Incarto n. INC.2002.63105
Lugano 11 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 7 aprile 2003 dal
Procuratore pubblico __________
nei confronti di __________, attualmente detenuto al PCT (patrocinato dall'avv. __________)
viste le osservazioni 10 aprile 2003 (anticipate via telefax) della difesa;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato:
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 5 novembre 2002, con l'imputazione di violenza carnale, coazione sessuale, falsità in documenti, infrazione alla LDDS; l'arresto è stato confermato il giorno successivo, da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di fuga (inc. GIAR __________, doc. _).
- In buona sostanza, __________ è accusato di aver attirato la connazionale __ ad un incontro, per poi condurla in luogo appartato al fine di avere con lei rapporti sessuali, rapporti che avrebbe poi effettivamente ottenuto grazie all'uso della forza e per qualche ora; inoltre l'accusato soggiornerebbe illegalmente sul territorio svizzero da ca. 2 anni ed è stato trovato in possesso di un abbonamento FFS falsificato.
- __________ è attualmente ancora sottoposto alla detenzione cautelare; un'istanza di libertà provvisoria inoltrata il 25 novembre 2002 è stata successivamente ritirata (inc. GIAR __________).
- Con scritto datato 7 aprile 2003, il magistrato inquirente postula la proroga di due mesi (fino al 5 luglio 2003) del carcere preventivo a cui è astretto l'accusato; a dire del Procuratore pubblico, oltre ad essere dati gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati imputati, permangono necessità istruttorie (non meglio precisati interrogatori e verifiche da parte della polizia scientifica), nonché pericolo di fuga (per l'assenza di particolari legami dell'accusato con il territorio svizzero e collocazione all'estero di tutti i legami affettivi e famigliari) concreto anche alla luce di un tentativo di evasione.
- La difesa, con scritto del 10 aprile 2003, dichiara di non opporsi alla proroga richiesta.
- Anche in presenza dell'accordo (o silenzio) dell'accusato, questo giudice deve verificare il ricorrere dei presupposti necessari per il mantenimento della misura cautelare (gravi indizi di colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di fuga o di recidiva e proporzionalità), sia pure succintamente ed avendo cura di non creare pregiudizio per il merito.
- Nel caso in esame sono presenti gravi indizi di reato, sia per l'infrazione alla LDDS (ammessa: cfr. verbale GIAR __________, 6 novembre 2002), sia per quanto concerne i reati contro l'integrità sessuale. Per queste ultime imputazioni, gli indizi emersi nella fase iniziale dell'inchiesta (cfr. verbale GIAR citato) sono tutt'ora presenti e non smentiti dagli accertamenti successivi, rispettivamente dalle ritrattazioni dell'accusato per rapporto alle versioni inizialmente fornite (cfr. Verbale GIAR citato; Verbale PS __________, 11 novembre 2002; Verbale PP confronto __________ /__ 22.01.2003).
- I bisogni istruttori indicati dal magistrato inquirente per giustificare la richiesta di proroga, non sono utilizzabili in questa sede per la loro genericità. Si ricorda, infatti, che:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
- E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
- Presente, invece, un concreto pericolo di fuga, come indicato dal magistrato inquirente. Sebbene __________ si trovi in Svizzera da un paio d'anni, e qui ha una convivente, la sua permanenza è stata illegale, come quella della convivente, e verosimilmente non potrà continuare. Inoltre, il centro dei suoi affetti e legami famigliari è comunque in Macedonia, dove si trovano in particolare i figli (cfr. Verbale GIAR 6 novembre 2002 p.1/2) e dove, fin dall'inizio dell'inchiesta, ha chiesto di poter ritornare (Verbale citato p. 8) anche se, a suo dire, per essere giudicato là. Il tentativo, ancorché rudimentale e dilettantesco, di fuga messo in atto durante un trasporto (cfr. Rapporto di segnalazione 5.11.2002) non fa che rafforzare e concretizzare gli indizi di una volontà di fuga che potrebbe anche sottrarlo ad una pena severa (fors'anche da espiare qualora le ipotesi d'accusa in relazione ai reati sessuali dovessero essere confermate).
Tutto quanto sopra, brevemente riassunto, fa si che il pericolo di fuga sia concreto (DTF 117 Ia 69; DTF 106 Ia 407; SJ1981 p. 135; SJ 1980 p. 585; Schmid, Strafprozessrecht, 1997, no. 701) e, di principio, atto al mantenimento (rispettivamente: proroga) della carcerazione preventiva.
Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o la proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ancora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità. A tal proposito, occorre preliminarmente precisare che:
" per quanto concerne la proporzionalità della misura, va detto che il rispetto di questo principio dipende solo in parte dal rapporto tra la detenzione sofferta (qui quattro settimane), o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità del reato (o meglio della pena ipotizzabile). Determinante è anche il rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP; in quest'ottica occorre pertanto chiedersi se l'istruttoria proceda con la dovuta celerità;"
(GIAR 12 marzo 2003 in re M.M.d'O.)
Come detto più sopra, l'assenza d'indicazioni precise sugli atti istruttori ancora da compiere e sulla loro importanza non permette una seria e concreta valutazione per rapporto al principio di proporzionalità. Non resta che constatare che il "Rapporto di Polizia" è già agli atti e che il magistrato inquirente intende procedere al deposito nella seconda metà del mese di aprile (Istanza di proroga, p. 2). Ne consegue che una proroga di un mese, fino al 5 giugno compreso, appare sufficiente e maggiormente rispettosa del principio di proporzionalità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 190, 189, 251 CP, 23 cpv. 1 LDDS, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato
sino al 5 giugno 2003 (compreso).
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- Procuratore pubblico __________
(con l'inc. MP __________ di ritorno e copia delle osservazioni 10 aprile 2003 del patrocinatore dell’accusato);
- avv. __________, per sé e per l’accusato;
- Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.
giudice __________