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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.02.2004 INC.2003.55103

February 2, 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·888 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2003.55103

Lugano 2 febbraio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza presentata il 10/13 novembre 2003 da

__________ (rappr. dalla lic. iur. __________)  

intesa ad ottenere il dissequestro di un PC (Tower Philips/Asus Extrem), sequestrato nell’ambito del procedimento penale, a suo carico, di cui all'ACC 124/2003 del Procuratore pubblico __________;

accertata la competenza di questo giudice con decisione del 13 novembre 2003;

preso atto che il Procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;

visto l'inc. ACC 124/2003 (MP 113/2003);

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 26 agosto 2003, con contestuale promozione dell'accusa per l'ipotesi di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup (AI 2/2 e 1/3); la misura cautelare, confermata da questo giudice il 27 agosto 2003, è cessata il 5 settembre 2003 (AI 1/4 e doc. varia in AI 9);

-      le imputazioni concernono fatti relativi all'attività del negozio __________ (operante sotto la veste societaria __________ SA), avvenuti a __________ (cfr. atto d'accusa e AI 2/3);

-      il giorno dell'arresto __________ è stato oggetto anche di una perquisizione domiciliare con sequestro di vari oggetti, tra cui il PC Tower Philips/Asus Extrem (AI 2/2 con particolare riferimento al verbale __________ 26.08.2003 ed al verbale di perquisizione e sequestro datato 25.08.2003, verosimilmente per errore);

-      dall'incarto trasmesso a questo giudice non emerge alcunché di preciso in merito al PC oggetto dell'istanza di dissequestro, né in merito all'eventuale uso in relazione ai reati contestati, né in merito agli accertamenti effettuati, né in merito all'eventuale valore (AI 3/1, 3/2, 6/2, 7/2, 9/2); infatti il PC è stato rinvenuto al domicilio e non al negozio, non risulta quando è stato acquistato, quanto è costato, come è stato pagato e come è stato utilizzato;

-      con l'istanza oggetto della presente, __________ chiede il dissequestro (unicamente) del PC indicato in quanto non acquisito con il reato, né con il relativo provento e perché, se anche in qualche modo utilizzato nell'attività oggetto d'indagine, non rispondente ai requisiti dell'art. 58 CP e non più necessario per l'istruzione del processo e quale mezzo di prova (Istanza 10.11.2003, doc. 1 inc. GIAR 551.2003.3);

-      il magistrato inquirente non ha formulato osservazioni, né contestato le affermazioni dell'istante; nell'atto d'accusa, l'oggetto in questione (con altri: PC, dischetti, documentazione, relazioni bancarie e postali, denaro contante ed altri oggetti) è indicato quale "corpo di reato" (ACC 124/2003);

-      l'istanza, presentata dall'accusato e sequestratario, è ricevibile e nelle competenze di questo giudice (cfr. decisione 13.11.2003, doc. 3 Inc. GIAR 551.2003.3);

-      l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

-      va detto che dagli atti trasmessi a questo giudice, non emerge una connessione dell'oggetto di cui si chiede il dissequestro con i fatti oggetto del procedimento a carico di __________; segnatamente non emerge che il PC in questione sia stato utilizzato per commettere il reato; neppure il magistrato inquirente, che ha rinunciato a presentare osservazioni, ha evidenziato eventuali connessioni; del resto l'eventuale contenuto del PC dovrebbe (comunque avrebbe dovuto) essere già stato sottoposto ad analisi e trascrizione dei dati (AI 7/1); non risultano (né sono sostenute dall'inquirente) utilità (attuale) quale mezzo di prova, strumento o prodotto di reato e rischi di compromissione dell'ordine pubblico, sicurezza o morale ex art. 58 CP;

-      analogamente, dagli atti trasmessi non emerge nulla quanto all'eventuale valore patrimoniale dell'oggetto in questione, alla sua eventuale acquisizione tramite provento di reato (art. 59 cifra 1 CP);

l'ipotesi di un mantenimento del sequestro conservativo a garanzia di un eventuale credito compensatorio (art. 59 cifra 2 CP), che comunque richiede l'analisi di condizioni (art. 59 cifra 2 cpv. 2 CP), non è neppure ventilata (e non può essere questo giudice a presupporla);

in conclusione, dall'incarto non emergono in modo palese motivi che giustifichino il mantenimento del sequestro del PC in questione, né tali motivi (e le relative intenzioni) sono state indicate dal magistrato inquirente; l’istanza è conseguentemente accolta, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare quelle citate,

decide

1.      L’istanza è accolta.

1.1. Di conseguenza è disposto il dissequestro del PC Tower Philips/Asus Extrem,               sequestrato a __________ contestualmente al suo arresto.

2.      Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

- lic. iur. __________, c/o avv. __________, per sé e per __________;

- Presidente della Corte delle assise Correzionali, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

(con l’incarto 72.2003.113 di ritorno);

- Procuratore pubblico __________, Viale S. Franscini, 6500 Bellinzona

   (rif. ACC 124/2003).

                                                                            giudice __________

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