc. GIAR 155.2005.3, doc. 1) che si è visto respingere a suo dire per cattiva comprensione delle conclusioni del perito da parte di questo giudice ma che – con una motivazione (né necessaria e né richiesta), peraltro questa sì incomprensibile a questo giudice –  non ha ritenuto di dovere impugnare alla CRP.

Sostenere infatti che il perito psichiatrico avrebbe concluso per un’assenza di pericolo di recidiva è veramente contrario alla lettera e della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione, già ampiamente citati più sopra nel richiamo della sentenza 6 giugno 2005 con la quale è stata respinta la libertà provvisoria (inc. GIAR 155.2005.3, doc. 4).

Ancora una volta, come già in occasione dell’istanza di libertà provvisoria, l’istante cita unicamente le conclusioni di questo giudice esposte nella decisione 6 giugno 2005 omettendo di menzionare le chiare ed inequivocabili conclusioni del perito a cui si è fatto riferimento e chiaramente riportate in sentenza.

Non rientra infine nei compiti del perito quello di valutare e commentare le decisioni di questo giudice, bensì quello di stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni cosa che è invero già stata fatta con la perizia psichiatrica ed il verbale di delucidazione del 30 maggio 2005.

Per quanto riguarda quindi la richiesta di chiarimento della perizia il reclamo deve essere respinto non avendo dimostrato l’istante che il mezzo di prova richiesto, peraltro già esperito, abbia i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico.

b)

L’istante, sempre facendo riferimento alla decisione 6 giugno 2005, asserisce che questo giudice avrebbe “fatto notare l’assenza di elementi circa la terapia seguita dal prevenuto presso il __________ e soprattutto circa la terapia seguita da __________ prima dei fatti noti, quando era in cura presso il dott. __________”. Entrambi gli elementi sarebbero di sicuro rilievo a mente del reclamante: “il primo per comprendere meglio l’utilità rispettivamente l’importanza di una eventuale presa a carico psichiatrica presso il __________; il secondo per chiarire meglio il pericolo di recidiva che sia Lei (la PP, n.d.r.) che il GIAR fate derivare anche dal fatto che __________ ha pur delinquito quando era comunque sotto trattamento psichiatrico” (AI 75, istanza 14 giugno 2005).

Ora, tanto per capire il senso della decisione 6 giugno 2005 a questo proposito (e si può ragionevolmente ritenere che l’estensore, cioè la sottoscritta, ne possa spiegare il senso senza l’ausilio di terze persone), va anzitutto ribadito che questo giudice, al contrario della PP, mai ha utilizzato l’argomentazione che __________ fosse sotto trattamento psichiatrico al momento dei fatti per sostanziarne il pericolo di recidiva; semplicemente è stata evocata la florida psicopatologia che l’accusato presentava al momento dei fatti (senza disquisire sulla terapia in corso in quei momenti peraltro risultante dalla cartella clinica del dottor __________ agli atti e dal verbale d’interrogatorio di quest’ultimo, elementi perfettamente noti al perito psichiatrico al momento dell’allestimento della perizia e testè menzionati a p. 20 e 21).

Per questo motivo tale richiesta non riveste carattere di novità, trovandosi già agli atti tali informazioni, perdipiù note al perito che le avrà valutate per quanto di suo interesse ai fini della perizia. Su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.

È ben vero invece che nulla si sa, perché nulla vi è agli atti, della terapia prescritta a __________, e da lui seguita al __________ e durante il suo breve soggiorno alla __________, e dell’esito della stessa – quindi se la patologia di __________ sia ancora florida, se sia migliorata o peggiorata (con riferimento alla sua pericolosità) –  come nulla che possa far concludere che con un ricovero presso la __________ la patologia di __________ possa, se non migliorare a breve, quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Anche la laconica lettera del dottor __________, capo servizio presso la __________, (AI 69) nulla dice né a proposito della terapia seguita o iniziata da __________ in quella struttura né sullo stato attuale della sua patologia, né sulla necessità di rimanere presso una struttura medica per essere curato, né sulla possibilità di contenimento del pericolo di recidiva con la via terapeutica. Addirittura, nel certificato in questione, si legge che __________ non presenterebbe “disturbi psicopatologi tali da rendere indispensabile il proseguimento del ricovero nella nostra struttura” senza specificare se ciò sia dovuto a miglioramenti della patologia di __________, al fatto che il caposervizio ed i medici curanti presso la __________ ravvisano la possibilità di procedere con una terapia anche in carcere o altro. Purtroppo questi elementi non sono stati approfonditi dal magistrato inquirente, invero inspiegabilmente.

La rilevanza e la pertinenza di questi elementi già era stata sottolineata da questo giudice in sede di decisione 6 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2003.3, doc. 4, punto 5, p. 7 sul pericolo di recidiva, e punto 6, p. 8 sull’ossequio del principio di proporzionalità e celerità).

“`V’è poi da dire che nulla si sa della terapia seguita da __________ presso il __________ prima del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall'accusato dal momento del suo arresto al trasferimento presso la __________. Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Una risposta a questa domanda potrà verosimilmente essere fornita dai medici che hanno attualmente in cura l’accusato presso la __________.”

e ancora:

“Appare comunque evidente che, in ossequio del principio della celerità del procedimento penale ed in base alla norma di cui all’art. 102 cpv. 1 CPP, il trasferimento presso la __________ con mantenimento dello stato detentivo non esime il magistrato inquirente da una valutazione costante del pericolo di recidiva ai fini del mantenimento o meno della carcerazione preventiva sofferta da __________. Il magistrato inquirente dovrà quindi procedere ad una nuova e sollecita valutazione del caso qualora i medici che lo hanno in cura dovessero ravvisare un miglioramento della patologia di __________ tale da costituire una riduzione del pericolo per la sicurezza pubblica o comunicare al magistrato inquirente – che lo si ribadisce dovrà tenersi in contatto costante con i sanitari che stanno seguendo da pochi giorni l’accusato – che la sua patologia può essere tenuta sotto controllo ai fini della sicurezza pubblica dalla struttura ospedaliera tramite le terapie applicate”.

È chiaro che il semplice trasferimento dell’accusato dalla __________ al __________ non solleva il magistrato inquirente dall’obbligo di costante verifica medica del suo stato, ciò proprio ai fini di una continua valutazione del pericolo di recidiva che gli è stata riconosciuta e che, a mente del perito psichiatrico, discende direttamente dal grado di gravità della sua psicopatologia.

Appare quindi necessario procedere con l’allestimento di un complemento/attualizzazione della perizia psichiatrica agli atti che consideri, tra le altre cose, i rapporti dei medici che hanno in cura __________ almeno dal 30 maggio scorso che il magistrato inquirente è nuovamente invitato ad acquisire agli atti senza ulteriori ritardi, ciò al fine di stabilire: quale sia attualmente il grado di psicopatologia di __________ con riferimento alla sua pericolosità (e di conseguenza al pericolo di recidiva) e se le cure prestate nell’ambito di un eventuale ricovero presso la __________, in regime di libertà provvisoria, possano tenere sotto controllo la patologia di __________ (anche in caso in cui fosse ancora ritenuta florida) in modo da limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica e se sì con che grado ragionevolmente prevedibile.

In questo senso il reclamo è quindi parzialmente accolto.

c)

per quanto concerne l’attualizzazione della perizia – così come richiesta dal reclamante con riferimento ad una revisione del punto 1. della perizia psichiatrica – a mente del reclamante troppe cose sarebbero intervenute dall’ultimo confronto tra perito e peritando, sarebbe quindi necessario chiedere al dottor __________ un giudizio su quanto successo e conseguentemente un aggiornamento della perizia per quanto riguarda la situazione attuale di __________ ed eventuali provvedimenti futuri.

Il mezzo di prova richiesto non appare, a questo stadio della procedura, né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non può essere considerato determinante per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico.

Il perito, nel suo rapporto, sub. 1, ha specificato quale era lo stato di salute del periziando al momento dell’allestimento della perizia e quale fosse al momento dei fatti. Il reclamante non motiva la necessita di un’attualizzazione della perizia e non  spiega per quale motivo la patologia di __________ diagnosticata dal perito – disturbo di personalità paranoide (ICD-10 F60.0) – sarebbe nel frattempo mutata tanto da necessitare una nuova valutazione peritale.

Anche per quanto riguarda quindi l’attualizzazione della perizia il reclamo deve essere respinto per carenza di motivazione, non avendo dimostrato l’istante che il mezzo di prova richiesto, peraltro già esperito, abbia i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico.

4.

Il reclamo è quindi parzialmente accolto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit.a CPP e contrario), il carico di tasse e spese di giustizia segue la parziale soccombenza e non si assegnano ripetibili, peraltro neppure richieste, alle parti civili che non hanno praticamente presentato osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi del considerando 3.b).

2.                Le tasse di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 75.- sono a carico del reclamante per 2/3 e a carico dello Stato per 1/3, e non si assegnano ripetibili alle parti civili.

3.                La presente decisione è definitiva.

4.                Intimazione (con copia delle osservazioni formulate dalle parti):

                                                                                 giudice Claudia Solcà

INC.2005.15504 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.08.2005 INC.2005.15504 — Swissrulings