Incarto n. INC.2002.66801
Lugano 31 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 novembre 2002 da
__________
contro
l'ordine di perquisizione e sequestro emanato il 18 novembre 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________ nel procedimento penale conto __________;
viste le osservazioni 11 dicembre 2002 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
preso atto della posizione chiesta all'istituto bancario reclamante e prodotta il 28 marzo 2003, con la conclusione di "tutto sommato considerare privo di oggetto il gravame";
considerato di conseguenza che il reclamo va stralciato dai ruoli, senza carico di spese giudiziarie;
richiamati gli art. 161 ss. e 280 e rel. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- __________;
- Procuratore pubblico avv. __________ (con copia della comunicazione 28 marzo 2003 della reclamante e con gli atti processuali di ritorno).
giudice __________