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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.09.2002 INC.2002.3203

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,300 words·~17 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 32.2002.3                                                               Lugano, 5 settembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Edy Meli

Sedente per statuire sul reclamo 2/5 agosto 2002 presentato da

__________(patr. dallo Studio legale __________)

contro l’ordine di perquisizione e sequestro bancario 23 luglio 2002 emanato dal Procuratore Pubblico avv. Giuseppe Muschietti, Bellinzona, nell’ambito di procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

richiamata l'ordinanza di intimazione del 5 agosto 2002 (rinvio all'art. 164 CPP e non intimazione del reclamo alle parti civili);

viste le osservazioni del Procuratore pubblico datata 7 agosto 2002;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

A seguito di un esposto inerente "fatti di rilevanza penale", presentato da __________ il 13 settembre 2001, il Ministero pubblico ha avviato informazioni preliminari, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 158 CP, nei confronti di __________ (AI 1, 2, 39, 42); allo stadio attuale dell'inchiesta non risultano promozioni formali dell'accusa.

Nel corso dell'assunzione d'informazioni preliminari, il magistrato inquirente ha proceduto a notificare, a più di un istituto di credito, ordini di perquisizione e sequestro.

Questi ordini hanno colpito, presso la __________ (ora __________), __________, sia una relazione intestata a __________, sia relazioni intestate a terzi e per le quali __________ risulta essere (o essere stato) al beneficio di un "Mandato di Amministrazione" (cfr. AI 2, 4, 5, 10, 22; Rapporto EFIN __________).

B.

Con ordine del 23 luglio 2002, ipotizzando una violazione dell'art. 19 LFid in aggiunta alle ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 158 CP (quindi estendendo le informazioni preliminari anche al menzionato reato), il magistrato inquirente ha ordinato una (ulteriore) perquisizione, presso la __________, ed il sequestro di documentazione inerente i rapporti contrattuali dell'indagato con l'istituto di credito e le retrocessioni conferitegli.

Il tutto a fini probatori in relazione con l'ipotesi di violazione della LFid (cfr. Ordine 23 luglio 2002).

C.

Con il presente reclamo, __________, dopo alcune richieste procedurali (evase con l'ordinanza del 5 agosto scorso), chiede l'annullamento dell'ordine 23 luglio 2002 per "incompetenza del Pubblico Ministero", subordinatamente per infondatezza dello stesso "sia in fatto che in diritto" (cfr. petitum del Reclamo 2 agosto 2002).

Egli sostiene, in via principale, incompetenza del Procuratore per l'applicazione dell'art. 19 LFid. A suo dire spetta all'autorità amministrativa determinare preventivamente se un caso sia grave oppure no e ciò in base alla ratio legis che vuole evitare applicazione disomogenea della norma, nonché a causa delle difficoltà nello stabilire il confine tra consulenza ed attività fiduciaria (Reclamo, pagine 2 e 3).

In via subordinata, e sempre secondo il reclamante, l'ordine impugnato costituisce ricerca indiscriminata di prove in quanto il Procuratore pubblico  "non dispone del ben che minimo indizio di infrazione alla Lfid" (Reclamo pagine 4 e 5) e viola il principio di proporzionalità in quanto per accertare un reato di "carattere minore" si richiede ad una banca la produzione di una "massa di documenti straordinariamente ampia" (Reclamo pagina 6).

D.

Diametralmente opposta la posizione del Procuratore pubblico che, con le sue osservazioni del 7 agosto 2002, chiede la reiezione del gravame.

Il magistrato inquirente contesta che il Ministero pubblico non possa decidere, autonomamente, di procedere nei casi in cui è presunta una violazione grave della LFid e debba attendere una sorta di "autorizzazione a procedere" da parte dell'autorità amministrativa (Osservazioni 7 agosto 2002, pagine 1 e 2). Il fatto che la legge preveda una comunicazione da parte dell'autorità amministrativa a quella penale (art. 19 cpv. 5 LFid), quando la prima abbia conoscenza di un caso "grave", è semplicemente un richiamo all'obbligo di comunicare notizie di reato da parte delle autorità amministrative ma non sottointende alcuna esigenza di autorizzazione da parte di questa autorità (Osservazioni, pagina 2).

In seguito, il magistrato indica gli indizi d'infrazione (grave) alla LFid sui quali ha fondato l'ordine (sostanzialmente i verbali dello stesso indagato, rispettivamente di coindagati nei reati patrimoniali - cfr. Osservazioni, pagine 2 e 3) e su tale base contesta che il provvedimento sia fondato sul nulla, costituisca una fishing expedition e violi il principio di proporzionalità.

Delle altre argomentazioni ed indicazioni delle parti, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

Il reclamante, indagato nel procedimento (per infrazione grave alla LFid), è legittimato ad interporre reclamo contro l'ordine del 23 luglio 2002 che, tra l'altro, è volto ad acquisire documentazione che lo concerne.

Il reclamo è tempestivo.

2.

La tesi del reclamante secondo cui il procuratore pubblico è incompetente a procedere autonomamente per infrazione (grave) alla LFid, in assenza di una decisione preventiva dell'autorità amministrativa che accerti l'esistenza di un "caso grave" e, con ciò, determini competenza del Ministero pubblico, non può essere accolta.

a)

L'attribuzione, da parte del legislatore cantonale, alla sola autorità amministrativa della facoltà di stabilire (a posteriori, visto l'utilizzo nel reclamo della forma verbale "abbia") se un'attività sia soggetta all'obbligo d'autorizzazione e, conseguentemente, l'impossibilità per l'autorità penale di procedere (ex art. 19 cpv. 5 LFid) in assenza di tale (preventiva) determinazione, non si deduce né dalla "chiara ed ineccepibile" ratio legis, né dai lavori parlamentari, né dalla giurisprudenza (evocata ma non indicata dal reclamante).

Non una parola, su questa tematica, emerge dal Messaggio n. 2697 dell'8 marzo 1983. Nella sua parte generale, il documento si occupa quasi esclusivamente della compatibilità della regolamentazione con l'art. 31 della CF (allora in vigore). L'art. 16 del progetto non menziona esplicitamente le competenze per i casi "semplici" e quelle per i casi "gravi" o di "recidiva", tantomeno lo fa il messaggio nel commento all'articolo. L'art. 17 del progetto richiama l'obbligo delle autorità giudiziarie ed amministrative di informare il CdS delle decisioni di condanna di carattere penale o amministrativo, ma con riferimento ad ogni tipo di condanna, in Svizzera o all'estero, e per le finalità delle decisioni d'autorizzazione o di revoca (commento ad art. 18 del progetto). La precisazione relativa alla competenza della Procura pubblica (ora Ministero pubblico) per i casi (gravi) punibili anche con l'arresto (art. 19 cpv. 5, con formulazione che corrisponde all'attuale) è stata proposta dalla Commissione della legislazione, nel suo rapporto del 6 aprile 1984 e nell'ambito di una sostanziale rielaborazione del testo degli articoli per motivi di tecnica legislativa e di maggior completezza (Rapporto punto 3.1), senza alcun commento per quanto concerne la problematica posta dal reclamo (Rapporto ad art. 19). In Gran consiglio la legge é stata approvata (senza voti contrari e con 4 astensioni) senza discussione particolare; l'art. 19, rispettivamente il suo contenuto, non è neppure stato menzionato (cfr. Verbale G.C. Sessione primaverile - Seduta VIII: lunedì 18 giugno 1984).

Successivi interventi, anche recenti ed in parte ancora in fase di consultazione, non hanno mai interessato la norma in questione (cfr. messaggi 3110 del 2.12.1986, 3831 del 8.10.1991, 4727 del 4.03.1998 [poi ritirato]).

Alla luce di quanto sopra, affermare, come fa il reclamante, che il legislatore ha stabilito in modo chiaro una procedura (che la decisione impugnata sovvertirebbe), è perlomeno azzardato.

b)

Non giova alla tesi del ricorrente, il richiamo alla prassi della CFB.

L'art. 51 bis LFB distingue le infrazioni di competenza dei Cantoni, da quelle di competenza del Dipartimento federale delle finanze (art. 51 bis cpv. 1 e cpv. 2 LFB). I Cantoni sono competenti per il procedimento ed il giudizio relativo alle fattispecie menzionate dagli artt. 47 e 48 LFB, l'autorità amministrative per

quelle menzionate dagli artt. 46, 49, 50 e 50 bis LFB. La gravità di una specifica infrazione non rientra tra i criteri di determinazione della competenza.

La stessa norma precisa che il Dipartimento, per i casi che rientrano nella sua competenza, dove applicare le norme procedurali del DPA (art. 51 bis cpv. 2 in fine).

Questa chiara determinazione delle competenze diminuisce (se non addirittura elimina) le probabilità di un conflitto di competenza. Comunque, si sottolinea che la legge non afferma che i Cantoni, per procedere (artt. 47 e 48 LFB), devono attendere che l'autorità amministrativa determini se la fattispecie rientri (effettivamente) tra quelle di loro competenza.

Il rinvio alle norme procedurali del DPA (per i casi di cui all'art. 51 bis cpv. 2 LFB) permette, all'autorità amministrativa, di demandare il giudizio (ma non l'inchiesta - cfr. art. 20 DPA) all'autorità giudiziaria (di norma un tribunale cantonale - cfr. art. 22 DPA), qualora reputi esistano gli estremi per ordinare una misura privativa della libertà (art. 21 cpv. 1 DPA). È in questo preciso ambito che il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che l'autorità amministrativa deve concludere l'inchiesta e, solo successivamente, può demandare al Cantone l'incarto, per il solo giudizio previa decisione formale ex art. 62 ss. DPA , e ciò anche se presso l'autorità cantonale è pendente un procedimento contro la stessa persona per altri reati (DTF 121 IV 326).

L'Alta corte giunge a questa conclusione fondandosi da un lato sugli artt. 20 e 21 DPA che distinguono chiaramente tra procedura e giudizio, dall'altro sui lavori parlamentari (relativi sia al DPA che alla LFB) che evidenziano la volontà del legislatore di affidare l'inchiesta per determinate infrazioni all'autorità amministrativa, in virtù delle sue particolari competenze (specialistiche).

Nulla di tutto questo è trasponibile alla LFid qui in discussione, come già evidenziato sopra (considerando 2 a.).

c)

Non si può negare, quantomeno dal profilo teorico, che vi sia un rischio di applicazione disomogenea della legge (peraltro esistente anche laddove la stessa norma è applicata da magistrati dello stesso ordine ma che non decidono in collegio). Tuttavia, nulla indica che spetti all'amministrazione (e non al giudice) stabilire quali violazioni siano gravi e quali no, ritenuto che il giudice penale, se investito della questione, non è certamente tenuto a ratificare la "decisione" dell'autorità amministrativa (si veda, oltre al DTF citato al considerando 2 b., e per la questione in termini più generali: A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, vol. 1 pp. 181 ss.).

In tal senso si è pronunciata anche autorevole dottrina cantonale:

"Infine, per completare il quadro delle relazioni fra il diritto penale e la legge sui fiduciari, si rileva che l'unica infrazione penalmente perseguibile prevista consiste nell'esercizio della professione senza autorizzazione oppure l'uso di designazioni che inducono a ritenere che sussista un'autorizzazione (art. 19 cpv. 1). La ripartizione delle

competenze procedurali è quella consueta: dipartimentale per i casi ordinari, essendo punibili con la multa, giudiziaria per i casi gravi oppure (condizione alternativa e non cumulativa) di recidiva. Rimane quindi aperta la facoltà per l'autorità penale di acquisire gli elementi per stabilire la sussistenza dell'infrazione suddetta allorché venga commessa nella sua modalità aggravata, cioè proprio in quei casi crassi la scoperta dei quali ha creato le premesse per la promulgazione della legge: società

finanziarie che raccolgono fondi fra il pubblico senza essere al beneficio dell'autorizzazione prescritta (art. 7 litt. d) potranno essere bloccate non appena

dovessero dare avvio alla loro attività abusiva. Una volta raccolte le prove di tale abuso da parte dell'autorità giudiziaria, che dispone a tale scopo di strumenti investigativi ben più incisivi di quelli dell'autorità amministrativa, quest'ultima sarà consultata dalla prima onde stabilire l'attribuzione della competenza per il giudizio. A questa interpretazione non fa ostacolo la seconda frase del quinto capoverso dell'art. 19, che è pleonastica."

(P. Bernasconi, Misure amministrative per la prevenzione della criminalità economica, in RDAT 1984 p.271 ss., p. 281/282)

D'altro canto, e a titolo puramente abbondanziale, il legislatore ha voluto limitare la competenza dell'autorità amministrativa alla sola multa demandando all'autorità penale i casi per i quali la comminatoria prevede anche l'arresto. Non sembra logico che sia la prima a decidere "preventivamente" i casi in cui sia possibile una condanna all'arresto.

d)

In virtù di tutto quanto riportato nei paragrafi precedenti, si deve concludere che la LFid non subordina la competenza del Ministero pubblico ad una decisione dell'autorità amministrativa che definisca il caso "grave o di recidiva", né prevede che la procedura volta ad accertare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 19 cpv. 5 LFid sia appannaggio di quest'ultima autorità, con trasmissione degli atti a quella penale (per il giudizio) solo al termine della procedura in questione.

La competenza del Ministero pubblico per avviare indagini in materia di infrazione alla LFid, ed assumere le relative prove, è pertanto data.

3.

I principi applicabili ad una decisione di perquisizione e sequestro, seppur noti al patrocinatore del reclamante ed al magistrato inquirente, posso essere riassunti nel modo seguente:

" Il sequestro (in casu: bancario) può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre

presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del

principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Quindi, ovviamente, anche a giustificazione del suo perdurare. "

(GIAR 16 agosto 2002 in re M., inc. 39.2002.5)

Ovviamente, quanto vale per il sequestro ha da valere anche per la perquisizione che lo precede.

Occorre pertanto verificare se, nel caso specifico, le condizioni menzionate siano presenti.

4.

Il procedimento nei confronti di __________ si trova, formalmente, ancora allo stadio delle informazioni preliminari, per tutti i reati ipotizzati (140 e 158 CP, 19 LFid).Questa circostanza non pone ostacoli all'emanazione di un ordine di perquisizione e sequestro, se le condizioni menzionate al considerando precedente sono riunite, ancorché sia auspicabile non rinviare la formalizzazione dell'accusa quando le condizioni (determinazione del carattere penale del fatto ed identificazione del possibile reo) sono presenti (art. 183 CPP; L. Marazzi, IL GIAR l'arbitro nel processo penale, Lugano, 2001, p.12 ss.).

Non vi è dubbio che, nel caso in esame, l'ordine impugnato è stato emanato unicamente in relazione all'ipotesi di violazione della LFid (cfr. Ordine 23 luglio 2002, p.1 secondo paragrafo). Di conseguenza, è per rapporto a questa sola ipotesi di reato che deve essere valutata la sua fondatezza.

Come detto più sopra il reclamante afferma inesistenza di "un benché minimo indizio" di reato, nonostante i molti mesi di indagine e gli approfonditi e dettagliati interrogatori dell'indagato (Reclamo pagina 5). Di contro, il magistrato inquirente afferma che proprio dagli interrogatori dell'indagato emergono indizi di reato, rafforzati dal ruolo di "gestore" di conti di clienti presso le banche (Osservazioni, pagina 2).

La semplice visione di una parte della documentazione bancaria già raccolta (Classificatore "Conti bancari 1") permette di individuare almeno tre relazioni bancarie diverse con conferimento di "Mandato amministrativo" al reclamante, contestuale all'apertura della relazione (relazioni denominate __________, __________ e __________ presso __________). Dai verbali resi dal reclamante emerge che le tre indicate non sono le uniche, che egli si riferisce a tali persone come a "clienti", che li ha (perlomeno alcuni) conosciuti in quanto collaboratore di una __________ di __________, che vi era un accordo (non si sa se scritto o solo verbale) tra la

__________ e la __________ e che egli fungeva da "collettore" di retrocessioni (per clientela apportata) che la banca versava (Verbali PP __________ 5 febbraio 2002 p. 1, 4e5e7 febbraio p. 4 e 6).

La consulenza in relazione all'apertura di un (solo) conto bancario e l'assunzione del relativo mandato d'amministrazione, rientra nel campo d'applicazione dell'art. 19 LFid (DTF 20.12.1990 in re B.; Assise Criminali Lugano 24 settembre 1997 in re V. [di transenna si segnala che in questa sentenza la Corte non ha messo in discussione la competenza di indagine del Ministero pubblico pur in assenza di preventiva decisione dell'amministrazione]). Che ciò sia avvenuto a più riprese nei confronti di persone diverse e non legate tra loro, con compito di "raccolta" delle commissioni/retrocessioni, non solo per sé ma anche per altri verosimilmente operanti con analoghe modalità, può (e sia detto senza pregiudizio per le competenze del giudice del merito) rientrare nel caso grave di cui all'art. 19 cpv. 5 LFid.

Gravi indizi di reato a giustificazione dell'ordine di perquisizione e sequestro documentale, sono dati.

5.

Stabilita la presenza di gravi indizi di reato (tutt'altro che "sociologici" - Reclamo, p. 4.), va pure detto che l'ordine impugnato non ha le caratteristiche di una ricerca indiscriminata di prove ed appare rispettoso del principio di proporzionalità.

L'ordine è stato notificato ad un unico istituto di credito (quello presso il quale risultano esservi relazioni amministrate dall'indagato), la documentazione richiesta, oltre ad essere individuata in modo preciso e sulla base di quanto emerge da altri documenti agli atti e/o dalle verbalizzazioni effettuate sino ad oggi (eventuali rapporti contrattuali tra l'accusato -direttamente o tramite le società con le quali collabora- e la banca, note interne relative all'attività in questione, retrocessioni - cfr. Ordine 23 luglio 2002), appare di sicuro interesse probatorio per il seguito dell'inchiesta, e l'eventuale giudizio, in quanto atta (se esiste) a meglio definire l'effettiva attività svolta dall'indagato, le modalità della stessa ed il relativo compenso.

Priva d'oggetto, anche a prescindere dalla pertinenza, l'obiezione secondo cui sarebbe chiesta alla banca la produzione di "… una massa di documenti straordinariamente ampia …" (Reclamo, p.6). Infatti, l'istituto di credito ha già provveduto a trasmettere la documentazione in una busta (chiusa in applicazione e con richiamo dell'art. 164 CPP) il cui spessore non supera il centimetro.

Anche dal profilo della pertinenza e della proporzionalità, l'ordine impugnato merita protezione.

6.

Accertata la legittimità dell'ordine impugnato, occorre ora occuparsi della  messa sotto suggello della documentazione, da parte dalla sequestrataria (cfr. scritto 14 agosto 2002 __________ - ex __________, doc. 5 inc. GIAR 32.2002.3).

In realtà, l'istituto di credito non ha prodotto la documentazione sotto suggello (con richiesta di decisione del GIAR ex art. 164 CPP) perché non voleva consentirne l'esame, a seguito dell'ordine del procuratore pubblico. Molto più semplicemente, la produzione della documentazione, con la modalità menzionata, è conseguente all'ordinanza del 5 agosto 2002 di questo giudice che ha evaso la richiesta d'effetto sospensivo presentata dal reclamante con esplicito rinvio alla procedura dell'art. 164 CPP (doc. 3 inc. GIAR citato). Infatti, lo scritto della banca fa esplicito riferimento all'ordinanza menzionata ed è privo di motivazione specifica in relazione al contenuto dell'art. 164 CPP, segnatamente all'eventuale estraneità della documentazione per rapporto al processo (questo giudice, che non ha compiti istruttori e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita, necessita di contestazioni precise per potersi esprimere in merito - sentenza GIAR 20 giugno 2002 in re S., inc. 325.2002.2). Neppure il reclamante fornisce elementi in tal senso.

L'unico motivo che ha indotto la sequestrataria a richiamare la procedura di messa sotto suggello, è, manifestamente, quello di produrre la documentazione richiesta dall'ordine ma, contemporaneamente, non permetterne visione da parte del magistrato inquirente fino ad evasione del presente reclamo (come detto, a seguito dell'ordinanza del 5 agosto 2002).

Da quanto sopra deriva inutilità di un esame della documentazione da parte di questo giudice, che può quindi essere trasmessa all'autorità inquirente, così come ricevuta, per l'esecuzione materiale della perquisizione e conferma (o smentita) del sequestro a seguito dell'esecuzione di quest'ultima, che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1).

7.

Il reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro 23 luglio 2002 è respinto con contestuale trasmissione della documentazione posta sotto suggello al Procuratore pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro.

Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese al reclamante con decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 19 LFid, 140, 158 CP, 157 ss., 161, 164, 280, 284 CPP,

decide

1.      Il reclamo 2 agosto 2002 presentato da __________ contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 23 luglio 2002 è respinto.

2.      La documentazione bancaria oggetto di procedura di messa sotto suggello è consegnata al Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti per i suoi incombenti, come ai considerandi.

3.      La tassa di giustizia fissata in FRS 800.-, e le spese di FRS 70.-, sono a carico del reclamante.

4.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5.      Intimazione a:

                                                                                giudice Edy Meli

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