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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.01.2003 INC.2002.53303

January 14, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·608 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2002.53303

Lugano 14 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 8 gennaio 2003 da

__________  

contro

la nomina a suo favore di un patrocinatore di fiducia nel procedimento pendente come decreto di accusa emanato il 10 giugno 2002 dall'allora Procuratore pubblico generale nei confronti della reclamante per titolo di ripetuta diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni;

considerato che l'esito del gravame non necessita di chiamare terzi interessati a presentare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-   nei confronti di __________ l'allora Procuratore pubblico generale ha emanato il decreto di accusa 10 giugno 2002 (DAP __________) con le imputazioni di ripetuta diffamazione in danno del dott. __________ e di registrazione clandestina di conversazioni con lo stesso professionista, proponendo la condanna a dieci giorni di detenzione, oltre al pagamento delle spese giudiziarie;

-   __________ ha interposto opposizione e il Pretore allora competente ha chiesto a questo giudice di designare all'accusata un patrocinatore d'ufficio, dopo che l'interessata ebbe rifiutato di sceglierne uno di fiducia (v. lettere 12 settembre e 9 ottobre 2002 del Pretore di Lugano, Sezione 4);

-   di conseguenza con decreto 10 ottobre 2002 (inc. GIAR __________) questo giudice ha designato l'avv. __________ quale patrocinatore d'ufficio dell'accusata reclamante, posta con successivo decreto 17 ottobre 2002 (inc. GIAR __________) al beneficio del gratuito patrocinio;

-   di seguito __________, con lettera 30 ottobre 2002, ha comunicato di rinunciare all'assistenza di un patrocinatore, in quanto l'avv. __________ si era rifiutato di ricorrere contro non meglio precisate, ma pretese violazioni dei suoi diritti: questo giudice, il 4 novembre 2002 ha comunicato alla reclamante che non aveva la facoltà di rinunciare al patrocinatore d'ufficio, ma semmai quella di chiederne motivatamente la sostituzione, riservato il suo diritto di ricorrere alla Camera dei ricorsi penali, come previsto dall'art. 39 Lag;

-   il reclamo in discussione non espone particolari motivi di impugnazione di un determinato provvedimento nel contesto degli art. 280 e rel. CPP, ma in sostanza si limita a ribadire la contestazione della nomina di un patrocinatore d'ufficio e l'intenzione di difendersi personalmente: pacificamente pertanto il gravame è qui duplicemente irricevibile, sia per carente motivazione, sia per incompetenza di questa sede, e come tale viene formalmente dichiarato con decisione definitiva, senza carico di spese giudiziarie, data la precaria situazione economica della reclamante (con comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, per quanto di suo governo);

-   abbondanzialmente si osserva che, secondo la novella dell'art. 49 cpv. 2 e 3 CPP (in vigore il 3 giugno 2002), un accusato non deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore nei processi su opposizione a decreto di accusa, ritenuto che il Procuratore pubblico non partecipi al dibattimento e che l'accusato sia capace di difendersi con la necessaria chiarezza: per tale contesto questo giudice, con lettera 2 dicembre 2002, aveva interpellato l'allora competente Pretore, per chiarire se al dibattimento sarebbe comparso il magistrato requirente o la parte civile assistita da un legale (situazione anche la seconda, che per analogia, nel rispetto della parità delle armi, vuole patrocinio per l'accusato) rispettivamente se __________ sarebbe stata in grado di convenientemente tutelarsi personalmente (questa interpellazione non ha avuto risposta, certamente nel travaglio del trasferimento di competenze, per cui la presente decisione viene comunicata alla Pretura penale, per un'auspicata risposta);

viste le citate norme di legge,

decide:                            1.        Il reclamo è irricevibile.

                                         2.        Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

                                         3.        La presente decisione è definitiva.

                                         4.        Intimazione:

                                                   - __________;

                                                   - avv. __________.

                                         5.        Comunicazione:

                                                   - Camera dei ricorsi penali, Tribunale di appello, Lugano;

                                                   - Pretura penale, Via Gaggini 1, 6500 Bellinzona.

                                                                                giudice __________

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