N. 178.2002.1 L Lugano, 16 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 marzo 2002 dalla
__________
(patrocinata dall'avv. __________)
contro l'ordine di perquisizione di relazioni bancarie riferibili a __________, con divieto di informare terzi del provvedimento, emanato il 20 marzo 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
preso atto della comunicazione 15 aprile 2002 della reclamante di ritiro del reclamo, in quanto da lei formulato, il Procuratore pubblico avendo revocato il divieto di informazione, come confermato dalle osservazioni 15 aprile 2002 dello stesso magistrato;
considerato conseguentemente che il reclamo è divenuto privo di oggetto, per cui va stralciato dai ruoli senza carico di spese giudiziarie;
visti gli art. 158 ss. e 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per la reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'inc. 8914/2001 di ritorno).
giudice __________