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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.01.2003 INC.2002.60206

January 14, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,648 words·~8 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2002.60205 INC.2002.60206

Lugano 14 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 9 dicembre 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

Contro

le decisioni 29 novembre 2002 e 6 dicembre 2002 del Procuratore pubblico avv. __________ che ha rifiutato la richiesta di trasmissione di verbali rispettivamente la loro consultazione presso il Ministero pubblico alla reclamante parte civile nel procedimento pendente contro __________ (patrocinato dall'avv. __________), per titolo di assassinio e altri reati;

viste le osservazioni 17 dicembre 2002 del magistrato inquirente, che postula l’integrale reiezione del reclamo, e 18 dicembre 2002 dell’accusato, che si rimette al giudizio di questa sede;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Nei confronti di __________ è pendente un procedimento in istruzione formale per titolo di assassinio subordinatamente omicidio intenzionale consumato e tentato e di lesioni gravi subordinatamente lesioni semplici qualificate, come alla promozione dell'accusa in concomitanza con il suo arresto del 10 ottobre 2002 rispettivamente del 15 ottobre 2002.

Le imputazioni si riferiscono all’aggressione messa in atto dall’accusato, la sera del 9 ottobre 2002 nell’abitazione di __________, sua nonna, ad __________, a colpi di un grosso machete, con conseguente decesso della zia __________ ed importanti lesioni a suo padre __________ ed alla stessa nonna.

Per la valutazione psichiatrica della personalità dell’autore, in connessione con la fattispecie imputata, il Procuratore pubblico ha designato quale perito il dott. __________, come al decreto del 17 ottobre 2002. Aderendo ad istanza della signora __________, costituitasi parte civile, il magistrato inquirente ha ammesso l’assistenza dei periti di parte dott. __________ e dott. __________: egli ha tuttavia negato con decisione 29 novembre 2002 di mettere a disposizione di questi professionisti verbali già acquisiti all’istruttoria e con decisione 6 dicembre 2002 di consentirne perlomeno esame presso il Ministero pubblico, così respingendo le corrispondenti domande 22 novembre e 5 dicembre 2002 della signora __________. Sostanzialmente il magistrato inquirente ha argomentato che i periti di parte possono unicamente assistere all'operato di quello giudiziario per la verifica del rispetto delle norme dell’arte, senza attività di contrapposizione né diritto proprio di ricevere copia di atti. In casu peraltro essi non sono di primo acchito necessari all’esercizio dei diritti della parte civile, la loro ostensione a quest’ultima essendo contrastata da preminenti esigenze di inchiesta e costituendo altresì violazione della parità delle armi, in quanto non sono ancora stati contestati all’accusato e non sono noti alla difesa: a suo tempo i periti di parte potranno sempre rivedere le loro opinioni.

2.

Contro queste due decisioni insorge la parte civile con il reclamo in discussione (sia subito detto, ricevibile in ordine, in quanto tempestivamente proposto da interessato legittimato, nel rispetto degli art. 280 e rel. CPP), ritenuto ovviamente che la seconda riproposta istanza è da considerare subordinata a quella volta in via principale ad ottenere copia dei verbali.

La reclamante considera l’accesso immediato a determinati verbali siccome necessario all’espletamento del mandato dei periti di parte e non può condividere le motivazioni del Procuratore pubblico. Infatti i periti da lei designati intendono coadiuvare quello giudiziario, con sufficienti conoscenze fattuali indispensabili per un’assistenza efficace e per le loro valutazioni. L’atteggiamento del magistrato inquirente appare contraddittorio, sia per avere accettato la partecipazione degli esperti proposti dalla parte civile, sia per aver già ammesso la loro presenza all’interrogatorio 22 novembre 2002 di __________. E’ inoltre incoerente rinviare la conoscenza di atti istruttori al seguito del procedimento, con sola conseguenza di ritardi e appesantimento degli accertamenti, mentre non v’è ostacolo di nessuna esigenza d’inchiesta, se pure determinati verbali non sono ancora stati contestati all’accusato, in quanto i periti di parte sono tenuti al segreto professionale (senza dimenticare poi che un [qui] ipotetico pericolo di collusione è di massima considerato minore per una parte civile).

3.

Mentre la difesa afferma di non essere in grado di prendere posizione, l’accusato avendo rimosso ogni ricordo, per cui si rimette al giudizio di questa sede, il Procuratore pubblico - nel postulare l’integrale reiezione del reclamo - ribadisce che ai periti di parte non è assegnata la facoltà di coadiuvare quelli giudiziari: i primi non hanno diritti più estesi di una presenza passiva, quale verifica del procedere del perito giudiziario, e in tale contesto la loro presenza all’interrogatorio di __________ era correlativa a quella appunto del perito giudiziario. Le decisioni negative non presentano né contraddizioni né incoerenza né si avvera lesione della celerità, ai periti di parte rimanendo riservato tempo e modo di presentare le loro valutazioni, mentre attuale incondizionato accesso ad atti istruttori sarebbe ingiustificato e contrario al principio della parità delle armi. Tutto ciò vale anche per la sola loro visione, non essendo questione di forma, ma di contenuto.

4.

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113).

Come già nel passato, le parti hanno la facoltà di far "assistere" periti propri alle operazioni di quello giudiziario, obbligatoriamente a meno che ciò "non comporti ritardi od ostacoli all'opera dei periti giudiziali" (art. 142 cpv. 4 CPP, corrispondente nella sostanza all'art. 154 CPP/1993, che pure circoscrive la partecipazione dei periti di parte all'assistenza, in vista della loro audizione al dibattimento). E' una norma che, come tutta la prima parte del capitolo V del titolo V CPP, si applica ad ogni genere di perizia, per quanto possa essere differente la natura della stessa in connessione con il genere della fattispecie. Il diritto di partecipazione delle parti - così garantito in linea di principio - deve allora essere oggetto di attento esame, che tenga conto di caso in caso del tipo di perizia e - generalmente - degli interessi in gioco. Si ha infatti che tale facoltà o diritto è altro e indipendente da quello di mero esame, a posteriori, della perizia giudiziaria e del connesso materiale (REP 1993 n. 124).

Non è qui in discussione la partecipazione di principio ed in concreto dei periti designati dalla signora __________, in quanto ammessa dal Procuratore pubblico. E' per contro discorso di modalità e intensità di questa presenza dei periti di parte all'attività di quello giudiziario, dove occorre aver presente l'improponibilità di principio di interventi diretti degli esperti - per così dire - esterni, specie in un campo - quello psichiatrico - nel quale occorre avere particolare prudenza, evitando l'accavallarsi o anche solo la concorrenza di indagatori professionisti (ed in questo senso va letta la decisione pubblicata in REP 1999 n. 124, restrittiva in materia di perizia psichiatrica).

5.

Allora sono errate le premesse della reclamante che vuole i suoi periti in posizione operativa quasi pari a quella del perito giudiziario, che intenderebbero coadiuvare. Essi possono solo assistere, come agli espressi termini di legge richiamati sopra e perduranti nel tempo, e cioè seguire l'operato del perito giudiziario per propria miglior conoscenza, senza possibilità di diretta interferenza. Già per queste ragioni meritano tutela le impugnate decisioni del Procuratore pubblico: non essendo chiamati ad erigere una perizia in uno con quella giudiziaria o in contemporanea con la stessa, i periti di parte non hanno presente urgenza o necessità di prendere conoscenza di tutte le acquisizioni istruttorie sin qui all'incarto. Né è contraddittorio che il Procuratore pubblico li abbia ammessi all'interrogatorio di __________: era presente il perito giudiziario e poteva essere utile avere diretta conoscenza di un certamente importante momento istruttorio.

Le contrastate decisioni meritano d'altra parte tutela per le avanzate preminenti esigenze di inchiesta e per il rispetto dei diritti della difesa. E' comprensibile che le emergenze istruttorie vengano contestate all'accusato, non solo prima di loro conoscenza da parte della difesa, ma anche e soprattutto da parte di altri interessati al procedimento penale, per evitare pericolo di collusione. Se i periti di parte fanno valere il loro vincolo al segreto professionale, le reiette istanze promanano pur sempre dalla parte civile come tale, che è madre di una delle vittime (__________, padre dell'accusato) e nonna di __________, per cui potrebbe strumentalizzare la sua posizione processuale non tanto a garanzia dei suoi diritti (la signora __________ non ha di certo concolpe e quale risarcimento potrebbe in concreto ottenere, comunque indipendentemente dalla situazione psichiatrica del nipote ?), quanto - ad adiuvandum - per legami di sangue, che prevalgono sulla tremenda offesa subita (per cui, nella

presente fattispecie, appare più marcato il pericolo di collusione, quanto meno l'interesse ad una perizia psichiatrica di parte). Né occorre aggiungere altro a proposito della comprensiva tranquillità della difesa, che non risulta insistere per aver immediato totale accesso agli atti istruttori e che appunto non deve trovarsi in posizione secondaria rispetto alla parte civile.

Per finire, tenuto conto della posizione di semplice assistenza dei periti di parte, non vi è alcuna urgenza per loro di preventiva conoscenza di determinati atti istruttori. Il dipanarsi della procedura riserverà loro tempo e modo di conoscere tutte le acquisizione e gli accertamenti e così di determinarsi sulle loro costatazioni.

6.

Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) e con carico di spese giudiziarie alla parte civile soccombente: non si attribuiscono ripetibili, neppure chieste dall'accusato comunque silente sulle conclusioni.

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:                            1.     Il reclamo è respinto.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della reclamante soccombente.

                                         3.     La presente decisione è definitiva.

                                         4.     Intimazione:

                                                 avv. dott. __________, per sé e per

                                                   la reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato

                                                   inquirente e della comunicazione della difesa);

                                                 avv. __________, per sé e

                                                   per __________ (con copia delle osservazioni del

                                                   magistrato inquirente);

                                                 - Procuratore pubblico avv. __________ (con copia della

                                                   comunicazione della difesa).

                                                                                 giudice __________

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