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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.04.2003 INC.2002.47703

April 16, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,818 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2002.47703

Lugano 16 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20 febbraio 2003 da

__________ (avv. __________)  

contro

le formalità e le modalità di conduzione del verbale di interrogatorio del 12.02.2003, condotto dal Procuratore pubblico __________ nell'ambito  del procedimento di cui all'inc. __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico di data 3 marzo 2003;

visto, parzialmente (classatore 2 __________, documentazione prodotta dal PP, cfr. inc. GIAR __________), l'inc. __________ MP;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-          __________ è stato interrogato il 26 agosto 2002 nell'ambito di un procedimento aperto nei suoi confronti per i reati (ipotizzati) di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio in relazione a fondi pervenutigli dalla Provincia di __________, rispettivamente in relazione alla Fondazione __________ (cfr. Verbale PP 26 agosto 2002, doc. _ inc. GIAR __________).

-          Lo stesso giorno, a conclusione del verbale, gli è stata promossa l'accusa per i reati menzionati sopra ed è stato ordinato il suo arresto, poi confermato da questo giudice (doc. _, inc. GIAR __________).

-          Con decisione del 23 settembre 2003, questo giudice ha accolto l'istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato (GIAR __________).

-          Il 12 febbraio 2003, __________ è stato sottoposto ad ulteriore interrogatorio da parte del Procuratore pubblico, presenti il difensore ed un commissario di polizia. L'interrogatorio aveva quale oggetto l'attività di una società denominata __________ SrL e della __________ (quest'ultima, a quanto par di comprendere, riconducibile a __________) ed i loro rapporti con la __________ e il __________ (cfr. verbale menzionato, doc. _ inc. GIAR __________).Al termine del verbale, il magistrato inquirente ha promosso l'accusa (recte: esteso) nei confronti di __________, per falsità in documenti e tentata truffa in concorso con tale __________.

-          Con il reclamo oggetto della presente, __________ contesta le modalità d'interrogatorio e di promozione dell'accusa in relazione al verbale in questione. A suo dire, l'interrogatorio sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 118 cpv. 3 CPP, cioè senza indicazione dei fatti oggetto dell'inchiesta, bensì come se si trattasse di verbalizzazione relativa alla precedente accusa (quella del 26 agosto, per intenderci). Ciò, nonostante il magistrato inquirente avesse ben in chiaro l'obiettivo dell'interrogatorio, dato che aveva promosso l'accusa ad altra persona per gli stessi fatti (in concorso). A dire del reclamante, la promozione d'accusa avrebbe dovuto avvenire all'inizio del verbale, non alla fine dello stesso. Egli conclude chiedendo annullamento del verbale, con conseguente annullamento della promozione d'accusa in esso contenuta (Reclamo 19 febbraio 2003, p.5).

-          Con scritto del 21 febbraio 2003, rispondendo ad una sollecitazione a parte di questo ufficio, il reclamante comunica di non essere intenzionato ad adire la CPR con "autonoma" contestazione della promozione d'accusa (doc. _, inc. GIRA __________).

-          Mediante osservazioni del 3 marzo 2003, il magistrato inquirente, dopo alcune considerazioni circa la competenza di giudizio e le modalità con le quali ha preso avvio e si è sviluppata l'inchiesta, afferma che la comunicazione dei diritti ex arte. 118 cpv. 2 CPP, effettuata all'inizio del verbale, e la presenza dell'avvocato difensore, non lasciavano dubbi circa la posizione del reclamante in sede d'interrogatorio. Inoltre, il reclamante era perfettamente in grado di rendersi conto del fatto che le domande concernevano una fattispecie nuova. Nel contempo, e sempre a giudizio del magistrato inquirente, l'autorità non ha nessun obbligo di comunicare ab inizio tutto quanto di sua conoscenza e/o l'imputazione giuridica" (Osservazioni 3 marzo 2003, punti ad 13-14).Anche la promozione d'accusa non deve necessariamente avvenire all'inizio del verbale; prima occorre accertare i fatti, anche nel caso in cui l'accusa sia già stata promossa nei confronti di terzi (ibidem, punto ad 15). Da ultimo, il Procuratore pubblico, contesta che si stia procedendo ad una fissino expedition e chiede la reiezione del gravame.

-          Il reclamo, rivolto contro la modalità e le formalità dell'interrogatorio e presentato dall'interrogato nonché indagato/accusato, è ricevibile e tempestivo.

-          In diritto, la questione ruota sostanzialmente attorno all'art. 118 CPP (applicabile sia all'indagato che all'accusato) ed in particolare al cpv. 3 della norma ("l'interrogante rende quindi noto all'indiziato accusato il fatto che gli viene addebitato, invitandolo a spiegarsi in modo circostanziato e con un'esposizione continuata").

-          La formulazione attuale è stata introdotta con la riforma del 19 dicembre 1994. In precedenza (art. 128 cpv. 2 CPP, in vigore dall'1 gennaio 2003) si richiedeva che, sempre all'inizio del verbale, l'interrogante indicasse "genericamente all'imputato il reato che gli viene addebitato …". Non si tratta di una pura modifica di stile; l'attuale formulazione era già prevista (meglio: proposta) nel progetto di revisione totale del CPP del marzo 1987 (Messaggio 3163 dell'11.03.1987, art. 133) con la seguente nota:

"Il cpv. 2 dell'attuale art. 128 CPP è tuttavia modificato nel senso che all'indiziato non deve solo essere indicato "genericamente" il reato che gli è addebitato; i fatti che gli sono attribuiti gli devono essere comunicati chiaramente. Chi è chiamato a rispondere deve conoscere ciò di cui lo si accusa, perché possa adeguatamente difendersi."

-          Il diritto alla conoscenza dei fatti addebitati, sancito primariamente da CEDU e Costituzione federale (arrt. 5 § 2 e 6 § 3 lett. a CEDU; art. 32 CF) è una conseguenza del fatto che l'interrogatorio dell'imputato/indagato è, oltre che mezzo d'istruzione, un mezzo di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no. 2013) con conseguente obbligo di garanzia di determinati diritti, tra cui quello in oggetto (ibidem, no. 2039 ss.; DTF 98 Ia 226 ss., cons. 5 c.). Non v'è dubbio, inoltre, che tale conoscenza debba essere data all'inizio dell'interrogatorio; ciò risulta non solo dalla sistematica dei vari capoversi dell'art. 118 (dapprima le generalità, cpv. 1; poi l'informazione sul diritto a non rispondere, cpv. 2; "quindi" la comunicazione del fatto addebitato, cpv. 3), ma anche dallo scopo stesso della comunicazione:

"… muss der Angheschultigter zu Beginn der ersten Einvernahme in allgemainer Weise darüber aufgeklärt werden, welchen Deliktes er beschuldigt oder verdächtig wird, welches Informationsrecht durch EMRK 6 Ziff. 3 a (sowie E-BV 28 II) umfassend gewährleistet ist." (N. Schmid, Strafprozessrecht, 1997, no. 618)

e:

"Une fois le formalités concernant les droits de la défense accomplies, le magistrat instructeur doit inviter le prévenu à s'expliquer sur les faits imputés, s'il y consente."(G. Piquerez, op. cit., no. 2043)

-          Meno evidente risulta, invece, determinare il contenuto della comunicazione/informazione. La norma parla di "fatto", quindi non pare necessario che lo stesso sia accompagnato anche dalla precisa qualifica giuridica (analogamente: N. Schmid, ibidem). Quanto avvenuto, per esempio, in sede d'interrogatorio del 26 agosto 2002 nei confronti dello stesso __________ (doc. _ inc. GIAR __________, inc. MP __________ AI __________) pare, a questo giudice, sufficiente. Infatti, non è necessario che il magistrato inquirente indichi nel dettaglio le varie possibili ipotesi giuridiche né che comunichi tutti i mezzi di prova o gli elementi a disposizione. E' sufficiente che l'indagato/accusato possa farsi un'idea del fatto (o dei fatti) che gli viene imputato (DTF 98 Ia 226).

-          Nel caso in esame, il verbale contestato reca lo stesso numero dell'incarto di cui alla promozione d'accusa del 26 agosto 2002, dopo le generalità del reclamante vi figurano la comunicazione del diritto di non rispondere (art. 118 cpv. 2) e la completazione dei presenti. Di seguito, il reclamante inizia a rispondere a precise domande del magistrato inquirente (ADR) relative all'attività della ICC. Non risulta che i fatti addebitati, e oggetto dell'interrogatorio in questione, siano stati resi noti all'inizio dello stesso anche solo sommariamente. Non suppliscono a questa mancanza, contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico, né il fatto di aver ricordato il diritto di non rispondere, con la (asserita) conseguenza che il reclamante sapeva di essere interrogato quale indiziato, né il fatto che il reclamante potesse rendersi conto (nessuno più di lui, a dire del magistrato inquirente) che si trattava di fattispecie nuova. Innanzitutto, il diritto alla conoscenza degli addebiti non può essere confuso con la (semplice) conoscenza del proprio ruolo procedurale. In secondo luogo, la norma di cui all'art. 118 cpv. 3 fa obbligo al magistrato di (appunto) comunicare che si tratta di una fattispecie nuova. L'affermazione secondo cui il reclamante poteva rendersene conto è tutta da dimostrare e appare fondarsi su una sorta di "presunzione di colpevolezza" derivante dagli elementi già acquisiti (si veda il seguito della presente). Prima facie, quindi, l'obbligo di cui all'art. 118 cpv. 3 CPP, appare violato.

-          E' possibile che sia solo dallo sviluppo di un interrogatorio che emergano elementi di fatto che inducono all'estensione dell'accusa (rispettivamente, quando l'interrogato è un teste, modifica del suo statuto da teste ad indagato/accusato). Per esempio, quando dalle dichiarazioni relative ad una fattispecie contestata emergono ipotesi di reati connessi, od ulteriori, nell'ambito di un sostanzialmente analogo contesto operativo. Oppure, quando è lo stesso indiziato/accusato ad ammettere fatti ulteriori per rapporto a quelli inizialmente oggetto dell'indagine. In questi casi appare spesso evidente che il magistrato non poteva rendergli noto, all'inizio dell'interrogatorio, il "fatto che gli viene addebitato";

-          Nel caso in esame, tuttavia, è palese che i fatti che costituivano l'ipotesi di reato, poi concretizzata in conclusione di verbale con la promozione d'accusa, erano già noti al magistrato inquirente al momento d'iniziare l'interrogatorio. Ciò si evince chiaramente dalla lettura del verbale di __________ (del 23 gennaio 2003), nonché dal tenore e contenuto dello stesso verbale impugnato. Che il magistrato intendesse ascoltare la versione del reclamante prima di procedere alla promozione dell'accusa può anche essere legittimo, ma ciò non impediva di dare sommaria conoscenza del "fatto che gli viene addebitato" (e che si voleva essere l'oggetto dell'interrogatorio), all'inizio dello stesso come richiesto dall'art. 118 cpv. 3. Informare l'interrogato del diritto di non rispondere (e di essere assistito da un difensore) non sana, contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico, questo difetto formale che, dal profilo materiale, vizia la "lealtà" dell'interrogatorio (G. Piquerez, op. cit., no. 2046; cfr. anche Rapporto esplicativo concernente il CPS, UFG, 2001, pp. 108 e 119). Ciò vale, quasi a maggior ragione, anche quando l'interrogato, come nel caso che ci occupa, è già oggetto di una procedura ed il richiamo all'art. 118 cpv. 2, all'inizio di ogni ulteriore interrogatorio, è prassi consolidata.

-          Alla luce di quanto sopra, occorre concludere che il verbale in questione è viziato da un'irregolarità formale (con effetti materiali) essenziale e deve pertanto essere annullato. L'annullamento del verbale ha quale conseguenza automatica (ma solo quella per quanto qui di competenza) anche l'annullamento della promozione d'accusa in esso contenuta.

-          L'accoglimento del reclamo comporta che tasse e spese rimangono a carico dello Stato che verserà al reclamante un importo di FRS 400.- a titolo di ripetibili.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 118 e 280 ss CPP, 6 CEDU, 32 CF,

decide:

1.      Il reclamo è accolto.

§.  Di conseguenza il Verbale reso da __________ davanti al Procuratore pubblico il 12 febbraio 2003 è annullato e deve essere estromesso dall'incarto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese, di FRS 50.--, rimangono a carico dello Stato che verserà al reclamante FRS 400.-- a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

-         Procuratore pubblico avv. __________ (con l'incarto di ritorno);

avv. __________.

                                                                                        giudice __________

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