Incarto n. INC.2002.40602
Lugano 22 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 4 aprile 2003 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
la decisione 27 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________, che ha ordinato la custodia della reclamante presso la Clinica Psichiatrica __________ per l’allestimento di una perizia psichiatrica affidata al dott. __________;
visto lo scritto 16 aprile 2003 del Procuratore pubblico con il quale si rende noto che l’ordine di custodia della signora __________ presso la Clinica Psichiatrica __________ è stato revocato, il reclamo diventa privo di oggetto e può essere evaso con la presente decisione di stralcio esente da tassa, spese e ripetibili;
richiamati gli art. 147 CPP e 280 e rel. CPP,
decide
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa né spese giudiziarie.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
- Procuratore pubblico __________;
avv. __________ , per sé e per la reclamante.
giudice __________