N. 76.2002.4 L Lugano, 4 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 25/26 marzo 2002 da
__________,
(patrocinato dall’avv. __________)
e qui trasmessa il 29 marzo / 2 aprile 2002 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 3 aprile 2002 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
- __________ è stato arrestato il 15 febbraio 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e atti con persone incapaci di discernimento o inette a resistere: la fattispecie consiste in abusi in danno dei nipoti (figli della sorella __________) __________, nato il 26 novembre 1993, e __________, nato il 16 marzo 1996, del tutto fermamente negati dall'accusato;
- con l'istanza di libertà provvisoria, l'accusato mette in forse l'attendibilità delle vittime, perlomeno sull'indicazione dell'autore, sia per le modalità dei loro interrogatori, sia per la carente linearità dei loro racconti, sia per il mancato sicuro riscontro temporale degli abusi, sia per assenza di altri elementi indizianti: d'altro canto eventuali bisogni istruttori, in presenza di quanto già acquisito, non soffrono pericolo di collusione o di inquinamento, non essendo influenzabili dall'accusato, mentre neppure è evocato pericolo di fuga e quello di recidiva non ha il supporto di precedenti analoghi fatti o indizi, per cui la libertà provvisoria va concessa, eventualmente con appropriate misure sostitutive (obbligo di lavorare e divieto di assenze ingiustificate);
- nel formulare preavviso negativo, il Procuratore pubblico puntualizza diffusamente gli elementi a suo modo di vedere convergenti a dimostrare la colpevolezza di __________ nella fattispecie inquisita, con conseguente pericolo di inquinamento delle prove "a più livelli", tanto per possibili momenti di contatto con le vittime, quanto con altri componenti della famiglia, genitori dell'accusato compresi, senza dimenticare il pericolo di recidiva, fondato sul sospetto di abusi analoghi del passato nei confronti di altro nipote;
- le osservazioni al preavviso negativo ripercorrono e sottolineano le argomentazioni dell'istanza di libertà provvisoria, contrapponendosi agli assunti del magistrato inquirente;
- come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed il pericolo di recidiva: l'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381), ritenuto che i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss), questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);
- sugli indizi di colpevolezza accusa e difesa si trovano su posizioni opposte, confortate da una parte e dall'altra da apprezzabili argomentazioni e riferimenti alle risultanze istruttorie: dato l'esito del presente giudizio, derivato da mancata evidenza di in altri presupposti per il mantenimento della carcerazione preventiva, è conveniente astenersi in questa sede dallo statuire in proposito, per evitare pregiudizio al seguito delle indagini e del procedimento;
- infatti il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è sufficientemente sostanziato, per quanto concerne la cerchia del parentado, sia perché le deposizioni degli interessati già sono state raccolte, sia perché il Procuratore pubblico non dà precise indicazione sugli atti istruttori da esperire perlomeno in tale direzione (non spetta infatti a questo giudice di approfondire o addirittura ipotizzare, quanto sta dietro la seguente scarna affermazione del preavviso negativo: "Sia ricordato, in questa sede, che nel corso delle prossime settimane si procederà ad ulteriori audizioni dei familiari ed al conferimento dei mandati peritali", i quali ultimi evidentemente non sono tali da poter essere oggetto di intervento collusivo dell'accusato): all'eventualità di contatto con le vittime, con pressioni, richiami od anche intimidazioni, va ovviato con altre opportune misure, di cui si dirà più innanzi;
- il pericolo di recidiva viene assiso dal magistrato inquirente sul sospetto di relativamente lontano abuso in danno del nipote __________, riferito dal padre delle vittime e senza parvenza di altro riscontro, ma con ferma e circostanziata negazione direttamente da parte dello stesso __________ ed indirettamente da parte della di lui madre: si tratta quindi di dubbia ipotesi, tanto più che non ha il sostegno di altri indizi;
- avuto anche riguardo alla possibilità di subito lavorare, __________ va posto in libertà provvisoria, con l'assoluto divieto di prendere qualsivoglia contatto, di persona od anche solo mediato, con i nipoti __________ e __________, ciò che comporterebbe ripristino della carcerazione preventiva (mentre non appare proporzionato un volontario ripristino di questa misura cautelativa, in caso di ritorno dei bambini - ora collocati - presso uno dei genitori, ineffabilmente ventilato negli allegati della difesa);
- ricordato che comunque (perlomeno sulla misura sostitutiva) è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), la presente decisione è esente da tassa e spese giudiziarie, né vengono attribuite ripetibili l'accusato essendo al beneficio del gratuito patrocinio;
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L'istanza di libertà provvisoria è accolta.
2. Di conseguenza __________ va immediatamente scarcerato.
3. Quale misura sostitutiva del carcere preventivo, è fatto assoluto divieto all'accusato di prendere direttamente o mediatamente contatto con i nipoti __________ e __________.
4. Non si percepiscono spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso entro dieci giorni dall'intimazione alla Camera dei ricorsi penali.
6. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l'accusato;
- Procuratore pubblico avv. __________, sede, per esecuzione (e con copia delle osservazioni dell'accusato, nonché l'inc. MP 7762/2001 di ritorno).
giudice __________