Incarto n. INC.2002.5412
Lugano 10 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 1/3 settembre 2003 da
__________, detenuto c/o PCT La Stampa, Lugano-Cadro rappr. dall'avv. __________
contro
la decisione di chiusura dell'istruttoria formale datata 29 agosto 2003 ed emanata dal Procuratore generale __________ nell'ambito dell'incarto MP __________/2001;
ritenuto che il reclamo chiede l'annullamento del decreto di chiusura dell'istruttoria formale in quanto lo stesso comprende, oltre alle ipotesi di reato istruite nei confronti di __________ fino al momento del deposito atti dell'11 aprile 2003, anche l'ipotesi di reato di cui all'art. 160ter CP, per il quale la promozione d'accusa è intervenuta il 4 giugno 2003 (scaduto il termine ex art. 196 CPP sulle altre ipotesi - cfr. inc. GIAR __________), non è stato oggetto d'istruzione e non vi è stato deposito degli atti;
preso atto della comunicazione 5 settembre 2003 del Procuratore generale a questo ufficio che segnala di aver annullato la chiusura per quanto concerne l'ipotesi di reato di cui all'art. 260 ter CP (frutto di una svista imputabile al sistema automatico), con decisione formale notificata all'accusato ed al legale patrocinatore al momento del reclamo;
considerato che la decisione in questione, di fatto, accoglie la tesi del reclamo e lo rende privo d'oggetto, si procede allo stralcio con assegnazione di ripetibili;
P.Q.M.
Visti gli artt. 260ter CP, 188ss, 196, 280ss CPP, si
decide:
1. Il reclamo, divenuto privo d'oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese, al reclamante lo Stato rifonderà FRS 500.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- __________, c/o PCT La Stampa, 6904 Lugano;
- avv. __________, sebbene attualmente non più patrocinatore, in virtù dell'art. 66 cpv. 1 CPP;
- Procuratore generale __________.
giudice __________