N. 631.2002.3 EM Lugano, 2 dicembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
Sedente per statuire sulle istanze di libertà provvisoria presentate il 25 novembre 2002 e 26 novembre 2002 da
__________ (sedicente), attualmente c/o Carceri pretoriali di Bellinzona
(rappresentato dall’avv. __________)
e qui trasmesse con preavviso negativo del 28 novembre 2002 dalla Procuratrice Pubblica avv. __________;
preso atto che con scritto 29 novembre 2002, firmato sia dall’accusato istante che dal difensore, le istanze di libertà provvisoria vengono ritirate;
visti gli atti dell’inc. MP __________/2002;
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
1. Le istanze di libertà provvisoria inoltrate il 25 e 26 novembre 2002 da __________ sono stralciate.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________;
- __________;
- Procuratrice Pubblica avv. __________, con copia dello scritto 29.11.2002 dell’istante, nonché con l’inc. MP __________/2002 di ritorno.
giudice __________