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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.02.2003 INC.2002.23503

February 26, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,122 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2002.23503

Lugano 26 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente

Claudio Lepori

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 12 settembre 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro

contro la decisione 4 settembre 2002 del Procuratore pubblico avv. Giovan Maria Tattarletti che ha rifiutato di sottoporre il reclamante a perizia psichiatrica nel procedimento contro lo stesso pendente per titolo di reati patrimoniali;

viste le osservazioni 26 settembre 2002 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-       nei confronti di __________ è in corso un procedimento penale per titolo di truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele, avendo tra il 1988 e dicembre 2001, nella sua veste di consulente finanziario presso diversi istituti bancari e da ultimo presso la banca __________, disposto operazioni a ampio rischio, contrariamente alle indicazioni dei clienti, con conseguenti elevate perdite, e distratto ripetutamente somme di denaro da conti di clienti per farle confluire su proprie relazioni bancarie;

-       con istanza 7 giugno 2002 al magistrato inquirente, la difesa ha chiesto di sottoporre __________ a perizia psichiatrica, con l'appoggio del rapporto datato 26 aprile 2002 del dott. __________, essendo "probabile la sussistenza della scemata responsabilità" per "l'impulso al gioco d'azzardo" (AI non classificato dell'inc. MP __________): con decisione 4 settembre 2002, il Procuratore pubblico ha respinto l'istanza, in quanto i dati medici non hanno evidenziato una concreta patologia ed eventuali problemi di natura caratteriale non sono tali da portare a scemata responsabilità;

-       __________ è qui insorto contro la menzionata decisione con il reclamo in discussione, tempestivo e proveniente da parte ovviamente legittimata, per cui è data ricevibilità in ordine (art. 280 e rel. CPP);

-       fatta un premessa sul comportamento processuale di __________ ("di ampia, anzi totale, disponibilità nel chiarimento dei fatti") e con aggiunte di perplessità e di critiche sul non accettabile "metodo istruttorio di indagine" (che invero esulano dal presente contesto), il reclamante, sempre fondandosi su pareri del dott. __________, insiste nella necessità di una perizia psichiatrica per potersi presentare al processo con "un'altra attenuante specifica", oltre a quella del sincero pentimento, con riproposta del condizionamento negativo della "tendenza al gioco d'azzardo patologico": da parte sua, il Procuratore pubblico, nel chiedere la reiezione del reclamo, sottolinea che la difesa non ha portato nessun importante nuovo elemento tale da far sospettare concrete patologie, al di là di quello che costituisce un comportamento tipico di chi delinque nel campo finanziario;

-       di principio il Procuratore pubblico è autonomo nell'assunzione delle prove e nella valutazione di completezza delle indagini predibattimentali (art. 193 e 196 CPP: v. decisione 12 aprile 1995 in re M.A., GIAR 284.94.2), con le limitazioni poste dal rispetto del principio di legalità e della buona fede, in concorso con l'esigenza di operare in modo leale (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1987, n. 876 ss. E 890 ss.; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 1989, pag. 164/169);

-       tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti);

-       ritenuto che in materia non vale il principio "in dubio pro reo", "l'esame dell'imputato" e cioè l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante "si trovi in dubbio circa la…responsabilità" dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schultess, 2002, pag. 170 n.535: nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13 nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter, Lausanne 1997, ad art. 13 note 1);

-       nel caso di specie, non risultano problemi d'ordine psichiatrico antecedenti alla scoperta ed all'ammissione delle malversazioni: certo, a quest'ultimo momento, __________ ha manifestato "un episodio depressivo grave", come diagnosticato il 13 dicembre 2001 dal dott. __________ (certificato allegato all'AI 2 dell'inc. MP), e si è poi affidato alle cure del dott. __________ a far tempo dal 22 gennaio 2002 (certificato 16 aprile 2002, annesso alla lettera 10 settembre 2002 della difesa), ma si tratta di esiti comprensibili e giustificabili per l'apertura del procedimento e l'affossamento della posizione personale e professionale, con tema certa di conseguenze d'ordine penale, lavorativo e famigliare, senza nessuno spunto di precedenti difetti della sanità mentale;

-       ora il dott. __________ sottolinea "una tendenza al gioco d'azzardo patologico", sembrerebbe riferita alle modalità della commissione dei reati (mentre, in senso corrente,__________ non è giocatore, come neppure mai ha sostenuto e come indirettamente accertato da indagini di polizia: v. rapporto 8 luglio 2002 della Polizia giudiziaria): ma lo stesso professionista ebbe pure a costatare che "sul piano psicopatologico ed escludendo l'attuale disturbo depressivo severo presente dallo scorso autunno ed in fase di lenta ma positiva remissione, non ho messo in evidenza elementi clinici anamnestici inquietanti che possono evocare la presenza di un'organizzazione patologica della personalità o disturbi gravi del funzionamento cognitivo cha dal 97 in poi abbiano potuto alterare le sue capacità di discernimento" (certificato 26 aprile 2002, cit.), e tutti i numerosi interrogatori in istruttoria non fanno assolutamente stato di deficienze o carenze nell'espressione volitiva delle inquisite malversazioni;

-       non vi sono conseguentemente sufficienti seri motivi per ipotizzare una scemata responsabilità o un disturbo della sanità mentale di __________ in connessione con i reati confessati ed istruiti, per cui il reclamo è respinto con la presente decisione definitiva( art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) e con carico di tassa e spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 300.e le spese di fr. 30.- sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione:

                                                                                 giudice Claudio Lepori, supplente

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