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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.09.2005 INC.2004.3603

September 12, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·740 words·~4 min·4

Summary

Sequestro e dissequestro

Full text

Incarto n. INC.2004.3603

Lugano 12 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

              sedente per statuire sull'istanza di dissequestro presentata il 25 agosto 2005 (qui trasmessa per competenza con lettera 5/6 settembre 2005 dal TPC) da

__________  

intesa ad ottenere nell'ambito del procedimento penale contro l'istante per titolo di infrazione aggravata, infrazione e contravvenzione alla LStup di cui all'ACC __________ - il dissequestro del conto n. __________ presso la Banca __________ di __________ nella titolarità di __________;

viste le osservazioni 8/9 settembre 2005 del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti dell'inc. TPC __________ (ACC __________);

ritenuto e considerato,

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento a carico di __________, per titolo di infrazione aggravata, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro degli averi depositati (fr. 23'291.45) sul conto n. __________ presso la Banca __________ di __________ nella titolarità di __________, società (ora sciolta) facente capo all'accusato che gestiva il commercio di canapa; l'accusato ha dichiarato di aver utilizzato il suddetto conto per versarvi il provento del suddetto commercio (cfr. verb. PP 25.3.2004 AI 34);

nel corso dell’inchiesta, il Procuratore pubblico ha dissequestrato a favore dell'accusato gli averi depositati sul conto di risparmio n. __________ (__________) presso la __________ di __________, e meglio l'importo di circa fr. 20'600.--, per far fronte alle spese fisse mensili (cfr. istanze 24.09.2003 e 25.03.2005 e decisione dissequestro 31.03.2004, AI 21, 34 e 36), nonché di vari oggetti (PC, torre computer, telefono cellulare, cfr. AI 22 e 26);

con istanza 25 agosto/6 settembre 2005, __________ chiede il dissequestro del conto n. __________ presso la Banca __________ di __________, sostenendo che nel corso del corrente anno la sua situazione economica si è aggravata e non gli permette di far fronte alle spese fisse mensili (cassa malati, alimenti moglie, AVS);

con osservazioni 8 settembre 2005, il Procuratore pubblico si è pronunciato per la reiezione dell'istanza, ritenuto che quanto depositato sul conto n. __________ presso la Banca __________ di __________ è provento di reato; ha pure precisato di aver già, con decisione 31 marzo 2004, dissequestrato a favore dell'accusato il conto presso la __________;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 25 agosto/6 settembre 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell'apertura del dibattimento (cfr. decisione 13.11.2003, doc. 3, inc. GIAR 551.2003.3);

gli averi sequestrati, per esplicita ammissione dell’accusato (cfr. verb. PP 25.03.2004, AI 34), sono provento di reato; entra dunque in considerazione il sequestro confiscatorio;

non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un dissequestro, anche solo parziale, di quanto ancora sotto sequestro, dovendo essere salvaguardate le facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato requirente e del giudice del merito.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare quelle citate,

decide:

1.      L’istanza è respinta.

2.      Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

                                                                           giudice Ursula Züblin

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