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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.08.2002 INC.2002.6803

August 5, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,808 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 68.2002.3                                                               Lugano, 5 agosto 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza presentata il 19 luglio 2002 dal

Procuratore pubblico avv. __________

intesa ad ottenere la proroga di quattro mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                    (patrocinato dall'avv. __________)

nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

viste le osservazioni 31 luglio 2002 dell’accusato, che postula la concessione di una proroga limitata a due mesi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

_____________ è stato arrestato l'8 febbraio 2002, con contestuale promozione dell'accusa per titolo di violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. Nel contesto di altre indagini concernenti traffici di cocaina, era emerso che il _____________ avrebbe trasportato da Lisbona, importato e ceduto non indifferenti quantitativi di questo stupefacente. Ed in effetti già al primo contatto con gli inquirenti, egli ha ammesso queste circostanze, così ribadite nel verbale di conferma dell'arresto di questo giudice, del giorno successivo all'esecuzione del provvedimento privativo della libertà (AI 11 dell'inc. MP 1070/2002):

"D. Ha portato cocaina ?

R. …devo pensare un po' … rispondo sì: sono stato pagato per portare qui cocaina , per il __________, in seguito per il __________.

Confermo quanto dichiarato nel verbale di polizia e cioè di aver portato qui in tre volte circa complessivamente 300/350 g. di cocaina."

Nel seguito dell'istruzione, _____________ ha ritrattato, per poi nuovamente ammettere di aver unicamente trasportato una volta 100 g. ed un'altra 60 g. di cocaina, in circostanze comunque negate rispettivamente non corrispondenti a quelle descritte dai suoi referenti (v. verbali dinnanzi al Procuratore pubblico del 17 maggio 2002 ore 14.15 e 23 maggio 2002, AI 46 e 52). Ma recentemente ha ancora tutto ritrattato, come ancora si vedrà (v. verbale 26 luglio 2002 dinnanzi al Procuratore pubblico).

2.

Il Procuratore pubblico chiede una proroga di quattro mesi del carcere preventivo cui è astretto _____________ per la conclusione dell'istruzione formale, senza pericolo di collusione rispetto agli accertamenti in corso, ritenuto presente quello di fuga e quello di recidiva dati i precedenti. A queste conclusioni il magistrato inquirente giunge dopo puntuale riassunto della situazione processuale, con particolare rilievo dei comportamenti reticenti, contraddittori ed anche aggressivi dell'accusato, e descrizione delle ulteriori indagini di prossima attuazione, donde rispetto del principio di proporzionalità al cospetto della gravità dei reati inquisiti.

Le osservazioni della difesa non si esprimono sui fatti imputati all'accusato, né sui presupposti per il mantenimento del provvedimento coercitivo, quindi di implicita apparenza per la richiesta di una proroga limitata a due mesi, in considerazione dell'eccezionalità di tale istituto e dell'acquisizione di gran parte delle prove indicate nell'istanza del Procuratore pubblico.

3

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (come è qui il caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto concerne la fattispecie in discussione i bisogni dell'istruzione, nella specie di paventata collusione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Nonostante il silenzio dell'accusato nelle sue osservazioni, ma avuto presente il suo atteggiamento processuale, questo giudice è tenuto ad affrontare d'ufficio i

contenuti dell'istanza, per in ogni modo concludere in casu che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino a conclusione del procedimento.

4.1

Per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, più evidenze consentono di considerarli seri anche oltre la verisimiglianza, sufficiente a questo stadio del procedimento.

Innanzitutto occorre ricordare che _____________ ha pur fatto delle ammissioni, in più circostanze. Come ricordato sopra, già al momento dell'arresto, con conferma dinnanzi a questo giudice di importazione di 300/350 g. di cocaina: ha poi ritrattato, adducendo di essere stato minacciato dagli agenti di Polizia (addirittura di tagliargli la pancia), ed anche di poter così ottenere immediatamente la libertà (v. in particolare il verbale 17 maggio 2002 dinnanzi al Procuratore pubblico, AI 45, pag. 3 e 4). Si è trattato e si tratta di argomenti assolutamente insostenibili, avendo presente che al suo arresto _____________ "tra le lacrime ha confessato d'avere portato in Ticino, in tre occasioni, un totale complessivo di 330/340 grammi di cocaina a partire da metà anno 2001" (rapporto di inchiesta 5 giugno 2002, AI 63, pag. 8 in fine), e che (come egli stesso ha riconosciuto) questo giudice gli disse che sarebbe rimasto in carcere, ben spiegandogli la situazione (come al completo e puntiglioso interrogatorio AI 45, pag. 4 ss., a pag. 6 leggendosi: "…mi ricordo pure che il GIAR mi disse che non poteva lasciarmi andare in libertà, poiché bisognava verificare ancora diverse cose nel corso dell'inchiesta (bisogni dell'istruzione) e che vi era pure un pericolo di fuga da parte mia, poiché ero cittadino straniero."). Quindi: nessuna promessa di libertà né tanto meno coercizione di qualsivoglia genere, né immediata ritrattazione alla consapevolezza di dover rimanere in carcere. Il nuovo gratuito cambiamento di versioni del 26 luglio scorso, non può avere miglior sorte, inserendosi nell'anomalo comportamento dell'accusato, senza dimenticare che è sopravvenuto dopo il suo trasferimento al Penitenziario cantonale, dove ha avuto "modo di vedere il _________ (n.d.r.: uno dei suoi referenti) quotidianamente durante gli orari ad esempio di fitness (sollevamento pesi) e l'ora di aria libera", nessun peso avendo l'aggiunta (di per sé significativa): "…comunque non parlo con lui, mi correggo io parlo di altre cose, quale ad esempio la famiglia, delle ragazze, ecc. …" (verbale dinnanzi al Procuratore pubblico del 26 luglio 2002, pag. 2).

Altri elementi seriamente indizianti sono le menzionate (anche se non perfettamente corrispondenti) chiamate di correo, i ripetuti viaggi in Svizzera non altrimenti giustificati, i ricorrenti versamenti di denaro all'estero, non spontaneamente ammessi, ma con ineccepibili riscontri documentali, e pure il

precedente di trasporto di cocaina in Brasile, con destinazione l'Europa, e conseguente condanna (per i particolari si rinvia segnatamente all'ultimo verbale citato).

4.2

In punto al pericolo di collusione, se ancora di possibile evidenza a questo stadio delle indagini, basta menzionare la significativa ritrattazione dopo contatti con __________ al Penitenziario nel contesto del comportamento generale dell'accusato, decisamente inteso a respingere (ora di nuovo) ogni suo coinvolgimento in traffici di cocaina.

4.3

In punto al pericolo di fuga, quale impedimento a scarcerazione, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se esso sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

_____________ è cittadino straniero, senza qui nessun apprezzabile contatto, di dimostrata mobilità, confrontato con inevitabile espiazione, come da sua accertata concreta esperienza, per cui di certo la sua scelta sarebbe quella della fuga, con rientro nella clandestinità.

4.4

A rigore, ma pure abbondanzialmente, vi sarebbe anche pericolo di recidiva, nella convergente considerazione dell'attività continuata in traffici di stupefacenti, senza alcuna credibile prospettiva di soluzione lavorativa, e dell'importante e preoccupante precedente dallo stesso _____________ più volte ricordato, da ultimo nel verbale del 26 luglio 2002: "… confermo ancora oggi che nel 1995 sono stato arrestato in Brasile, a Rio de Janeiro, poiché trovato in possesso di ca. 777 grammi di cocaina che io stavo trasportando,

mediante l'aereo in Europa. Confermo pure di essere stato condannato a 4 anni di carcere in Brasile e di essere uscito dopo 2 anni e 10 mesi per buona condotta".

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino alla conclusione del procedimento, che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l'atteggiamento reticente (è un eufemismo) dell'accusato, è rispettoso del principio di proporzionalità per la gravità della fattispecie e la relativa complessità delle indagini: queste ultime sono in ogni modo in fase di conclusione (v. le citazioni sub AI 77, 78, 79), per cui occorre tenerne conto nella quantificazione della proroga, in ogni modo fermo restando il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP).

6.

Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è parzialmente accolta, ritenuti sufficienti due mesi e mezzo di tempo per concludere l'istruzione formale: la presente decisione è esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) ed è suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta.

          Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto _____________ è prorogato di due mesi e mezzo cioè sino al 22 ottobre 2002, compreso.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

     -    avv. __________, per sé e per l’accusato;

     -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni della difesa e con l'inc. MP __________ di ritorno);

     -    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.

                                                                              giudice __________

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