Incarto n. INC.2004.69403
Lugano 18 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 12/14 aprile 2005 da
__________, attualmente detenuto presso __________ (patr. di fiducia dall’__________)
e qui trasmessa con preavviso negativo 14 aprile 2005 dal
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, Lugano
viste le osservazioni 15 aprile 2005 del difensore di __________,
visto l’incarto di cui all’inc. MP __________
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
- __________ è stato arrestato il 2 dicembre 2004 su ordine d’arresto della Procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi per titolo di atti sessuali con fanciulli, il giorno successivo il magistrato inquirente ha chiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ per i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva, promovendogli l’accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale (Inc. GIAR 694.2004.1, doc. 1), arresto che è stato confermato da questo giudice la stessa data per i bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione con le persone che dovranno essere interrogate (Inc. GIAR 694.2004.1, doc. 5);
in data 30.12.2004 il magistrato inquirente ha poi esteso l’accusa a __________ anche per titolo di pornografia (cfr. verbale MP 30.12.2004) e in data 14 aprile 2005 ha promosso l’accusa per atti sessuali con fanciulli commessi sulla figlia minore __________ (Inc. MP __________, AI 82);
- in sintesi, per quanto riguarda i fatti, l’inchiesta ha avuto avvio il 29 novembre 2004 quando il responsabile del centro __________ di __________, __________, ha trasmesso al Ministero pubblico una segnalazione inerente la minore __________ (11.10.1988) che riporta rivelazioni che la minore aveva fatto agli educatori del centro con chiaro riferimento ad una relazione a sfondo sessuale intercorsa con l’accusato quando aveva quattordici anni. Il 2 dicembre 2004, con l’autorizzazione del Magistrato dei minorenni, è stata eseguita l’audizione videofilmata della minorenne che ha sostanzialmente raccontato quanto già menzionato nel rapporto di segnalazione del responsabile del centro __________ di __________: in sostanza la minore avrebbe conosciuto l’accusato tramite la propria madre, e avrebbe iniziato a frequentarlo nel novembre 2002 per poi intensificare i rapporti, frequentando molto spesso l’appartamento dell’accusato ed instaurando con lui un rapporto profondo sino ad avere dei contatti a connotazione sessuale (baci, masturbazioni reciproche e coiti orali) sempre presso l’appartamento di __________, rapporti che si sarebbero interrotti a causa di incomprensioni relazionali circa un anno e mezzo dopo essere iniziati. Interrogato __________ ha negato ogni addebito asserendo anzi di essere già stato falsamente denunciato alla CTR dalla sua ex moglie per fatti simili che avrebbe a dire di quest’ultima compiuto sulla figlia __________ (Inc. GIAR 694.2004, doc. 2);
__________, arrestato come detto il 2 dicembre 2004 ha sempre e decisamente negato ogni addebito; l’inchiesta è proseguita con l’assunzione di atti istruttori sino alla seconda audizione della minore __________ avvenuta il 6 aprile 2005 (cfr. Inc. MP __________, AI 75) la quale ha sostanzialmente confermato i fatti così come già descritti durante la prima audizione aggiungendo però degli elementi che riguardano possibili atti sessuali avvenuti più o meno nello stesso periodo di quelli indagati, tra __________ e la di lui figlia minorenne __________ di cui, se del caso, si parlerà in modo più esplicito in seguito;
Il 7 aprile 2005 l’accusato è stato nuovamente interrogato dal Magistrato inquirente e, dopo un colloquio riservato con il suo legale, ha ammesso i fatti così come descritti dalla minore __________ ammettendo di avere cominciato a baciare la ragazza già a partire da novembre 2003 per poi iniziare quelli che ha definito “veri e propri atti di natura sessuale” in marzo 2003 (p. 3, seconda metà). Nel verbale successivo del 13 aprile 2005 __________ ha poi leggermente corretto le sue dichiarazioni affermando che “il petting” (tra __________ e __________, n.d.r.) era cominciato in febbraio 2003 (p. 2 in alto) per continuare sino a circa aprile 2004 (p. 2 in basso). __________ ha poi dichiarato che nella prima fase della sua relazione con la minore (tra febbraio e l’estate del 2003) avrebbe fatto sesso con __________ praticamente quotidianamente, dopo cena in settimana e durante il giorno il fine settimana (verbale MP 7 febbraio 2005, p. 4 secondo ADR). __________ ha poi negato qualsiasi coinvolgimento di tipo sessuale con la figlia __________ ammettendo la possibilità di occasioni in cui avrebbe scambiato sul proprio letto, manifestazioni affettive (e non di carattere sessuale) con la figlia __________ e con __________, quando tutti e tre si sarebbero trovati peraltro completamente vestiti ed escludendo che la figlia possa avergli toccato gli organi genitali (verbale MP 7 aprile 2005, p. 5);
- il 12 aprile 2005 __________, con l’istanza in discussione giunta al Procuratore pubblico in data 13 aprile 2005 per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione essendo ormai esclusi il pericolo di fuga e di recidiva. Dopo un breve riassunto dei fatti che hanno portato al suo arresto, l’istante sottolinea che inizialmente avrebbe contestato le accuse mossegli dal Magistrato inquirente e che dopo l’assunzione di diversi atti istruttori – tra i quali il sequestro di lettere d’amore tra l’accusato e la minore, l’audizione di testimoni che avrebbero visto __________ e la minore baciarsi, gli educatori del __________ ai quali la minore aveva fatto le prime confidenze, un’ulteriore audizione della parte lesa nella quale la minore ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nella prima audizione – e dopo avere consultato il suo legale durante il verbale 8 aprile 2005 “ha ammesso di avere fatto del petting con __________ per la durata di circa un anno e ha risposto in modo più che esauriente a tutte le domande del PP”. Ciò malgrado il Procuratore pubblico ha comunicato all’accusato che a questo punto riteneva ancora necessario chiarire i rapporti tra l’accusato e la propria figlia __________ non intendendo procedere alla sua messa in libertà provvisoria. A mente dell’istante l’istruzione probatoria per i fatti per cui è stata promossa l’accusa a __________ si sarebbe conclusa con la seconda audizione di __________, con la confessione dell’accusato del 7 aprile 2005 e con le precisazioni del 13 aprile 2005, di conseguenza non sussisterebbe più neppure il pericolo di collusione poiché la minore è già stata interrogata due volte.
Non sussisterebbe pericolo di fuga poiché l’accusato vive in Svizzera da molti anni e qui ha la sua attività, una figlia collocata al __________ ed i suoi unici parenti.
Neppure il pericolo di recidiva sarebbe dato poiché sarebbe escluso che dopo quattro mesi di carcere preventivo __________ possa avere a che fare con delle adolescenti, escludendo poi l’ipotesi che si tratti di un pedofilo non essendoci agli atti indizi che facciano temere in tal senso.
A mente dell’istante non sussisterebbe poi nessun grave e concreto indizio di colpevolezza per ipotetici e contestati atti sessuali sulla propria figlia __________ per i quali peraltro il Procuratore pubblico non avrebbe esteso neppure l’accusa e che gli stessi elementi che userebbe ora il magistrato inquirente per mantenere il carcere preventivo di __________ erano noti in occasione del verbale di Polizia del 30.12.2004 di __________ che aveva testimoniato che la figlia __________ le aveva riferito di un episodio in cui lei e __________ avevano leccato e baciato assieme __________ e che la stessa figlia dell’accusato, sentita a verbale il 29 dicembre 2004, ha dichiarato di avere fatto le coccole al padre assieme a __________, coccole senza connotazione sessuale che sono già state ammesse da __________; sempre a mente dell’istante, __________ ha confermato questa versione dei fatti – l’episodio di coccole a tre sul letto – aggiungendo che __________ non aveva commesso nessun atto sessuale con il padre;
essendo l’inchiesta ormai conclusa ed in assenza di preminenti motivi di interesse pubblico il perdurare della carcerazione preventiva di __________ violerebbe quindi i principi di legalità, di proporzionalità e di celerità – avendo avuto il Procuratore pubblico gli elementi per dubitare di un simile reato in danno della figlia già dall’interrogatorio di __________ o dall’incarto della CTR riportante le accuse a questo proposito fatte dalla di lui ex moglie e potendo evitare contatti tra padre e figlia tramite norme di condotta da imporre all’accusato sostenendo poi che il reato commesso sulla minore __________, consenziente, non è di estrema gravità e che la pena presumibile in caso di condanna, rischia di essere inferiore al carcere preventivo sofferto;
- il Procuratore pubblico, con il preavviso negativo 14 aprile, chiede che l’istanza venga respinta sottolineando i seri e concreti indizi di colpevolezza sia per quanto riguarda i fatti in danno di __________ sia per quanto riguarda l’ipotesi di reato in danno della figlia __________, concreto pericolo di fuga – essendo cittadino straniero, ormai senza professione con una difficile situazione famigliare e con la possibilità di venire condannato ad una pena da espiare –, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione intravisto nella possibilità che se posto in libertà provvisoria potrebbe entrare in contatto con la figlia __________ (che avrebbe un pessimo rapporto con la madre) e cercare di influenzarla sull'episodio in esame, nonché entrare in contatto con __________, che abita a pochi metri in linea d’aria dall’abitazione dell’accusato e cercare di farle modificare la versione resa. Il magistrato inquirente sottolinea poi la presenza di un pericolo di recidiva e più in generale dell’esigenza della tutela dell’ordine pubblico – evidenziando come l’accusato abbia delinquito in pieno periodo di prova di una condanna precedente ed addirittura sarebbe comparso a piede libero davanti ad una Corte per essere processato avendo già iniziato gli atti sessuali con la minore __________ da almeno due mesi e ritiene rispettosa del principio di proporzionalità la carcerazione preventiva sofferta ed ancora da soffrire per l’espletamento degli atti istruttori ancora necessari all'inchiesta;
- con osservazioni 15 aprile 2005 (giunte a questo ufficio via fax in stessa data), la difesa ribadisce quanto sostanzialmente espresso nell’istanza di libertà provvisoria qui in esame sostenendo che il magistrato inquirente avrebbe esteso l’accusa il 14 aprile 2005 anche per i fatti relativi a possibili atti sessuali con la figlia __________ tardivamente e unicamente per giustificare il preavviso negativo alla domanda di scarcerazione (inc. GIAR 694.2004.3, doc. 4);
- l’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso negativo, trasmesso il 14 aprile 2005 a questo ufficio è tempestivo (l’istanza 12 aprile 2005 essendo pervenuta al Ministero pubblico in data 13 aprile 2005). Il termine per la decisione ex art. 108 cpv. 2 CPP scade domenica 17 aprile 2005, giorno festivo, e di conseguenza il termine è prorogato sino a lunedì 18 aprile 2005;
- i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti:
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5);
- anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per quanto riguarda le accuse di atti sessuali con fanciulli compiuti sulla minore __________ (al momento dei fatti contestati minore di anni 16): non vi sono soltanto le dichiarazioni dell’accusato (cfr. verbali MP 7 e 13 aprile 2005) ma anche, più che sufficienti a questo stadio, le dichiarazioni della parte lesa e quelle indizianti di alcuni testi nonché la raccolta di materiale indiziante attraverso la perquisizione dell’abitazione dell’accusato.
Gravi e concreti indizi di colpevolezza sono pure presenti per quanto riguarda l’ipotesi di reato formalizzata nella promozione dell’accusa 14 aprile 2005 (Inc. MP __________, AI 82) del magistrato inquirente, che fa riferimento a quanto dichiarato dalla parte lesa __________ durante l’audizione del 6 aprile 2005 e relativa al reato di atti sessuali con fanciulli commessi in danno della minore __________, figlia del qui accusato, tra il 2003 ed il 2004 a Chiasso;
nulla muta a questo proposito l’affermazione dell’istante secondo cui voci a proposito già sarebbero state esternate dalla sua ex moglie al Pretore o alle Autorità tutorie, come è vero che anche __________, nel suo verbale di Polizia 30 dicembre 2004 ha dichiarato (a p. 8) “__________ mi ha detto che una sera o un pomeriggio era a casa del __________, sul letto. C’erano lei, la __________ e il __________. Hanno iniziato come per gioco, per scherzo. Tra lei e __________ si sono dette di fare morire il papà, che mia figlia lo avrebbe fatto morire dalla cintola in su mentre __________ dalla cintola in giù. Quindi hanno cominciato a leccarsi. Mia figlia mi ha detto al collo e un po’ sul petto. Non so se erano vestiti. Non gliel’ho chiesto. Era uno Shock. __________ mi ha raccontato che __________ aveva cominciato a leccare la pancia del padre, e poi è scesa verso la zona genitale. Lei mi ha detto “lì”. Quando __________ aveva constatato che la __________ era arrivata “lì”, __________ si è fermata e continuava a guardarla. __________ continuava tranquilla. __________ si è accorto che __________ era rimasta scioccata, che __________ guardava __________, e che dopo un attimo il padre ha bloccato la __________ dicendole “fermati, sono tuo padre”. __________ non ha aggiunto altri particolari, né io gliene ho chiesti, in quanto sono rimasta senza parole, scioccata da quanto sentito.” Si trattava comunque, sino al 6 aprile scorso, di una testimonianza indiretta, che in tale data è invece stata fatta direttamente dalla minore __________ durante la sua seconda audizione e lì, per la prima volta, si è trattato del racconto di un fatto vissuto in prima persona.
Dall’audizione della cassetta sulla quale è stata videoregistrata la seconda audizione di __________ si evincono le seguenti dichiarazioni rese dalla minore a seguito di una domanda dell’interrogante volta a sapere se agli incontri a sfondo sessuale tra l’accusato e la parte lesa avesse mai partecipato anche la figlia dell’accusato __________: “Io avevo già dei sospetti che tra loro due c’era qualcosa. ...Una volta __________ è entrata mentre noi eravamo lì. Abbiamo deciso di dividerci i compiti, __________ era solo con i pantaloni...perché io volevo vedere fino a che punto si sarebbe comportato. ...Io ho deciso di prendere la parte da qua in su (__________ indica con la mano il petto, n.d.r.) e __________ da qua in giù (__________ indica con la mano la parte del suo corpo sottostante al petto, n.d.r.) ....da baciare....io baciavo su...__________ continuava a scendere, arrivata alla cintura continuava a girarci intorno (__________ indica con la mano la parte del basso ventre, n.d.r.) ...Mi sono tirata su e l’ho guardata stortissima e ad un certo punto lui ha detto di smetterla perché lui era suo padre”. Alla domanda dell’agente interrogante volta a sapere quali erano i motivi che avevano portato __________ a sospettare che tra __________ e la di lui figlia ci fosse qualcosa di sessuale, la minore ha risposto che i sospetti le erano nati poiché sapeva che __________ ed il padre dormivano assieme nello stesso letto – __________ ha riferito a questo proposito che __________ le aveva detto che ciò accadeva perché la figlia aveva paura a dormire da sola mentre che __________ ha dichiarato al magistrato inquirente (verbale 7 aprile 2005, p. 6 a metà) che ciò sarebbe successo all’inizio della loro coabitazione (dicembre 2002) per la mancanza di spazio essendo le altre camere del suo appartamento occupate con mercanzia del figlio di primo letto della ex moglie di __________, aggiungendo poi di avere ricavato gli spazi necessari per una camera per la figlia solo in aprile 2003 ma di avere continuato ugualmente a condividere il letto con quest’ultima fino ad agosto 2003 probabilmente quando la psicologa __________ (che purtroppo non sembra essere stata interrogata e che non ha parlato di questo “dettaglio” nel corso delle audizioni in Pretura nell’ambito della causa di divorzio dei coniugi __________) gli avrebbe consigliato di non continuare con questa abitudine – a causa di quelli che __________ ha definito “i loro atteggiamenti”, per il fatto che in un paio d’occasioni aveva trovato la porta di casa __________ chiusa a chiave e che __________ e la figlia si trovavano all’interno ma ci avevano impiegato parecchio tempo per venire ad aprirle, affermando infine che “quando io mi arrabbiavo e parlavo con __________ le scuse che mi diceva era come se mi rivedevo io lì dentro, quindi mi venivano dei dubbi”.
Anche la teste __________, nel suo verbale di Polizia 12 gennaio 2005 (p. 2 ), ha dichiarato che ”Circa un paio d’anni fa, non so dire con maggiore precisione era comunque durante l’estate, mi trovavo nell’orto. ...__________ era arrivato con la moto sul parcheggio sterrato, mentre la __________ era sul piazzale. ...Quando suo padre è arrivato, __________ gli è corsa incontro e l’ha abbracciato, come un amante. ...È difficile spiegare questa cosa, perché è stata una mia sensazione. Comunque una figlia non abbraccia così il proprio padre. Non è stato un abbraccio tra genitore e figlia, ho avuto la netta impressione che fosse un abbraccio di amanti. Non ho avuto l’impressione che fosse un padre che abbracciava in modo paterno la propria figlia. Si sono abbracciati, non ricordo se si sono baciati. È stato un tocco dolce, ma con una dolcezza maggiore del normale, come se volessero sentire il contatto l’uno dell’altra. Ho avuto l’impressione che era piuttosto la ragazza che aveva quella brama di sentire il calore, il corpo del padre, che cercava l’intimità. Lui l’ha abbracciata con una mano al collo e l’altra vicino alla vita. La ragazza abbracciava il padre a due mani, sulla schiena. ...Dopo ho continuato il mio lavoro, e li ho persi di vista. Ero anche un po’ imbarazzata. E anche un po’ per questo che mi sono voltata, un po’ per non vedere una cosa del genere. ...Quella che ho riportato è stata la mia impressione, una sensazione che ho portato anche alla madre di __________, qualche tempo dopo, quando l’avevo incontrata in giro.”
E ancora __________ nel verbale di Polizia 30 dicembre 2004 a p. 7: “Avevo visto __________ e sua figlia che si leccavano. __________ faceva il gatto. Avete in mente un gelato, o quando si fa l’amore. Io avevo visto questa cosa. Davanti a me si leccavano sul collo e sulle mani. Sembrava un gioco, ma mi faceva schifo. Gliel’avevo detto al __________ che non era una cosa normale. L’avevo visto a casa loro e a casa nostra, in diverse occasioni, si vedeva, automaticamente, la figlia verso il padre, un dio; ma neanche due innamorati forti si comportano così. Si facevano sempre le moine, stavano sempre attaccati, la __________ stava sempre sulle ginocchia del padre”.
Dichiarazioni queste che, alla luce della rivelazione di __________ del 6 aprile 2005, acquisiscono rilevanza indiziante che non può essere, almeno a questo stadio, scemata da quanto raccontato da __________ che, sentita come teste dalla Polizia in data 29 dicembre 2004 (quindi antecedentemente alle verbalizzazioni appena qui sopra riportate), ha affermato: “__________ e mio padre si facevano le coccole anche davanti a me, anche perché ci facevamo le coccole tutti e quanti insieme. Per coccole intendo abbracci, stare sul letto così, tutti e tre sdraiati, così. Ci si faceva le coccole. Se si ha un cane lo si accarezza, gli si fanno le coccole, In pratica noi ci accarezzavamo. Questo avveniva di solito nella camera di mio padre, io mi fermavo alle carezze fatte a tutti e due, sia al papà che alla __________, come gesto d’affetto”. È chiaro che quanto appena descritto in queste poche righe non fa riferimento a quanto raccontato da __________ nella sua seconda audizione, non solo per la diversità dei gesti descritti nei due racconti, ma anche perché __________ fa esplicito riferimento ad un solo incontro a tre a sfondo sessuale mentre nel passaggio appena menzionato si fa riferimento a quella che sembra più una prassi d’incontro tra __________, __________ e __________ che, seppur discutibile e sicuramente poco opportuna dal profilo educativo, nulla ha a che vedere con quanto descritto da __________ solo nella sua seconda audizione perché, e sono parole sue, non ne aveva parlato la prima volta temendo in questo modo di aggravare la posizione di __________ dal profilo processuale;
- per quanto riguarda le necessità istruttorie, e di conseguenza il pericolo di collusione, atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
A sostegno del mantenimento del carcere preventivo il Procuratore pubblico invoca l'esistenza di un concreto pericolo di collusione con i testimoni in particolare sia con __________ che con la figlia __________ che dovrà essere sentita a breve in qualità di parte lesa (cfr. inc. MP __________, AI 77).
È indubbio, alla luce di quanto esposto sopra per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, che a questo stadio esistono ancora bisogni istruttori, non foss’altro che per accertare le nuove ipotesi di reato di cui alla promozione dell’accusa 14 aprile 2005. E che a questo proposito sia presente un alto rischio di collusione, non solo con __________ – che abita a pochi metri da casa __________ e che non gli serba rancore alcuno avendo anzi sviluppato un sentimento di protezione nei confronti dell’accusato (che anche nella seconda audizione continua affettuosamente a chiamare “__________”) – ma soprattutto con la figlia __________, che non ha praticamente contatti con la madre, che stravede per il padre e che ha dichiarato alla Polizia (verbale 29 dicembre 2004, p. 4, a metà) “Diciamo che rispetto alle sedicenni di oggi ho un rapporto diverso con mio padre, ho un rapporto più forte, più profondo” e ancora “il mese scorso __________ mi ha detto che al __________ non riusciva a parlare con nessuno, che aveva bisogno di togliersi questo peso dentro. Ha riassunto la storia con mio padre, dicendomi che se ne era innamorata. Mi ha detto che si sarebbe rivolta all’autorità. Io non ho detto né si né no. Se io le dicevo di no __________ stava male, e di conseguenza anche io. Se dicevo di sì mi sentivo male io perché avrei messo nella merda mio padre. Stando sul neutro, sto bene” (verbale 29 dicembre 2004, p. 3 a metà). Il pericolo che __________, se messo in libertà provvisoria, possa contattare la figlia, che peraltro non vive come una reclusa presso l’istituto __________ di __________ ma che è apprendista meccanico a __________ e segue i corsi SPAI a Bellinzona – di conseguenza non è sotto la stretta osservazione degli operatori sociali e può incontrare chi meglio crede durante la giornata – è estremamente alto, come alto è il pericolo che __________ possa manipolarla facendo leva sulla dipendenza affettiva e psicologica della figlia nei suoi confronti (d’altronde è sempre suo padre, l’unico genitore con il quale ha contatti), ciò se si considera inoltre l’atteggiamento processuale di __________, che non può di certo essere considerato collaborativo dal momento che ha impiegato ben 4 mesi per ammettere i fatti a lui imputati per quanto accaduto con __________, che ha sin dall’inizio recisamente negato ogni addebito e che a sostengo della sua tesi difensiva ha ribadito, anche a questo giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto, di essere già stato in passato ingiustamente accusato di avere commesso atti sessuali con la propria figlia;
- per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
- per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Vista la presenza dei concreti bisogni istruttori e del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, descritti sopra la questione della sussistenza o meno del pericolo di fuga e di recidiva invocati dal magistrato inquirente può rimanere irrisolta;
- la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del numero di atti istruttori compiuti è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i reati imputati a __________.
A torto l’istante sottolinea che il reato (atti sessuali con fanciulli) riferito a __________ non è di estrema gravità sostenendo che la vittima – al momento dei fatti aveva un’età tra i 14 ed i 15 anni – era completamente consenziente e non vi è stato nessun rapporto sessuale completo: non bisogna infatti dimenticare che il legislatore ha voluto proteggere la libertà sessuale dei minori di anni 16 indipendentemente dal loro consenso all’atto (che se non vi fosse dato porterebbe con sé anche l’ipotesi di altri reati), se __________ dovesse venire condannato anche solo per i fatti relativi a __________ sarà evidentemente considerato che i rapporti tra i due sono perdurati con frequenza quasi quotidiana per diversi mesi (oltre un anno) con masturbazioni reciproche, coiti orali, con eiaculazione e non, e penetrazione anale con le dita dell’accusato nell’ano della minore con lo scopo di prepararla ad una penetrazione con il proprio pene, tutto ciò da parte di un quarantenne su di una quattordicenne, per di più migliore amica della figlia, che stava passando un periodo estremamente buio e travagliato della sua vita e che ha cercato di colmare il senso di abbandono che viveva in quel momento, a causa del divorzio dei suoi genitori, con l’accusato. Senza dimenticare come la pena potrebbe cambiare se la nuova ipotesi di reato dovesse concretizzarsi in un rinvio a giudizio e nell’eventuale condanna.
L’accusato è stato arrestato il 2 dicembre 2004, malgrado più volte interrogato ha sempre negato i fatti che gli venivano contestati per __________, per poi ammetterli il 7 aprile 2005, dopo la seconda audizione della minore da parte della Polizia cantonale, quando __________ ha fatto le dichiarazioni che hanno portato all’estensione dell’accusa 14 aprile 2005.
__________ si trova in detenzione preventiva da 4 mesi e mezzo. In questo lasso di tempo l’inchiesta, malgrado le innegabili difficoltà istruttorie, si pensi alle modalità di interrogatorio della vittima minorenne e di alcuni testi minorenni, nonché della difficoltà di acquisire elementi presso la famiglia delle due vittime, viste le difficili dinamiche famigliari, la poca (quasi inesistente) collaborazione da parte dell’accusato, è stata condotta con celerità.
I reati imputati a __________, come detto sopra, sono di sicura gravità – a prescindere dal fatto che si tratta di crimini, se considerati i motivi che lo hanno spinto a commetterli e del fatto che quando si è presentato a piede libero davanti alla corte delle Assise correzionali di __________, il __________, per rispondere di infrazione parzialmente aggravata alla LStup (per la quale è stato condannato a 18 mesi di detenzione sospesi con la condizionale) __________ stava già commettendo il reato di atti sessuali con fanciulli con la minore __________ da almeno due mesi – e in caso di condanna il rischio di pena è verosimilmente superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire almeno per compiere gli ulteriori atti istruttori necessari a seguito dell’estensione dell’accusa 14 aprile 2005 ed indicati dal magistrato inquirente nel suo preavviso negativo alla presente istanza, ciò in pieno rispetto del principio della proporzionalità; Vi è poi da considerare che in caso di condanna, la pena che verrebbe presumibilmente inflitta a __________ non potrà essere messa a beneficio della sospensione condizionale e ciò indipendentemente dalla valutazione della prognosi (avendo delinquito in pieno periodo di prova di una condanna precedente), poiché si tratterà di un pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il __________ che già toccava il massimo possibile per la concessione della sospensione condizionale;
- in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
__________
giudice Claudia Solcà