Incarto n. INC.2002.20709
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
Claudio Lepori
sedente per statuire sull’istanza presentata il 17 gennaio 2003 dalla
Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà, Lugano
intesa ad ottenere una seconda proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto
__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale (patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento penale pendente contro quest'ultimo per titolo di appropriazione indebita ed altri reati;
viste le osservazioni 28 gennaio 2003 dell'accusato, che postula la reiezione dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ è stato arrestato il 9 aprile 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di denaro: oltre alla conferma dell'arresto il giorno successivo, questo giudice ha statuito in merito alla carcerazione dell'accusato il 20 giugno 2002, respingendo una prima istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR 207.2002.4), il 7 ottobre 2002, prorogando il carcere preventivo per necessità istruttorie sino all'8 febbraio 2003 (inc. GIAR 207.2002.7), e il 24 dicembre 2002, respingendo una seconda istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR 207.2002.8), nessuna delle corrispondenti decisioni essendo stata impugnata dinnanzi alla Camera dei ricorsi penali;
la fattispecie inquisita è nota (v. i citati pregressi giudizi):
Ricordato che __________ fu membro del consiglio di amministrazione e direttore della società di servizi nel campo fiduciario e commerciale__________ dal 7 giugno 1999 al 21 settembre 2001 e direttore della società di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria__________ dal 20 settembre 2001 al 5 marzo 2002, si ha che il procedimento in oggetto aveva preso avvio per la denuncia sporta nei confronti dell'accusato da parte di un cliente che ha lamentato grosse perdite su conti affidati al denunciato, il quale per contro gli aveva fatto avere estratti e situazioni rivelatesi appunto non corrispondenti alla realtà: per questa ed altre analoghe fattispecie sono in corso accertamenti contabili. All'inizio di aprile di quest'anno è poi giunta notizia al Ministero pubblico di rapporti tra __________ e pericolosi elementi di spicco di associazione mafiosa intesa al traffico di stupefacenti, con evidenza di importante movimento di Lire in contanti importate o fatte importare in __________ dall'accusato e qui cambiate in dollari USA oppure in Euro con successiva destinazione su altri conti anche all'estero: l'ammontare complessivo di questa ipotesi di riciclaggio corrisponde ad almeno 40 mio di fr., alcuni milioni dei quali distratti a proprio profitto dall'accusato stesso.
dall'esposto dell'istanza in discussione risulta ora precisato, secondo gli accertamenti istruttori che
"…l'importo contante sequestrato - sulla relazione __________ (intestata al suocero di __________) presso la banca__________ e su altre relazioni intestate a clienti di __________ presso la banca __________ - per almeno circa CHF 8 mio complessivi, fa parte di una movimentazione durata tra gennaio 2000 e gennaio 2002 di un importo complessivo del controvalore di circa CHF 45 milioni. Somma importata in __________ in tranches, in lire italiane e in contanti, per opera di __________ e successivamente depositata su relazioni bancarie nella sua disponibilità e destinata, una volta cambiata in Euro o in US$, al__________."
la nuova proroga del carcere preventivo si impone, a mente della magistrata inquirente, specialmente in relazione alle indagini sul riciclaggio di denaro, con evidenza di pericolo di collusione, atteso che non esistono giustificativi di provenienza degli importi qui arrivati e da nessuno rivendicati (come presumibilmente immaginato dall'accusato, in uno con esclusione di denuncia nei suoi confronti), mentre il corrispondente __________, arrestato in __________, rifiuta di essere interrogato, per cui occorre attendere la sua estradizione in __________, così come l'acquisizione dei risultati di rogatorie e di tutti gli atti processuali __________, anche riferiti a corrieri di valuta identificati, così da poter ricostruire i legami con i reati a monte e "procedere al momento opportuno e con la cautela necessaria al fine di non compromettere la complessa inchiesta in corso in __________, all'interrogatorio dei compari di __________": la complessità della vicenda e la gravità dei reati imputati a __________, non "collaborante", con importante pericolo di collusione e permanenza di quello di fuga consentono, di concludere a rispetto del principio di proporzionalità;
lamentando difficoltà di adeguata presa di posizione, e quindi limitazione dei diritti della difesa, per ridotto e ritardato accesso agli atti, per inammissibile anonimizzazione delle poche indicazioni concrete fornite e per assenza di contraddittorio e di contestazione di acquisizioni probatorie (in pratica si susseguono solo interrogatori di polizia, in assenza del difensore), __________ nega il ricorrere dei presupposti di legge e chiede la reiezione dell'istanza, anche siccome irricevibile, avuta anche presente la situazione famigliare dell'accusato;
le premesse in diritto sono quelle già dispiegate nel passato:
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
sull'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza non occorre soffermarsi, la stessa essendo pacifica e neppure evocata o discussa dall'accusato opponente (ovviamente riservato il giudizio di merito, con particolare riguardo all'aspetto soggettivo dei rimproverati comportamenti, come alle riserve in proposito già avanzate in precedenza dalla difesa: v. le osservazioni 27 settembre 2002 in sede di prima proroga, inc. GIAR 207.2002.7, doc. 3);
sulle necessità di inchiesta questo giudice deve esprimere le seguenti riflessioni, per la costatazione che __________, fatto salvo il contraddittorio con la moglie __________ del 21 novembre 2002 (AI 15, per il quale atto istruttorio la difesa del marito aveva dovuto insistere come agli AI 189, 225 e 227), venne interrogato dalla magistrata inquirente quattro volte, l'ultima il 12 giugno 2002 (AI 7), mentre numerosi sono stati gli interrogatori dell'accusato da parte di agenti di polizia (una dozzina dopo il 12 giugno e sino al 5 dicembre 2002): a parte il fatto di ritardato e lesinato accesso agli atti per la difesa (comunque non qui dedotto eventualmente quale diniego di giustizia: si vedano in ogni modo le numerose sollecitazioni in AI 175, 183, 200, 201, 222, 228), non si giustificano mesi di assunzione di prove segnatamente interrogatori dell'accusato ad opera di agenti della polizia giudiziaria e di testimoni (questi ultimi spesso assistiti da loro patrocinatori), ad opera sia della magistrata inquirente che di segretari giudiziari - senza partecipazione del patrocinatore e cioè senza doveroso contraddittorio né in particolare chiarificazione a norma dell'art. 61 cpv. 3 CPP (a possibile richiesta di parte), con poca efficacia di tempestività nella conclusione della fase predibattimentale se questi atti dovranno essere ripresi in seguito dinnanzi alla Procuratrice pubblica eventualmente su istanza della difesa;
è ben vero che il procedimento si muove su diversi fronti per fatti ripetuti nel tempo e intricati, con implicazioni anche internazionali, ma forse anche appunto per questa situazione oggettiva di complessità delle indagini, sarebbe stato opportuno e profittevole a puntuale raccolta di prove procedere man mano alla loro sostanziale definizione secondo le forme che vogliono l'istruttoria nelle mani del magistrato inquirente "nel rispetto dei diritti delle parti" (art. 193 CPP);
i soli motivi di pericolo di collusione rispettivamente di inquinamento delle prove possono essere allora e presentemente intravisti o supposti nell'assenza di radicamento istruttorio delle dichiarazioni di __________ e di conveniente eventuale contraddittorio con i numerosi testimoni già singolarmente interrogati, non certo nelle altre argomentazioni della Procuratrice pubblica: il rifiuto di __________ di essere interrogato dall'autorità penale svizzera perdurante la sua carcerazione estradizionale in __________ non significa che accetterà di rispondere una volta consegnato alle competenti autorità penali __________ ed in ogni modo per la sua perdurante privazione della libertà non si capisce come vi possa essere concreta possibilità di intrallazzo; neppure si vede bene come __________ possa influenzare i responsi delle pendenti rogatorie internazionali; in punto al non nominato corriere, risultano già essere stati raccolti sufficienti elementi da testimoni e dallo stesso accusato, che andranno (come alle indicazioni dei punti precedenti) formalizzati nell'istruttoria, in modo da evitare ritrattazioni e cambiamenti di versioni; l'acquisizione di tutti gli atti processuali italiani sfugge alle sfere di intervento di __________ e del pari per la documentazione bancaria, in gran parte già assicurata all'inchiesta;
pertanto si giustifica il mantenimento della carcerazione preventiva per quel tempo ragionevolmente necessario alle chiarificazioni dei verbali di __________ ed agli eventuali contraddittori, in collaborazione con il patrocinatore dell'accusato: si potrebbe osservare che in tal modo la privazione della libertà sofferta da quest'ultimo non è a lui imputabile e non deve farsene carico, ma (fermi restando i rilievi fatti in precedenza) bisogna tener conto di sicura complessità fattuale e personale del procedimento e del comprensibile intento della magistrata inquirente di assicurare il maggior numero di riscontri oggettivi ed esterni per meglio definire il quadro complessivo delle fattispecie, con il che si ha attenzione al principio di proporzionalità;
nei precedenti analoghi giudizi è stato lasciato in sospeso l'approfondimento del pericolo di fuga, avanzato dalla Procuratrice pubblica, dovendosi ricordare che i criteri determinanti per stabilire se esso sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e che l'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94; REP 1998 n. 103);
le ipotesi formulate dalla magistrata inquirente a favore di sicura scelta di latitanza non sono sprovviste di un certo fondamento di massima, ma si scontrano con altre evidenze quali permanenti forti legami famigliari in __________ (gli anziani ed egrotanti genitori), la contraddittorietà di ricongiungimento presso la dimora __________ di moglie e figlie da una parte e di attuazione di irreperibilità dall'altra, il serio pericolo di essere oggetto di vendetta da parte di compari mafiosi: resterà nelle possibilità della Procuratrice pubblica l'adozione di misure sostitutive a norma dell'art. 96 CPP quali il deposito dei documenti di legittimazione e il connesso divieto di lasciare il territorio svizzero;
per queste ragioni e per il rispetto del principio di proporzionalità, l'istanza di proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente e cioè per la durata di un mese e mezzo, con la presente decisione che vorrebbe essere l'ultima in materia (salvo nuove e sinora ignote emergenze): essa è esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG, e contrario) e suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di un mese e mezzo e cioè sino al 22 marzo 2003, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
__________
giudice Claudio Lepori