Incarto n. INC.2002.20706
Lugano 2 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 luglio 2002 dal
__________ rappr. da: __________
contro
contro la decisione 9 luglio 2002 della Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà, che ha rifiutato di liberare relazioni bancarie presso l'istituto reclamante nel procedimento penale pendente contro __________, per titolo di reati patrimoniali e documentali;
viste le osservazioni 5 agosto 2002 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
nei confronti di __________ è pendente procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, amministrazione indebita aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, per avere nelle sue attività di fiduciario malversato fondi di clienti e dirottato anche a proprio favore somme di denaro importate clandestinamente;
in questo contesto la Procuratrice pubblica ha emanato diversi ordini di perquisizione e di sequestro bancari, anche con divieto di dare informazione del provvedimento a terzi, tra i quali evidentemente e principalmente i titolari o comunque aventi diritto ai relativi conti e averi, in applicazione dell'art. 161 cpv. 7 CPP: per quanto qui concerne si tratta delle decisioni del 9 aprile 2002 (concernente relazioni dell'accusato__________: v. doc. C.1.5 dell'inc. MP __________), del 10 aprile 2002 (riguardante anche altri nominativi: v. doc. C.1.6) ed ancora del 10 aprile 2002 (concernente anche una serie di relazioni bancarie);
nessuno dei menzionati decreti venne impugnato: da una parte, il __________ si è via via eseguito e, dall'altra parte, la magistrata inquirente ha provveduto nel tempo a dissequestrare conti risultati indifferenti alle indagini;
con istanza 28 giugno 2002, il __________ ha chiesto la revoca dei sequestri, sostanzialmente in quanto, dato il tempo trascorso, il provvedimento più non trovava giustificazione, avverandosi irrispettoso del principio di proporzionalità: l'istanza è stata respinta dalla Procuratrice pubblica per le necessità istruttorie di chiarimento delle numerose transazioni finanziarie di __________, facendo presente la lacunosa e ritardata trasmissione delle chieste informazioni e il tempestivo dissequestro di relazioni avveratesi estranee al procedimento;
il reclamo in oggetto è diretto principalmente contro il mantenimento del sequestro e (implicitamente in subordine) contro il divieto di informare: mentre quest'ultimo provvedimento va applicato con prudenza al confronto con fattispecie particolarmente gravi, qui perlomeno da verificare, per i sequestri di carattere probatorio occorre dimostrazione di connessione con i reati inquisiti, ciò che non è qui il caso, per i numerosi conti oggetto dei contestati provvedimenti: la Procuratrice pubblica postula la reiezione del reclamo, in quanto esistono importanti ragioni di inchiesta riguardanti fattispecie di particolare gravità riferite a numerose movimentazioni di denaro di provenienza illecita, operate da __________, né per queste ragioni si tratta di sequestro esplorativo, ma di necessaria acquisizione di utile documentazione bancaria per il chiarimento del complesso delle malversazioni, con pieno rispetto quindi del principio di proporzionalità (conti e relazioni bancarie erano nelle disponibilità dell'accusato, con limitazione del contestato provvedimento a partire dal 1. agosto 2001 e via via rapidi dissequestri dopo i dovuti accertamenti, di contro alla parziale inadempienza della reclamante per la produzione della documentazione "a singhiozzo e spesso incompleta");
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);
rispetto alla decisione 9 luglio 2002 della Procuratrice pubblica che ha respinto l'istanza di dissequestro del 28 giugno 2002, il reclamo è tempestivo e prodotto da interessato legittimato, per cui sarebbe ricevibile in ordine (art. 280 ss. CPP): tuttavia esso non corrisponde a quanto postulato con la primitiva istanza, limitata alla revoca degli "ordini del 9 e del 10 aprile 2002 in quanto non concernono le relazioni di cui la documentazione è già stata trasmessa ed è in possesso, a tutt'oggi, del Ministero pubblico", con il che era perlomeno ammesso il perdurare del sequestro su quanto già acquisito, senza in proposito contestazione del divieto di informare, e se fosse vero che "la banca istante ha già messo a disposizione tutta la documentazione puntualmente richiesta dal PP", quella istanza nella citata formulazione e di riflesso il reclamo non avrebbero ragione d'essere, per la compiuta incontestata esecuzione degli ordini di sequestro;
di fatto non tutta la documentazione di relazioni e conti in qualsivoglia modo facenti capo a __________ è stata prodotta al Ministero pubblico, come evidenziato dalla Procuratrice pubblica nella decisione impugnata, che su questo punto non ha trovato smentita: anche per questo contesto pertanto vi è contraddizione tra l'affermata volontà di collaborazione e l'ammissione del mantenimento presso l'autorità inquirente di quanto già messo a disposizione (la totalità, secondo quanto è interpretabile dagli esposti della reclamante), con poca comprensibilità delle ragioni dell'impugnativa;
in ogni modo e semmai abbondanzialmente i contestati ordini di perquisizione e sequestro sono giustificati dalla concreta necessità di ricostruire tutte le movimentazioni operate da __________, avveratesi spesso sospette malversazioni a danno di clienti rispettivamente sospette transazioni di riciclaggio e connesso dirottamento di corrispondenti fondi: solo queste indagini consentono di arrivare ad un quadro istruttorio completo ed affidabile: il concorso di altre persone ed in particolare dei mandanti del riciclaggio rende anche giustificato il divieto di informare, indipendentemente da eventuali fughe di notizie;
dagli atti istruttori si ha la conferma del puntuale approccio della Procuratrice pubblica alle esigenze dell'istituto bancario, con relativamente rapido esame della documentazione e dissequestro di quanto avveratosi estraneo al procedimento: tutto questo e cioè i contenuti dei passi istruttori di verifica e le modalità di esame conducono a considerare rispettato il principio di proporzionalità;
di conseguenza, in quanto ricevibile, il reclamo è respinto con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di spese giudiziarie (art. 39 lett. F TG);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del __________.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso, entro dieci giorni dall'intimazione, alla Camera dei ricorsi penali.
4. Intimazione:
giudice Claudio Lepori