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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.12.2004 INC.2004.50503

December 2, 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,095 words·~10 min·4

Summary

istanza di libertà provvisoria

Full text

Incarto n. INC.2004.50503

Lugnao, 2 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria 29/30 novembre 2004 di

  attualmente detenuto presso il PCT, patr. d'ufficio dall'avv._DIFU1 __________

e qui trasmessa per competenza ex art. 108 cpv. 3 CPP, ma con preavviso 30 novembre 2004 dal Procuratore pubblico Marco Villa;

viste le osservazioni 1 dicembre 2004 della Presidente della Corte delle Assise correzionali;

preso atto che il patrocinatore dell'istante non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatogli da questo giudice;

visto, per quanto necessario, l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto che:

-          __________ è stato arrestato l'8 settembre 2004 con l'accusa di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup "siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed in altre località del Luganese, a partire perlomeno dal settembre 2003, agendo da solo e in correità con terzi tra cui __________, __________ e __________ detto "__________", venduto a varie ragazze dedite alla prostituzione nonché ad altri suoi clienti un quantitativo di cocaina di almeno 465/510 grammi, come a sue prime ammissioni, al prezzo variante tra fr. 100.-- e fr. 150.-- il grammo, sostanza previamente acquistata da __________, da __________ detto "__________" e da altre persone; per avere senza essere autorizzato, a Lugano, perlomeno a partire da settembre 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina" (richiesta di conferma d'arresto 9.9.2004, inc. GIAR 505.2004.1, doc. 1);

l'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, constata l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione (inc. GIAR 505.2004.1, doc. 8);

in data 26 novembre 2004 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell'istruzione formale;

con atto d'accusa 29 novembre 2004 il Procuratore pubblico ha deferito_ACCU1 in stato di detenzione, dinanzi alle Assise correzionali di Lugano per titolo di infrazione aggravata alla LFStup, contravvenzione alla LFStup e contravvenzione alla LFDDS (ACC. __________);

con istanza 29/30 novembre 2004, ha chiesto di essere immediatamente posto in libertà provvisoria: l'istante non contesta i reati addebitatigli, ma sostiene che in concreto non sarebbe più dato pericolo di fuga, ritenuto che i suoi documenti di legittimazione si trovano depositati presso il Ministero pubblico e che egli è giunto in Svizzera con l'intenzione di raggiungere la sua famiglia (genitori, fratello, cognata e nipote), né bisogni dell'istruzione, atteso che il 26 novembre 2004 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell'istruzione formale, né tantomeno pericolo di recidiva, in quanto "l'istante è stato duramente toccato dall'esperienza del carcere ed ha raggiunto la convinzione di dover effettuare delle scelte al fine di dover dare un senso alla propria esistenza";

in data 30 novembre 2004 il Procuratore pubblico, stante l'avvenuta emanazione dell'atto di accusa, ha trasmesso la suddetta istanza per competenza a questo ufficio, formulando nel contempo preavviso favorevole alla scarcerazione di: in particolare, dopo aver rilevato che l'accusato è reo confesso, che non vi sarebbero più bisogni dell'istruzione né pericolo di recidiva, evidenzia di non opporsi alla scarcerazione di_ACCU1 subordinando la stessa, per ovviare al pericolo di fuga, alle seguenti misure ex art. 96 CPPT:

"

elezione del domicilio legale presso il difensore;

conferma del deposito dei documenti di legittimazione (passaporto e carta d'identità) già in possesso del Ministero pubblico;

obbligo di firma a scadenza di tre volte la settimana presso la gendarmeria di Lugano;

obbligo di sottoporsi a sue spese a controlli, poi da comprovare, presso un medico di sua fiducia al fine di attestare la sua interruzione nell'assunzione di sostanze stupefacenti";

su richiesta di questo giudice la Presidente della Corte delle Assise correzionali il 1° dicembre 2004 ha presentato osservazioni all'istanza: dopo aver evidenziato che è inusuale la presentazione di libertà provvisoria in concomitanza con il deferimento dell'accusato alle Assise e ancor meno lo è accoglierle, ha rilevato che da un rapido esame dell'atto di accusa emergerebbe che, in concreto, che non vi sarebbe spazio per concedere la libertà provvisoria ad un cittadino straniero che non potrebbe esercitare attività lucrativa in Svizzera, che avrebbe consumato e ripetutamente spacciato nell'arco di 8-9 mesi un ingente quantitativo di cocaina nell'ambiente della prostituzione e che in tali circostanze, senza voler anticipare un giudizio di merito, quantomeno il rischio di recidiva sarebbe concreto e da tenere in considerazione;

per contro, il patrocinatore dell'istante non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatogli da questo giudice;

ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP dopo l'emanazione dell'atto di accusa e fino all'inizio del pubblico dibattimento l'istanza di libertà provvisoria deve essere presentata a questo ufficio: nei casi in cui, come quello in esame, l'istanza sia stata erroneamente (in casu non essendo l'istante a conoscenza dell'avvenuta emanazione dell'atto di accusa) presentata al Ministero pubblico, il Procuratore pubblico deve unicamente trasmettere l'istanza per competenza a questo giudice, senza formulare alcun preavviso, eventuali osservazioni  possono essere presentate successivamente su richiesta di questo giudice (ex art. 282 cpv. 1 CPP; cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento al codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 108 n. 9);

in concreto, il Procuratore pubblico il 29 novembre 2004 ha emanato l'atto d'accusa con il quale, come detto sopra, ha deferito l'accusato in detenzione dinanzi alla Corte delle Assise correzionali, ammettendo quindi implicitamente il sussistere di motivi di interesse pubblico atti a giustificare il perdurare della detenzione preventiva fino al dibattimento; il giorno successivo, ricevuta l'istanza di libertà provvisoria (trasmessa poi per competenza a questo ufficio) il Procuratore pubblico ha invece preavvisato positivamente l'istanza, evidenziando di non opporsi alla scarcerazione di_ACCU1 in quanto sussisterebbe unicamente pericolo di fuga, ovviabile con l'adozione di misure sostitutive ex art. 96 CPP, ciò in palese contraddizione con il suo agire del giorno precedente di deferire l'accusato in stato di detenzione dinanzi alla Corte competente e non essendo peraltro intervenuti cambiamenti sostanziali nella situazione processuale dell'accusato da un giorno all'altro;

in concreto, il non opporsi da parte del Procuratore pubblico alla scarcerazione dell'istante (pur subordinandola a determinate condizioni) costituisce, in qualche modo, un "venire contra factum proprium";

del resto, come peraltro evidenziato dalla Presidente della Assise correzionali in sede di osservazioni, questioni legate alla messa o meno in libertà provvisoria devono essere esaminate e risolte prima del deferimento, non in concomitanza;

alla luce delle considerazioni che precedono quanto sostenuto dal Procuratore pubblico nel proprio preavviso è soggetto a particolare verifica da parte di questo giudice;

i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrisponte all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)";

l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza è senz'altro data e neppure contestata dalla difesa: l'accusato è reo confesso, egli ha infatti ammesso di avere, nel periodo gennaio 2004/8 settembre 2004, ripetutamente venduto, offerto gratuitamente e procurato a terzi un ingente quantitativo di cocaina, di avere, nello stesso periodo di tempo, personalmente consumato almeno 250 grammi di cocaina, nonché di avere svolto attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri; lo stesso atto d'accusa può del resto essere utilizzato quale accertamento degli indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19 giugno 1997 in re V., 1P.306/1997);

ricordato che per giustificare carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); è cittadino __________ senza lavoro (e comunque impossibilitato ad esercitare legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto dell'entità del traffico messo in atto dall'accusato, non si può escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare: sussiste quindi il rischio concreto che in tale prospettiva, l'istante si dia alla latitanza, in altre parole si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292), tale pericolo non appare ovviabile con misure sostitutive, così come quello di recidiva, che in casu, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, è pure dato;

il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli e che nell'istanza in esame egli sostiene di essersi pentito e che è sua ferma intenzione per il futuro trovare al più presto un lavoro e staccarsi dagli ambienti che lo hanno portato ad infrangere la legge (p. 3), è altrettanto vero che i reati sono stati commessi nell'ambiente della prostituzione, notoriamente criminogeno, che lo stesso è consumatore di cocaina (consumi ammessi per oltre 250 grammi nell'arco di 8 mesi), che dal gennaio 2004 al settembre 2004 ha spacciato ripetutamente ingenti quantitativi di cocaina (almeno 360 grammi), che è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente esercitare un'attività lavorativa nel nostro Paese; le suddette circostanze personali e fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se messo in libertà provvisoria, riprenda a consumare cocaina rispettivamente a spacciarla;

l'istanza di libertà provvisoria presentata da  è respinta in quanto sussistono concreto pericolo di fuga e di recidiva e non sono date (o applicabili) misure sostitutive idonee a ridurre tali pericoli;

pure il principio di proporzionalità è salvo, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento, considerando la data dell'arresto dell'accusato (9 settembre 2004) ed i termini per l'aggiornamento del dibattimento e ciò avuto riguardo della gravità dei reati che vengono imputati all'accusato con l'atto di accusa 29 novembre 2004;

in conclusione, l’istanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

visti gli artt. 19 cifra 2 e 19° cifra 1 Lstup, 23 cpv. 6 LDDS, 95 ss, 96, 102, 108, 282 e 284 CPP,

decide

1.      L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.      Non si prelevano tasse e spese.

3.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano entro 10 giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                           giudice Ursula Züblin

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