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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.06.2003 INC.2002.5409

June 11, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·645 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2002.5409

Lugano 11 giugno 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 maggio/2 giugno 2003 da

__________, attualmente detenuto al PCT, 6904 Lugano (rappr. dall'avv. __________)  

contro

la decisione datata 26 maggio 2003, emanata dal Procuratore generale __________ che rifiuta il dissequestro di fondi dell'accusato;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (5 giugno 2003);

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________, nonché l'intero incarto GIAR __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

__________ è stato arrestato il 31 gennaio 2002 (quando si trovava, in espiazione pena e regime di semilibertà, presso il carcere di __________ /ZH) con l'accusa di aver organizzato, con terzi, un importante traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l'Europa, nel corso del 2001 (oltre 200 Kg di cocaina, sequestrati ad Atene l'8 gennaio 2002: cfr. doc. _ inc. GIAR __________, nonché di aver riciclato la somma di USD 400'000.- consegnatagli da persone implicate nel traffico in questione, membri (secondo l'accusa) di un'organizzazione criminale (inc. GIAR __________, doc. _);

il carcere preventivo, cui è astretto __________, perdura tutt'ora a seguito di tre decisioni di proroga dello stesso (inc. GIAR __________);

con scritto 26 maggio 2003, il Procuratore generale ha rifiutato il dissequestro (totale o parziale che sia) di denaro già sequestrato all'accusato perché soggetto a confisca per sospetta provenienza illecita, rispettivamente destinati al risarcimento compensativo a favore dello Stato;

con il gravame in oggetto, __________ chiede, alternativamente, la revisione della decisione 25.04.2003 (di questo giudice) che rifiuta concessione del gratuito patrocinio o l'annullamento della decisione 26 maggio 2003 del Procuratore generale che rifiuta il dissequestro, con liberazione a favore del difensore della somma di FRS 16'000.-;

con le osservazioni del 5 giugno 2003, il magistrato inquirente, conferma il rifiuto di dissequestro asserendo che i fondi sono di sospetta provenienza illecita, verosimilmente nel potere di disposizione di un'organizzazione criminale (l'accusa è stata estesa anche al corrispondente titolo di reato in data 4 giugno 2003) e comunque soggetti a risarcimento compensatorio; circa gli indizi in tal senso rinvia al rapporto di polizia (in particolare alle pagine 19 e 36) ed al rovesciamento dell'onere della prova previsto dall'art. 59 cifra 3 CP;

al momento dell'arresto l'accusato, allora in semilibertà, è stato trovato in possesso della somma di FRS 35'852,70 e USD 2'000.- (cfr. rapporto di trasmissione 14.05.2002); egli ha dichiarato che 18'000 erano di proprietà della figlia e 5'000.- del datore di lavoro, i rimanenti 12'000.- sarebbero, invece, di sua proprietà (cfr. verbale GIAR 1 febbraio 2002, pagine 2 e 3); ritenuto che l'intera somma (salvo piccolo dissequestro di FRS 500.-) risulta essere nelle mani del ministero pubblico, non è dato sapere perché nel reclamo si parli di FRS 16'000.-;

sia come sia, né l'istanza presentata al Procuratore generale il 23 maggio 2003, né il reclamo, motivano con sufficiente chiarezza il fondamento della richiesta di dissequestro; gli indizi di provenienza illecita permangono (cfr. quanto riportato nel rapporto di polizia alle pagine indicate dal magistrato inquirente, in particolare p. 19) e, comunque, gli indizi di reato sono sufficientemente concreti (cfr. precedenti decisioni di questo ufficio in materia di libertà personale) da giustificare, in subordine, l'ipotesi di un risarcimento compensatorio; la connessione con la questione del gratuito patrocinio (questione risolta con l'ordinanza del 2 giugno 2003) è irrilevante per il dissequestro;

ne consegue che il reclamo contro la decisione di rifiuto di dissequestro deve essere respinto;

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 19 LFStup, 260 ter CP, 59 CP e 157 ss, 161 CPP;

decide

1.      Il reclamo é respinto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 50.-, e le spese di FRS 20.-, sono a carico del reclamante.

3.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

         -    avv. __________, per sé e per l'accusato

             (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

         -    Procuratore generale avv. __________.

                                                                                 giudice __________

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