N. 180.2002.2 L Lugano, 8 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria personalmente presentata il 29 marzo / 2 aprile 2002 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 3/4 aprile 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
preso atto della comunicazione 8 aprile 2002 dell'avv. __________ di ritiro dell'istanza in oggetto, anche a nome del proprio assistito, che da parte sua nulla ha qui significato nel termine assegnatogli;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ è stato arrestato il 28 marzo 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, essendo risultato fornitore di eroina e cocaina come a chiamate di correo e ad emergenze di conversazioni telefoniche;
- l'accusato, anche all'udienza di conferma dell'arresto del 29 marzo 2002, ha negato qualsiasi suo coinvolgimento e quindi, lo stesso giorno, ha presentato istanza di libertà provvisoria, protestandosi innocente ed avanzando di "non essere giudicato in modo corretto", senza altre specificazioni in proposito;
- nell'esprimere preavviso negativo, il Procuratore pubblico illustra i convergenti concreti indizi di colpevolezza, con necessità di chiarimenti senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove: ed a verbale di polizia del 4 aprile 2002 __________ in effetti ha ammesso sua partecipazione a traffici di eroina e cocaina, che va comunque ancora approfondita;
- come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione e dell'inquinamento delle prove;
- in presenza di istanza introdotta personalmente dall'accusato e non dallo stesso formalmente ritirata, si entra succintamente nel merito, per concludere a conferma della carcerazione preventiva, del tutto proporzionata alla fattispecie da indagare, a breve tempo dalla privazione della libertà: infatti, dalle concorrenti emergenze che hanno condotto all'arresto di __________, e dalle sue recenti ammissioni, si hanno concreti indizi di colpevolezza per non trascurabile coinvolgimento in traffici di stupefacenti e non contempo necessità di completare l'assetto probatorio senza possibilità di collusione con terzi compartecipi;
- l’istanza è quindi respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- __________, Carceri pretoriali di Mendrisio;
avv. __________
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'inc. 2229.2002 di ritorno).
giudice __________