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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.05.2005 INC.2003.68903

May 9, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·715 words·~4 min·4

Summary

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento

Full text

Incarto n. INC.2003.68903

Lugano 2 maggio 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

              Sedente per statuire sull'istanza presentata con lettera 26 aprile 2005 al Procuratore pubblico, da quest'ultimo trasmessa per competenza a questo giudice con scritto 27 aprile 2005, dall'

    Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________    

intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________ di cui all'ACC __________ - l'autorizzazione alla vendita (e quindi allo sblocco) della part. n. __________ di __________ (__________), quota di comproprietà di 2/3;  

viste le osservazioni 27 aprile 2005 del Procuratore pubblico, 3 maggio 2005 delle parti civili e 4 maggio 2005 di __________i;

letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC.__________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di appropriazione indebita ripetuta qualificata (fatti avvenuti nel periodo maggio 1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ di __________ (__________), quota di comproprietà di 2/3 di spettanza di __________;

il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di Locarno (ACC __________);

con lettera 26 aprile 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, quale beneficiario del blocco a RF, ha chiesto al Procuratore pubblico l'autorizzazione a procedere alla vendita del suddetto fondo;

il 27 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta richiesta a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo che nulla osta all'accoglimento della richiesta, ritenuto che analogamente è stato disposto in corso di istruttoria per le particelle n. __________ e __________ di __________ (__________), e precisando che "l'autorizzazione dovrà tuttavia essere assortita dell'usuale clausola che un'eventuale eccedenza dovrà essere messa a disposizione del Tribunale penale cantonale";

in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono opposti all'accoglimento della richiesta 26 aprile 2005;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 26/27 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

in concreto, essendo il blocco del fondo (peraltro già in passato oggetto di pignoramento) di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), nulla si oppone all'accoglimento della richiesta, tanto più che analogamente è stato disposto in corso di procedura per le particelle n. __________ e __________ di __________ (__________), l'autorizzazione dovrà tuttavia essere corredata dell'usuale clausola che un'eventuale eccedenza dovrà essere messa a disposizione del Tribunale penale cantonale;

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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