Incarto n. 2003.1603
Lugano 25 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 marzo 2003 da
__________ attualmente detenuto al PCT (patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 11 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ di non concedere colloqui liberi tra l’accusato e i suoi parenti stretti;
viste le osservazioni 31 marzo 2003 del Magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che:
- __________ è in carcere preventivo dall’8 gennaio 2003 e contro di lui il Procuratore pubblico ha promosso accusa per titolo di incendio intenzionale aggravato, esplosione e lesioni colpose. L’arresto è conseguente all’incendio/esplosione intervenuti in data 1 gennaio 2003, attorno alle ore 00.05, presso l’__________, che ha determinato gravi danni (all’__________ menzionata, agli stabili vicini e a diverse automobili parcheggiate in zona), come pure il ferimento grave dell’accusato stesso e di __________. L’accusato ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità diretta nell’incendio/esplosione suddetti, con chiamata in correità di __________ e, almeno in parte, di __________, entrambi pure in arresto;
- __________ dapprima ricoverato, in stato detentivo, presso l’Ospedale __________, è stato trasferito alle Carceri pretoriali di __________ e, a far tempo dal 17 febbraio 2003, al Penitenziario cantonale. Il Procuratore pubblico ha disposto contatti liberi con il solo patrocinatore a partire dal 13 gennaio 2003. Dagli atti trasmessi a questo giudice emerge che in data 15 gennaio 2003 è stato concesso un colloquio sorvegliato a __________ (sorella); non è dato sapere se la convivente ed altre persone abbiano usufruito di colloqui sorvegliati. Resta comunque il fatto che in data 10 marzo 2003 il patrocinatore dell’accusato ha chiesto colloqui liberi a favore dei “parenti stretti” di __________ e che tale richiesta è stata respinta dal Procuratore pubblico in data 11 marzo 2003 “sussistendo tutt’ora pericolo di collusione”;
con reclamo 17 marzo 2003, l’accusato contesta l’imposizione di colloqui sorvegliati con i "parenti stretti", sostenendo che la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione e che non vi sarebbe pericolo di pericolo di collusione;
il Procuratore pubblico, con le sue osservazioni 31 marzo 2003, chiede che il reclamo sia respinto e, in subordine, che il regime di sorveglianza per i diritti di visita sia mantenuto per altre tre settimane. Secondo il magistrato inquirente, il pericolo di collusione non sussiste solo nei rapporti con __________, ma “anche con le persone che potrebbero, a vario titolo, aver avuto qualche cosa a che fare con lui”. Le versioni dell’accusato e di __________ sarebbero divergenti su dettagli importanti e sembrerebbe che “__________ stia tentando di coprire sin dove possibile il presunto mandante”. I canali di comunicazione sarebbero “diversi e la compagna di __________, __________, non vi è estranea, come dimostra il verbale 8 marzo 2003”;
il reclamo, tempestivo, è prodotto da persona legittimata, in quanto accusata e direttamente colpita dal provvedimento impugnato, per cui è data ricevibilità in ordine (art. 280 e rel. CPP);
la terminologia di “parenti stretti”, utilizzata dall’accusato sia nella richiesta di liberi colloqui formulata per il tramite del patrocinatore in data 10 marzo 2003, sia nel reclamo del 17 marzo 2003, appare generica e non codificata dalle vigenti norme di legge. Il concetto utilizzato dal reclamante non è neppure conforme con la terminologia di “congiunto” e di “membro della comunione domestica” di cui all’art. 110 cifra 1 e 2 CPS e dunque, in quanto impreciso, è destinato ad ingenerare confusione. Del resto la convivente __________ non rientra neppure nei parenti, non essendo vincolata all'accusato da vincoli di parentela. L’autorizzazione del magistrato inquirente – che dipende in gran parte anche dall’identità di colui con il quale il detenuto potrebbe entrare in contatto (cfr. Rusca, Salmina, Verda: Commentario del CPP, ad art.104 n. 20) - può comunque essere solo riferita ad una persona definita ed identificabile dagli addetti alla sorveglianza delle carceri. Nella misura in cui mira ad ottenere in modo generico il permesso di colloquio libero tra l’accusato e non meglio precisati “parenti stretti”, il reclamo deve essere respinto;
il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a e contrario), senza carico di spese giudiziarie e tasse di giustizia. All’accusato resta riservata la facoltà di sottoporre al magistrato inquirente - per decisione - l’esatto nominativo delle persone, che egli definisce “parenti stretti”, per le quali intende chiedere l’autorizzazione di colloquio libero.
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge citate
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano nè tassa nè spese di giudizio.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione : - avv.__________, per sè e per il reclamante (con copia
delle osservazioni del magistrato inquirente); - Procuratore pubblico __________, con l'incarto di ritorno.
giudice _______________