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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.12.2002 INC.2002.20708

December 24, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,512 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 207.2002.8 L                                                         Lugano, 24 dicembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 17 dicembre 2002 da

__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                           (patrocinato dall'avv.__________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 20/23 dicembre 2002 dalla Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà;

sentito verbalmente il patrocinatore dell'accusato istante, che si è confermato in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 9 aprile 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio.

Con decisione 20 giugno 2002 (inc. GIAR 207.2002.4), questo giudice aveva già respinto una sua prima istanza di libertà provvisoria, rilevando quanto segue sulla fattispecie:

Ricordato che __________ fu membro del consiglio di amministrazione e direttore della società di servizi nel campo fiduciario e commerciale __________ dal 7 giugno 1999 al 21 settembre 2001 e direttore della società di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria __________ dal 20 settembre 2001 al 5 marzo 2002, si ha che il procedimento in oggetto aveva preso avvio per la denuncia sporta nei confronti dell'accusato da parte di un cliente che ha lamentato grosse perdite su conti affidati al denunciato, il quale per contro gli aveva fatto avere estratti e situazioni rivelatesi appunto non corrispondenti alla realtà: per questa ed altre analoghe fattispecie sono in corso accertamenti contabili. All'inizio di aprile di quest'anno è poi giunta notizia al Ministero pubblico di rapporti tra __________ e pericolosi elementi di spicco di associazione mafiosa intesa al traffico di stupefacenti, con evidenza di importante movimento di Lire in contanti importate o fatte importare in __________ dall'accusato e qui cambiate in dollari USA oppure in Euro con successiva destinazione su altri conti anche all'estero: l'ammontare complessivo di questa ipotesi di riciclaggio corrisponde ad almeno 40 mio di fr., alcuni milioni dei quali distratti a proprio profitto dall'accusato stesso.

Successivamente con decisione 7 ottobre 2002 (inc. GIAR 207.2002.7), il carcere preventivo è stato prorogato sino all'8 febbraio 2003.

Le richiamate decisioni non sono state impugnate alla Camera dei ricorsi penali: alle stesse si può pertanto fare sostanziale riferimento.

2.

La nuova istanza, ora introdotta, è principalmente motivata con riferimenti alla difficile situazione famigliare dell'accusato, con il tragico decesso del fratello, le precarie condizioni di salute dei genitori e i disturbi depressivi lamentati dalle figlie, ritenuto che i bisogni istruttori "sono certamente limitati" ed essendo da escludere pericolo di collusione (per l'avvenuto arresto di correi), chiaramente quello di recidiva ed anche quello di fuga per le attuali condizioni dell'istante.

La Procuratrice pubblica si dice conscia delle conseguenze negative della permanenza in carcere di __________, anche per l'influsso di negative circostanze famigliari, ma preminenti motivi di interesse pubblico la conducono a formulare preavviso negativo all'istanza in discussione. Sono innanzitutto in corso contatti con Autorità straniere intesi ad approfondire i collegamenti delittuosi e sono state via via scoperte altre operazioni di deposito irregolari: è allora tuttora presente pericolo di collusione, che sarebbe messa in atto anche per migliorare la posizione dell'accusato nei confronti delle controparti da lui ingannate. Ed è pure sempre attuale il pericolo di fuga, non avendo più casa propria nel Ticino e la moglie, all'estero con le figlie, sembra tenere un tenore di vita che fa sospettare l'esistenza di fondi occulti.

__________ chiede l'accoglimento dell'istanza, ancora con riferimento allo stato di salute in particolare di suo padre, considerando inconsistenti gli argomenti fatti valere dalla magistrata inquirente.

3.

Le premesse in diritto sono note:

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Per la valutazione della situazione personale e processuale di __________, in ordine al mantenimento della carcerazione preventiva od alla sua liberazione, occorre premettere che i tempi di legge - specialmente a ridosso delle festività di fine dicembre - sono assai ristretti, tanto per le prese di posizione di parte, quanto per l'emanazione del giudizio, non essendo in particolare agevole l'esame di un incarto invero poderoso. In ogni modo l'art. 108 cpv. 2 CPP indica che la decisione di questo giudice va presa con nota a verbale e cioè senza specifici approfondimenti. Nel caso in esame poi si ha che è prossima la scadenza del termine prorogato della carcerazione preventiva (l'8 febbraio 2003): in caso di richiesta di nuova proroga, puntualmente motivata entro breve, da parte della Procuratrice pubblica, sarà meglio dato all'accusato di esprimersi ed al giudice di valutare e decidere.

Allora, ferma restando l'esistenza di importanti indizi di colpevolezza, non posti in forse con l'istanza in oggetto e comunque per ammessa materialità dei fatti, essendo da rinviare al giudizio di merito l'apprezzamento dell'aspetto soggettivo (v. decisione 7 ottobre 2002, consid. 4.1), presentemente il mantenimento della carcerazione preventiva trova giustificazione, per l'esame sommario consentito in questa sede, come ricordato sopra.

L'accusato ha definito "generici e fumosi" i bisogni dell'istruzione illustrati nel preavviso negativo, pur avendoli in precedenza considerati presenti ancorché "limitati". Di certo, nel preavviso negativo, mancano precisi riferimenti agli atti di indagine ancora da assumere: emerge comunque che vi sono nuovi passi in corso di esecuizone e da compiere, segnatamente attraverso assistenza internazionale, senza tema di pericolo di collusione, nell'interesse di una corretta raccolta delle prove, anche a garanzia delle ragioni della Difesa. __________ dovrà quindi essere confrontato con le risultanze acquisite ed interrogato dalla magistrata inquirente, anche per la chiarificazione dei verbali di polizia, alla presenza attiva del suo patrocinatore (e ciò dovrà avvenire senza indugio, apparendo ingiustificati i tempi trascorsi tra un interrogatorio e l'altro dinnanzi alla Procuratrice pubblica, né si tratta di sola costatazione della Difesa).

Come nei precedenti richiamati giudizi, l'eventualità di una fuga può rimanere tema sospeso. Le motivazioni in proposito della magistrata inquirente non appaiono sostanziate, con riferimento al tenore di vita della moglie dell'accusato ed all'ipotizzata disponibilità di risorse occulte (il "sembra" non è infatti argomento di rilievo): d'altro canto __________ ha altri importanti affetti in Ticino, turbati come sottolineato dalla Difesa, ma che purtroppo qui passano in secondo piano. E' quindi sufficiente l'evocato pericolo di collusione a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, ancora rispettosa della proporzionalità, situandosi nei termini valutati con la decisione di proroga del carcere preventivo del 7 ottobre 2002, ma ancora con fermo richiamo alla Procuratrice pubblica - nel senso accennato sopra - al dettato degli art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP, che vogliono celerità nell'agire quando l'accusato è privato della libertà personale.

5.

L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

                                                                              giudice Claudio Lepori