Incarto n. INC.2003.49003
Lugano 12 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 2/3 settembre 2003 da
__________, attualmente presso il PCT, 6904 Lugano patrocinato dall'avv. __________
e qui trasmessa l'8/10 settembre 2003 con preavviso negativo dal
Procuratore pubblico __________
viste le osservazioni 11 settembre 2003 dell'istante, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto
A.
__________ è stato arrestato, a seguito dell'ordine di arresto internazionale 22 maggio 2003 emanato dal Procuratore pubblico ticinese, nell'ambito dell'inchiesta "indoor 15", per titolo di infrazione aggravata sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio, a __________ il 5 giugno 2003 e quindi trasferito presso le carceri di __________ dove è rimasto fino al 30 luglio 2003, giorno in cui è stato estradato in Svizzera ed associato, dapprima alle Celle pretoriali di __________ e dal 30 agosto al PCT, dove si trova tuttora.
In particolare __________ è accusato di "avere, senza essere autorizzato, in qualità di vice presidente/consulente della società __________ con sede a __________, da solo ed in correità con altre persone tra le quali __________, __________, __________, coltivato, raccolto, preparato per la vendita, confezionato, trasportato e venduto imprecisati quantitativi di fiori di canapa essicati, sapendo o dovendo presumere, che gli stessi erano destinati al mercato illegale degli stupefacenti" (cfr. rapporto di arresto 30 luglio 2003, doc. _ inc. GIAR __________). Egli avrebbe pure riciclato, quale membro di un'organizzazione criminale, i proventi di tale vendita e realizzato una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo al suo arrivo in Svizzera, per necessità istruttorie e pericolo di fuga (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).
Da parte sua __________, sin dall'inizio dell'inchiesta, ha sostenuto che il suo ruolo all'interno della __________ era unicamente quello di consulente scientifico per la coltivazione della canapa, opera prestata anche per la __________ SA, e di non avere mai avuto nulla a che vedere con il traffico internazionale di fiori secchi di canapa. Egli contesta quindi le accuse mosse nei suoi confronti di violazione alla LFStup e di riciclaggio.
B.
Con istanza 2 settembre 2003, __________ chiede, in via principale, di essere immediatamente posto in libertà provvisoria ed, in via subordinata, che la sua scarcerazione venga subordinata "alle condizioni che il magistrato vorrà imporre". Rileva innanzitutto che non vi sarebbero gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico per presunte violazioni della LFStup e soprattutto per il reato di riciclaggio: egli avrebbe avuto unicamente un ruolo di consulente scientifico sia per la __________ e che per la __________ SA. Non vi sarebbe inoltre alcun pericolo di fuga, ritenuto che prima dell'emissione del mandato di arresto internazionale egli era stato convocato in due occasioni dagli inquirenti svizzeri, da ultimo all'inizio del 2003, fornendo sempre ampia collaborazione e, comunque, tale pericolo potrebbe essere ovviato con una cauzione ragionevole, il deposito dei documenti di legittimazione e trasferendo la propria dimora in Ticino. Neppure vi sarebbero necessità istruttorie tali da giustificare il perdurare del carcere preventivo, tanto più che ad oltre 1 mese dall'arresto l'istante non è ancora stato sentito dal Procuratore pubblico e da oltre 10 giorni neppure dalla polizia. Considerato che __________ ha cessato la propria attività di consulenza per la __________ e la __________ SA sin dall'ottobre del 2002 e che i responsabili di tali società (__________, rispettivamente __________ e __________) sono latitanti ormai da mesi, se egli avesse voluto, avrebbe potuto collidere con le suddette persone dall'ottobre 2002 fino al momento del suo arresto in Italia (5 giugno 2003). Non si potrebbe quindi ragionevolmente pretendere che l'istante resti in carcere a causa di un rischio di collusione, causato dalla latitanza in Italia di __________ e dei __________. Essendo questi ultimi cittadini italiani, l'estradizione sarebbe esclusa: __________ "non può essere penalizzato da tale situazione, che rischia di perdurare per mesi, se non per anni".
Il 5 settembre 2003 il Procuratore pubblico ha proceduto all'audizione di __________, il quale ha ribadito la propria estraneità al traffico internazionale di canapa (cfr. AI __________).
C.
Con il preavviso negativo (8/10 settembre 2003) il Procuratore pubblico precisa che il carcere preventivo si rende necessario in quanto l'inchiesta nei confronti di __________ non è che agli inizi. Deve ancora essere chiarito il suo ruolo in seno alla __________, società che ha trafficato almeno 4,5 tonnellate di canapa: in particolare, visto il suo diniego di qualsiasi coinvolgimento in tale traffico, si rendono necessari confronti con i molti altri correi, anche al fine di verificare la nitidezza e credibilità delle loro versioni. Il mancato esperimento di tali confronti rende concreto il pericolo di inquinamento e collusione delle prove, tanto più che vari inquisiti indicano __________ come persona con un ruolo non certo marginale nel traffico di canapa, che vi è un clima intimidatorio fra gli ex dipendenti della __________ e che sono tuttora a piede libero numerosi amici olandesi ed inglesi disposti a dargli una mano. Occorre poi tenere conto dell'atteggiamento risolutamente negatorio di __________ - da ultimo nel corso del verbale 5 settembre 2003 - , che tende ad addebitare tutte le responsabilità ai latitanti __________, __________ ed __________. Infine sarebbe dato un concreto pericolo di fuga, che non potrebbe essere ovviato dall'adozione di una misura sostitutiva.
D.
Con osservazioni 11 settembre 2003, la difesa, dopo aver sollevato a titolo cautelativo la tardività del preavviso negativo del Procuratore pubblico (datato 8 settembre 2003, spedito per raccomandata, e ricevuto da questo giudice il 10 settembre 2003) ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
In diritto
1.
La legittimazione di __________, accusato e detenuto, all'inoltro della presente istanza, è pacifica.
La censura di tardività del preavviso negativo sollevata a titolo cautelativo dalla difesa deve essere respinta. Il Procuratore pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria il 3 settembre 2003, quindi il termine di tre giorni di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP per la trasmissione degli atti e del preavviso negativo a questo giudice veniva a scadere lunedì 8 settembre 2003, essendo il 6 settembre giorno festivo. Dagli atti risulta che il preavviso negativo datato 8 settembre 2003, unitamente all'incarto, è stato spedito con pacco iscritto dal magistrato inquirente lo stesso giorno ed è pervenuto a questo giudice la mattina del 10 settembre 2003.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
3.1
Con sufficiente verosimiglianza a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - contestati dalla difesa - a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Con riferimento al ruolo dell'accusato nell'ambito dell'attività della società __________, peraltro costituita per metà con capitale di __________ e che, ormai è assodato, aver trafficato almeno 4,5 tonnellate di canapa secca proveniente dalla __________ SA di proprietà di __________ e __________, sono significative le dichiarazioni di __________, __________, __________, __________ ed __________, che attestano il ruolo attivo e dirigenziale dell'istante in seno alla __________, segnatamente con riferimento al traffico internazionale di canapa per diverse tonnellate ad uso stupefacente (AI __________: verb. POL. 1.9.2003, __________: verb. PP 28.8.2003, __________: verb. PP 29.8.2003, __________: verb. PP 3.9.2003 e __________: verb. PP 2.8.2003). In particolare, da tali deposizioni, rilasciate da persone di cui alcune nemmeno si conoscono fra loro, emergono seri indizi per ritenere che il qui istante abbia trasportato bidoni carichi di fiori secchi di canapa dalla __________ SA al magazzino di __________; fatto confezionare sacchetti di plastica sottovuoto da gr. 500 l'uno da operai della __________ e da suoi amici e/o conoscenti che parlavano inglese, sacchetti che venivano poi inseriti in scatoloni (10 kg), messi su palette (ognuna conteneva 8 cartoni) e successivamente trasportate all'estero con camion targati Olanda (cfr. verbale PP __________ 5.9.2003 p. 7). Dagli atti emergono quindi sufficienti indizi a carico di __________ sul traffico/vendita di diverse tonnellate di fiori di canapa secchi, ciò che rende verosimile anche l'accusa di riciclaggio relativamente al provento di tale traffico.
3.2
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
Interrogato dalla polizia al momento del fermo, così come in sede di conferma dell'arresto l'accusato, ha sostanzialmente tenuto un atteggiamento negatorio. Atteggiamento che è stato mantenuto anche nel corso dei due verbali di polizia successivi all'arresto e, da ultimo, in quello dinanzi al Procuratore pubblico del 5 settembre 2003 (verbali PO 15.8.2003 e 21.8.2003, PP 5.9.2003), nel corso dei quali egli ha continuato a ribadire che la propria attività in seno alla __________ e alla __________ SA era unicamente quella di consulente per la coltivazione della canapa, quale esperto botanico. L'istante, addebita ogni responsabilità di natura penale ai latitanti __________ e __________, ribadendo di non aver mai avuto nulla a che vedere con la vendita di canapa. Ciò, sebbene il magistrato inquirente lo abbia informato delle contrastanti dichiarazioni di altri indagati, in particolare quelle di __________, __________, __________, __________ e __________ (AI __________: verb. POL. 1.9.2003, __________: verb. PP 28.8.2003, __________: verb. PP 29.8.2003, __________: verb. PP 3.9.2003 e __________: verb. PP 2.8.2003) che, come detto sub. 3.1, indicano __________ come colui che rivestiva un ruolo primario nel traffico internazionale di canapa. L'istante, preso atto di tali deposizioni, peraltro dettagliate e precise, dalle quali emerge inequivocabilmente il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di canapa per svariate tonnellate, si è limitato ad asserire "dico solo che quello che loro dicono non è vero" (cfr. verbale PP 5.9.2003). Occorre inoltre evidenziare il particolare clima di paura ed intimidazione che aleggia fra gli ex dipendenti della __________: si vedano in proposito le dichiarazioni di __________ ed __________, i quali hanno entrambi asserito di aver sottaciuto precedentemente determinate circostanze legate al traffico della canapa poiché avevano timore di ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro, __________ e __________, e di loro eventuali amici (__________verb. 29.8.2003-AI __________ e __________ verb. PP 3.9.2003-AI __________). Ciò rende verosimile che in caso di sua scarcerazione, prima dell'esperimento dei confronti con tali persone, __________ possa cercare di sminuire la credibilità delle loro dichiarazioni. Infine non va dimenticato che amici olandesi ed inglesi dell'istante - cui peraltro fanno riferimento sia __________ che __________ nei verbali PP 29.8.2003, rispettivamente 3.9.2003 -, che a suo tempo lo hanno aiutato nelle mansioni operative all'interno della __________ SA sono tuttora a piede libero, verosimilmente disponibili a dargli una mano, così come in passato, in caso di necessità.
In siffatte circostanze, - ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria (cfr. SJ 1998 p. 247) - l'esperimento dei confronti con le altre suddette persone inquisite costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria rende infatti palese il rischio di collusione e di inquinamento delle prove con le persone sopra indicate. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dello stesso accusato. Il fatto che tali atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del fatto che l'inchiesta nei confronti di __________ procede parallelamente anche nei confronti di numerose altre persone e che le deposizioni menzionate sopra sono recenti, risalendo alle ultime settimane. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere indilatamente ai suddetti confronti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario essi non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.
3.3
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)
L'imputato, cittadino straniero anglo-australiano, domiciliato a __________, senza particolari legami con la Svizzera. La sua presenza in Ticino si fondava esclusivamente sull'attività per cui è ora inquisito, ciò che permette di ritenere che un suo reinserimento dal punto di vista lavorativo sia attualmente escluso. A ciò si aggiunge che, come peraltro rilevato anche dal magistrato inquirente nel preavviso negativo, l'istante è un "cittadino del mondo", in ragione dei numerosi viaggi effettuati e dei paesi in cui potrebbe riparare se libero (Olanda, Australia, Inghilterra ecc). Inoltre tenuto conto della possibile pena in caso di condanna, altamente verosimile che __________ non abbia alcun interesse a rimanere in Svizzera, visto anche il suo atteggiamento affatto collaborativo, e che preferisca darsi alla latitanza all'estero, così come già hanno fatto __________ e __________ ed __________. Tali circostanze, nonché l'atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente, rendono concreto il pericolo che __________, una volta messo in libertà provvisoria, tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga. Il fatto che all'inizio dell'anno l'istante si sia presentato a richiesta delle autorità inquirenti per essere interrogato non permette di sovvertire tale conclusione, ritenuto che a quel momento la sua situazione processuale era ben diversa da quella attuale.
Il pericolo di fuga, a questo stadio della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione o il deposito dei documenti di legittimazione, come proposto dalla difesa, essendo tali misure notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di inquinamento e collusione delle prove, anch'esso dato nel caso in esame.
4.
Il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente, il quale l'ha assicurato nel preavviso negativo, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 1 e 2, 19a LFStup, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- Procuratore pubblico __________ (con l'inc. MP __________ di ritorno e copia delle osservazioni 11 settembre 2003 del patrocinatore dell’accusato);
- avv. __________, per sé e per l’accusato.
giudice __________