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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.06.2005 INC.2003.61503

June 13, 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,338 words·~7 min·4

Summary

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa e prima dell'inizio del processo

Full text

Incarto n. INC.2003.61503

Lugano 13 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sull’istanza presentata personalmente il 19/25 aprile 2005 da

__________, __________, __________, __________ (patr. d’ufficio dall’avv. __________)    

intesa ad ottenere il dissequestro di una mappa in pelle marrone, di una rubrica telefonica nera, di un’agenda nera, di due cellulari, di due pistole e di un fucile di piccolo calibro tutti posti sotto sequestro nell’ambito del procedimento a suo carico per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti di cui all’ACC __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini;  

viste le osservazioni 26 aprile 2005 del magistrato inquirente;

visto che il difensore non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC __________ messi a disposizione di questo giudice;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento a carico di __________, per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha sequestrato, tra gli atri, una rubrica telefonica di colore nero, una mappetta in pelle marrone con materiale cartaceo e contatti, un’agenda 2003 di colore nero, una pistola beretta mod. __________, calibro __________, una pistola __________ n° __________ calibro __________, un fucile marca __________ calibro __________ (mod. __________) con silenziatore (cfr. rapporto d’arresto 25 settembre 2003 della Polizia cantonale. Pure risultano sequestrati, su ordine del Ministero pubblico di Basilea città – dal momento che il procedimento penale contro il qui istante è iniziato a Basilea con il fermo di __________ e solo successivamente assunto dal Ministero pubblico ticinese – due telefoni cellulari marca Nokia, modello __________ e __________, corrispondenti ai numeri telefonici __________ rispettivamente __________ (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 24 settembre 2003 della Staatsanwaltschaft di Basel-Stadt); tutti oggetti rinvenuti in possesso dell’accusato al momento del suo arresto a Basilea, rispettivamente in Ticino;

nel corso dell’inchiesta il difensore del qui istante ha chiesto al Magistrato inquirente, con lettera 9 ottobre 2003, il “dissequestro dell’agenda telefonica nera, della mappa in pelle e del quaderno nero...documenti che contengono i suoi appunti di lavoro e le sue note necessarie per svolgere la sua attività professionale ...nonché il telefono che corrisponde al n° __________... . Detto apparecchio o la sua carta SIM contengono i numeri dei clienti e fornitori”; questa richiesta non ha ottenuto risposta alcuna; il Procuratore pubblico ha proceduto con il deposito degli atti il 28 ottobre 2003 e nel frattempo, su richiesta del patrocinatore del qui istante, ha proceduto al dissequestro della chiave dell’ufficio di __________ e della cassaforte, di diverse chiavi che si trovavano in ufficio e della cassetta video che si trovava in cassaforte, sollecitando nel contempo le Autorità Basilesi al dissequestro del veicolo di __________ e degli effetti personali ancora ivi contenuti (cfr. AI 5, 11 e 12 nella separazione 7, Corrispondenza varia);

con istanza 19/25 aprile 2005, __________ personalmente chiede nuovamente il dissequestro di degli oggetti già richiesti con lettera 9 ottobre 2003 del suo difensore e ne aggiunge di nuovi quali un telefonino in più e le armi senza particolari motivazioni se non per gli indirizzi, necessari alla sua attività lavorativa, che non potrebbe più trovare altrimenti (GIAR 615.2003.3, doc. 2);

con osservazioni 26 aprile 2005 il Procuratore pubblico dichiara di opporsi al dissequestro degli oggetti indicati nell’istanza poiché costituirebbero l’instrumenta sceleris e perciò indicati come “corpo di reato” in coda all’atto d’accusa n° __________ del 10 dicembre 2003, a mente del Procuratore pubblico spetterà alla Corte del merito valutare la portata probatoria di tali oggetti e ordinarne, se del caso, la confisca;

il difensore dell'istante non ha presentato osservazioni;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 19/25 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

i documenti ed i telefonini sequestrati hanno eminentemente valore probatorio contenendo indirizzi ed annotazioni di sicuro interesse probatorio per la celebrazione del processo e peraltro l’istante non motiva assolutamente il perché questa documentazione dovrebbe venire dissequestrata, non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un dissequestro, anche solo parziale, di questi oggetti, dovendo essere salvaguardate le facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato requirente e del giudice del merito; semmai il qui istante potrà chiedere al Presidente del Tribunale penale cantonale di prendere visione di tali documenti al fine di ricopiare i numeri di telefono e gli indirizzi utili per la sua professione;

diverso invece è il discorso per quanto riguarda le tre armi sequestrate: questo giudice osserva che l’atto d’accusa non prevede nessuna imputazione per infrazione alla LArm e per il resto __________ non viene accusato di avere utilizzato le armi menzionate per la commissione dei reati imputatigli o di averle acquistate con il provento degli stessi; d’altronde egli stesso ha dichiarato alla Polizia che la pistola marca __________ sarebbe di suo padre – consegnatagli dalla madre che temeva un gesto insano da parte del consorte – mentre che la pistola marca __________ sarebbe stata acquistata da __________ in Germania tramite un catalogo (cfr. verbale di Polizia di __________ del 25 settembre 2003, p. 5 in alto, Inc. MP __________, AI 2.1); nulla si sa a proposito del fucile marca __________, se non che a questo giudice ne sembra illegale il possesso se dotato di silenziatore, ma che la questione può rimanere irrisolta visto l’esito della presente istanza a questo proposito; non potendosi sostenere un interesse probatorio nell’ambito del procedimento penale in questione per le armi summenzionate e neppure che le stesse potrebbero essere oggetto di confisca a qualsiasi titolo questo giudice ne ordina il dissequestro;

vista la particolare natura degli oggetti di qui si è ordinato il dissequestro, lo stesso avverrà per il tramite dell’Ufficio permessi e passaporti, Sezione armi, per quanto di sua competenza, in particolare per vagliare se il richiedente è persona degna di fiducia ai sensi della LArm e se __________ ha acquisito e detenuto dette armi nel rispetto della legge.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:

§   di conseguenza è ordinato il dissequestro delle pistole marca __________, mod. __________, calibro      __________ e marca __________ n° __________ calibro __________ con inseriti nel tamburo __________ colpi di cui __________ già        esplosi e di un fucile marca __________ cal 22 (mod. __________) con silenziatore, lo stesso     avverrà con la consegna di dette armi all’Ufficio permessi, servizio Armi, per quanto di      sua competenza;

§   è invece confermato il sequestro degli atri oggetti menzionati nell’istanza.

2.      Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

                                                                           giudice Claudia Solcà

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