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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.01.2003 INC.2002.20702

January 2, 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,582 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. INC.2002.20702

Lugano 2 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudio Lepori

  Visto il reclamo presentato il 17 aprile 2002, presentato dalla

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro

contro l'ordine di perquisizione e sequestro con divieto di informare gli interessati emanato il 10 aprile 2002 dalla Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà nel procedimento pendente contro __________, __________ per titolo di appropriazione indebita e altri reati;

viste le osservazioni 29 aprile 2002 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto:

A.

Nei confronti di __________ è pendente procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, amministrazione indebita aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, per avere nelle sue attività di fiduciario malversato fondi di clienti e dirottato anche a proprio favore somme di denaro importate clandestinamente, rispettivamente - come all'ordine impugnato - per "reati commessi in danno di clienti che hanno conferito mandato di gestione del loro patrimonio alle società dove ha lavorato e da lui gestiti personalmente, nonché per avere compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da crimini commessi da terze persone".

In questo contesto la Procuratrice pubblica ha emanato diversi ordini di perquisizione e di sequestro bancari, anche con divieto di dare informazione del provvedimento a terzi, tra i quali evidentemente e principalmente i titolari o comunque aventi diritto ai relativi conti e averi, in applicazione dell'art. 161 cpv. 7 CPP: per quanto qui concerne si tratta della decisione del 10 aprile 2002, che cita espressamente, oltre all'accusato, altri nominativi di cittadini __________, per i quali è richiesta l'identificazione delle relazioni a partire dal 1. gennaio 1999, con il sequestro di ogni avere e la trasmissione della relativa documentazione. E si ricorda che lo stesso giorno la magistrata inquirente aveva disposto identico provvedimento nei confronti di "tutti gli istituti bancari del Cantone Ticino" né risultano in proposito impugnative, ma più o meno puntuale esecuzione, con successivi tempestivi dissequestri di quei conti risultati estranei al procedimento (v. in particolare gli atti sub C dell'inc. MP __________).

B.

L'istituto reclamante contesta unicamente il divieto di informare, che si rivela gravemente lesivo del diritto di essere sentito, per rapporto alla limitata possibilità di impugnativa riservata ad una banca, e che sarebbe proponibile solo al cospetto di preminenti motivi di interesse pubblico o di circostanze eccezionali, come a giurisprudenza e dottrina. Nel presente caso la Procuratrice pubblica ha formulato solo delle ipotesi di reato senza proporre un'accresciuta motivazione, voluta per l'eccepito divieto, per cui - in uno con la domanda preliminare di accesso agli atti e successiva facoltà di replica - nel merito viene postulato l'annullamento del divieto di informare gli interessati dell'emanazione del provvedimento di perquisizione e di sequestro, che potrà assumere efficacia solo alla sua crescita in giudicato nei confronti appunto di quegli interessati.

La Procuratrice pubblica, nel postulare la reiezione del reclamo, osserva preliminarmente che non vi sono parti lese da reato di riciclaggio, che vuole proteggere l'amministrazione della giustizia e non il patrimonio dei singoli: d'altro canto la Banca __________ non è parte al procedimento, per cui non può avere accesso agli atti, facoltà peraltro negata alle parti civili e parzialmente anche allo stesso accusato, data la particolarità della fattispecie inquisita. Per quanto concerne notizie sui contenuti del procedimento, è sufficiente che l'istituto reclamante - oltre alla conoscenza dei capi di imputazione mossi a __________ - sappia che "svariate relazioni bancarie, presso più banche svizzere, a suo nome [dell'accusato] e/o di clienti, sono state utilizzate anche per depositare e far transitare proventi illeciti di crimini commessi da terze persone all'estero, non si sa ancora con quale consapevolezza dei clienti stessi". Maggiori notizie sull'avvenuta perquisizione e sequestro potrebbero nuocere all'inchiesta e compromettere seriamente le indagini, consentendo agli interessati di intervenire su altri qui ignoti conti di collegamento, anche spostando beni destinati alla confisca. La Banca __________ dovrebbe inoltre rispettare l'art. 9 LRD, per cui "mal si comprende" che "cavilli sul divieto o meno di informare i clienti quando rischia di non ottemperare addirittura ad un suo obbligo legale di segnalazione".

e considerando

in diritto:

1.

In quanto diretto contro contenuti dell'ordine di perquisizione e sequestro il reclamo è tempestivo e prodotto da terzo con un interesse legittimo, per cui è ricevibile in ordine, secondo gli art. 280 e rel CPP. Limitato ad una disposizione del decreto 10 aprile 2002, quella appunto che fa divieto di informare, mentre non sono stati contestati perquisizione e sequestro come tali, non occorrerà entrare in discussione sulla loro pertinenza, peraltro data, come altrimenti già costatato da questo giudice.

Irricevibile è per contro la domanda di accesso agli atti, che avrebbe dovuto essere indirizzata in prima sede alla Procuratrice pubblica e poi semmai dedotta con reclamo in questa sede. Abbondanzialmente si annota che vanno condivise le obiezioni proposte dalla magistrata inquirente in proposito, anche poi per l'esito complessivo della presente impugnativa.

2.

L’art. 161 cpv. 7 CPP consente di ordinare al detentore dell’oggetto del sequestro di non rendere noto a quanti ne sono concretamente colpiti il provvedimento o le sue cause, “quando ciò sia richiesto da importanti ragioni di inchiesta”.

Questo istituto (v. decisione 5 aprile 1996 in re F.M., GIAR 1093.93.21, massimata in REP 1996 n. 109) è stato introdotto con la revisione totale del CPP entrata in vigore il 1. gennaio 1996, siccome derivato dalla corrispondente proposta del Messaggio dell’11 marzo 1987, che ne ha dato la seguente motivazione (pag. 144, ad art. 120 nota 6):

“ E’ stato osservato che la notizia dell’avvenuto sequestro può essere nociva all’inchiesta, in particolare quando si tratti del sequestro di atti bancari. Il cpv. 4 (N.d.R. recte cpv. 5) ha per fine di dare una base legale all’ordine che l’inquirente può dare di non render noto il sequestro. Questo disposto non può diventar regola; va applicato solo quando sussistano importanti ragioni e quindi quando la comunicazione del sequestro possa intralciare l’inchiesta.”

Evidentemente si tratta di una restrizione importante del diritto di essere sentito che si apparenta con le restrizioni nella compulsazione degli atti, cui può essere soggetto un accusato, rispettivamente con la facoltà di porre sotto controllo un’utenza telefonica senza preventiva informazione alla persona interessata. E allora (anche) questa limitazione del diritto di essere sentito deve essere giustificata da prevalenti motivi di interesse pubblico, con riferimento all’interesse-dovere dello Stato al perseguimento ed alla punizione di colpevoli di atti aventi rilevanza penale, ed in presenza di circostanze eccezionali. Occorre quindi che la fattispecie sia di particolare gravità affinché si possa imporre ad un terzo, come nel caso di specie la banca, di tacere nei confronti dell’interessato (qui neppure potenziale indagato), ed al contempo necessario che sussista un rischio di inquinamento probatorio o di fuga (si pensi al divieto di informare imposto ad una banca nel caso di un grosso trafficante di stupefacenti con relazioni bancarie che intenda prelevare danaro provento del traffico; od ancora al divieto formulato all’indirizzo della banca di informare di una perquisizione la moglie di malvivente attivamente ricercato).

3.

I contenuti del procedimento a carico di __________ rientrano sicuramente nella casistica accennata al considerando precedente, legittimando il contestato divieto.

Ricordato che l'ordine di perquisizione e sequestro, diretto alla Banca __________, e quelli simili concernenti altri istituti bancari sono giustificati dalla concreta necessità di ricostruire tutte le movimentazioni operate da __________, avveratesi spesso sospette malversazioni a danno di clienti rispettivamente sospette transazioni di riciclaggio e connesso dirottamento di corrispondenti fondi, si ha che quel contesto vede coinvolti - oltre a probabilmente ignara clientela dell'accusato - anche altri criminali, interessati ed attivi in particolare nel riciclaggio di denaro, con necessità allora di accurate indagini bancarie tale da consentire di arrivare ad un quadro istruttorio completo ed affidabile, anche seguendo i percorsi della criminosa movimentazione di capitali, ovviamente senza che i sospettati mandanti o cooperatori delle manovre di quel riciclaggio - non assicurati alla giustizia di questa sede ed i cui nominativi sono in parte conosciuti - possano vanificare di principio l'inchiesta, attraverso manovre collusive a più o meno ampio raggio, ma soprattutto impedire o rendere problematico il ricupero di importi di valenza criminale. Senza necessità di scendere in dettagli concreti, sottoposti in ogni modo a segreto istruttorio, le notizie sul genere di reato e sulle sue implicazioni pur scarne a disposizione della reclamante, danno per sufficientemente dimostrata l'eccezionalità delle circostanze e quindi la prevalenza dell'interesse pubblico, pur tralasciando di approfondire il dovere di rispetto dell'obbligo di informazione dell'intermediario finanziario, quale è una banca, di fronte al solo sospetto di riciclaggio, come imposto dell'art. 9 LRD.

Come già accennato in ingresso, si aggiunge abbondanzialmente che, nel giusto rispetto del principio di proporzionalità, la Procuratrice pubblica ha già dimostrato coerenza in concreto nei confronti di altri istituti bancari colpiti da analogo provvedimento coercitivo, procedendo ad esami senza indugi della documentazione bancaria via via sottopostale, con seguito di pronto dissequestro e contemporanea revoca del divieto di informare per quelle relazioni comprovatamente estranee al procedimento.

4

Il reclamo, in quanto ricevibile, è di conseguenza respinto con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali, in quanto riferita a materia connessa con il sequestro (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di spese giudiziarie (art. 39 lett. F TG).

Per i quali motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della Banca__________.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso, entro dieci giorni dall'intimazione, alla Camera dei ricorsi penali.

4.      Intimazione:

                                                                                 giudice Claudio Lepori

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