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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.07.2003 INC.2003.5603

July 24, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,370 words·~12 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2003.5603

Lugano 24 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 17 luglio 2003 dal

Procuratore pubblico __________  

nei confronti di

__________, attualmente detenuto c/o  PCT La Stampa, 6901 Lugano (patrocinato dall’avv. __________)   accusato dei reati di cui agli artt. 221 CPS, 223 CPS e 146 cpv. 1 (quest’ultimo in relazione con l’art. 21 CPS);

viste le osservazioni 23 luglio 2003 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);

visto l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 30 gennaio 2003, di ritorno da __________ dove si trovava dal 22 dicembre 2002, con l'accusa di incendio intenzionale, esplosione e truffa tentata, segnatamente per avere, nella notte 31 dicembre 2002 / 1. gennaio 2003 a __________, in correità con terzi (__________, __________ ed __________) provocato intenzionalmente l'incendio dello stabile ospitante __________, di cui era gerente, cagionato l'esplosione e quindi la distruzione dello stabile, e per avere, a scopo di indebito profitto, provocando la distruzione dell'esercizio pubblico, tentato di indurre l'assicuratore ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio (cfr. richiesta conferma dell'arresto, doc. _, inc. GIAR __________).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, stante l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni istruttori (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).

B.

Con istanza del 17 luglio 2003, il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo, cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT) interverrebbe il 30 luglio 2003.

La richiesta è motivata con il fatto che esistono ancora bisogni istruttori e pericolo di collusione/inquinamento delle prove, segnatamente la necessità di procedere il più presto possibile (entro metà agosto) ad un confronto con __________; confronto che è stato dilazionato nel tempo dalle condizioni di salute di quest’ultimo, rimaste a lungo critiche e comunque tali da non consentire un’operazione complessa sotto più profili quale appunto è un confronto. Essendo presenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal magistrato inquirente, per permettere l’atto istruttorio di cui sopra, il deposito degli atti e la chiusura dell’istruttoria.

C.

L’accusato, tramite il suo patrocinatore, con osservazioni del 23 luglio 2003, contesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. In merito ai bisogni istruttori, egli sostiene che la sua scarcerazione non creerebbe pericolo di inquinamento del futuro confronto con __________ e che non può essergli fatto carico di “timori indefiniti” legati ad una situazione di “ambiente”. Sarebbe – a suo dire – pure escluso il pericolo di fuga e l’istanza di proroga deve essere respinta anche per ragioni di proporzionalità.

in diritto:

1.

Va ricordato alle parti che l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S. B., consid. 4a) e il pericolo di fuga. Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

2.

La legittimità dell’arresto già è stata esaminata in occasione della recente decisione di questo giudice conseguente a istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato (decisione 20 giugno 2003, inc. GIAR __________); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

3.

In merito all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, come già detto nella menzionata decisione del 20 giugno 2003:

“Sin dall'inizio dell'inchiesta, il comportamento di __________ ha suscitato dei sospetti in ordine al suo coinvolgimento nell'incendio in questione. Egli, infatti, sebbene a conoscenza della distruzione dello stabile in cui era sito l'esercizio pubblico, di cui era gerente e, a quanto è dato sapere, sua unica fonte di sostentamento è comunque rimasto a __________, facendo rientro in Ticino soltanto alla fine del mese di gennaio. Sospetti ulteriormente corroborati dall'atteggiamento affatto collaborativo da lui dimostrato. Basti qui rilevare che nel corso dei primi verbali, egli ha sempre negato di conoscere sia __________ che __________, ammettendo poi un mese dopo di aver dato ospitalità a __________ presso __________, omettendo di notificarlo alle Autorità dietro richiesta di quest'ultimo e benché quasi non lo conoscesse (cfr. verbali POL n. 86 e 151).

Ciò premesso, dagli atti risulta che i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'istante emergono non soltanto dalle dichiarazioni di __________, ma anche da quelle di __________ e di __________, nipote di __________. In particolare, __________ ha formulato una chiara chiamata in correità nei confronti del qui istante, già nel corso del primo verbale di interrogatorio, indicandolo quale mandante dell'incendio (cfr. verbale POL 5 marzo 2003. doc. __________ ). Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti anche nei successivi verbali, precisando che era stato __________ a dargli il denaro per pagare la benzina servita per appiccare l'incendio (cfr. verbali POL 6, 12 e 20 marzo 2003 n. __________; nonché verbale PP 11 aprile 2003), che per lui era scontato che __________ avesse deciso di bruciare il locale per intascare i soldi dall'assicurazione (cfr. verbali POL 27 e 28 marzo 2003, n. __________). Tali asserzioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa sono attendibili, in quanto trovano conferma, seppure indirettamente, nelle dichiarazioni rilasciate da __________ e __________, nonché in altri atti istruttori esperiti. __________, pur asserendo che __________ non gli avrebbe mai detto esplicitamente che l'incendio era stato commissionato da __________ per questioni assicurative, ha più volte ripetuto di aver pensato che l'ideatore di tutto fosse quest'ultimo, in quanto __________ gli aveva parlato di un compenso di fr. 10'000.-- (cfr. verbali POL. 20 febbraio 2003, 7 marzo 2003 e 26 marzo 2003, n. __________). __________, nipote di __________, ha affermato che suo zio gli aveva raccontato di avere ricevuto l'incarico di incendiare __________ dal gerente del locale e da un'altra persona, __________ (cfr. verbali POL 7 marzo 2003 n. __________ e __________, confermati dinnanzi al PP nel verbale 10 marzo 2003, n. 161). Le dichiarazioni di __________, secondo cui egli si sarebbe recato a comprare la benzina, per un importo complessivo di circa fr. 200.--, con __________ verso le 20 del 21 dicembre 2002 in una stazione di servizio nei pressi di __________, trovano conferma sia in una registrazione della cassa automatica della stazione __________, sia nei tabulati relativi al natel di __________ (con carta SIM __________), da cui risulta che lo stesso alle ore 19.55 era allacciato all'antenna di __________, paese dal quale egli aveva dichiarato di non essere passato quella sera (cfr. verbale PP 9 maggio 2003 e 5 giugno 2003).

A ciò si aggiunge che la sera del 21 dicembre 2002 __________, gerente del salone per parrucchiera, sito al piano terreno dello stabile sede dell'__________, ha provveduto alla chiusura del locale unitamente a __________, consegnando poi a quest'ultimo le chiavi del locale (accessibile solo dall'esterno); nel locale era rimasto il natel Nokia __________ con carta SIM __________, di proprietà di __________ ed in uso al salone (cfr. verbale POL __________ 4 gennaio 2003 n. __________ e __________ 30 gennaio 2003 n. __________). Orbene, al momento del recupero dei feriti dopo l'esplosione è risultato che __________ aveva un cellulare con inserita la suddetta carta SIM, mentre il cellulare Nokia è stato trovato addosso a __________, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto da __________, un paio di giorni prima di Natale, in cambio del proprio (un Telit) (cfr. verbali POL __________ 14 gennaio 2003 n. __________). Da tali circostanze emergono quindi sufficienti elementi per ritenere che il Nokia sia stato consegnato a __________ dal qui istante, l'unico ad avere accesso al salone, e che i due si conoscevano (bene); ciò che rende poco credibili le asserzioni di __________ secondo cui il soggiorno di __________ presso __________ sarebbe stato del tutto causale.”

Le considerazioni espresse sopra sono tutt’ora valide.

4.

I bisogni istruttori e il pericolo di collusione/inquinamento delle prove indicati dal Procuratore pubblico, segnatamente in relazione al confronto con __________ (la cui esecuzione è prospettata entro metà agosto), sono fondati. Del resto l’istruttoria si è fin qui svolta in modo celere e senza ritardi particolari, nel rispetto dell’art. 102 cpv. 1 CPPT, cosa che, del resto, nemmeno l’accusato mette in dubbio.

Quanto già detto nella menzionata decisione del 20 giugno 2003 va dunque ribadito anche in questa circostanza:

“La palese divergenza fra le dichiarazioni rese da __________ e quelle di __________ rende necessario che si proceda ad un confronto, sino ad ora non esperito a causa della precarie condizioni di salute di __________. Come detto, nel preavviso negativo il Procuratore pubblico ha evidenziato che già la prossima settimana si procederà ad una nuova audizione di quest'ultimo e che sarà quindi possibile farsi un'idea più precisa sulla possibilità di procedere a breve ad un confronto con il qui istante ed eventualmente con __________. Il magistrato inquirente ha pure evidenziato che fino a questo momento è necessario ("vitale") che non vi siano interferenze con __________.

Da parte sua la difesa, in sede di osservazioni, ha rilevato che non vi è alcuna necessità che la detenzione di __________ venga mantenuta in attesa del confronto, visto che lo stesso si è presentato alle autorità inquirenti al suo ritorno da __________, motivo per cui non vi sarebbe alcun pericolo di collusione o inquinamento delle prove, tanto più che __________ si trova tuttora in stato di arresto presso un ospedale oltre Gottardo. Evidenzia poi che gli episodi indicati dal magistrato inquirente (incendio casa dei genitori di __________ e taglio gomme) sono comunque avvenuti mentre l'istante si trovava in carcere e quindi egli vi è del tutto estraneo. Se è ben vero che __________ non ha direttamente partecipato a tali fatti, è altrettanto vero che gli stessi sono indicativi del particolare ambiente in cui si muovono i personaggi implicati in questa vicenda, contraddistinto da omertà e "paura". Ciò che non permette affatto di escludere l'intensificarsi di ritorsioni e pressioni, che verrebbe favorito dalla messa in libertà dell'accusato, nei confronti dei famigliari dei correi, segnatamente di quelli di __________.”

5.

Anche quanto già detto nella menzionata decisione del 20 giugno 2003, in merito al pericolo di fuga, va ribadito in questa circostanza:

“I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

Sebbene non indicato in sede di conferma dell'arresto, tale pericolo non può essere escluso a priori, tenuto conto che l'imputato è cittadino italiano, dove ha ancora vari parenti (zii ecc.) e che attualmente è disoccupato. Tali circostanze, nonché l'atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente, rendono concreto il pericolo che __________, una volta messo in libertà provvisoria, tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna.”

6.

La proroga richiesta appare pure rispettosa del principio di proporzionalità. La detenzione preventiva subita, e quella presumibilmente ancora da subire, non è lesiva del principio di celerità. Gravità dei reati imputati, pena prospettabile in caso di condanna e complessità della fattispecie fanno si che un ulteriore protrarsi della carcerazione preventiva non sia (ancora) lesivo di tale principio (SJ 1998 p. 247). Inoltre la proroga richiesta, di 2 (due), mesi appare relativamente breve e, come segnalato dal magistrato inquirente, l’inchiesta è in fase conclusiva.

7.

L’istanza deve quindi essere accolta, così come proposta dal Procuratore pubblico, con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT).

P.Q.M.

richiamati gli articoli 221, 223 e 146 cpv. 1 CPS (quest’ultimo in relazione con l’art. 21 CPS), 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPPT;

decide:

1.      L’istanza è accolta. Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al

30 settembre 2003 (compreso).

2.      Non si percepiscono nè tassa nè spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione: - Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni del           patrocinatore dell’accusato e l’inc. MP __________ di ritorno); - avv. __________, per sè e per l’accusato; - Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano-Cadro.

giudice __________

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