N. 68.2001.2 L Lugano, 6 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 febbraio 2001 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 18 febbraio 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato accesso ad atti istruttori nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di coazione ed altri reati;
viste le osservazioni 26 febbraio 2001 del magistrato inquirente, preannuncianti trasmissione degli atti richiesti;
preso atto della comunicazione 5 marzo 2001 del patrocinatore del reclamante, che conferma ricevuta degli attesi verbali, per cui vi è da ritenere che "il reclamo abbia ora perso di interesse";
osservato che in effetti il gravame è divenuto privo di oggetto, per cui va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;
visti gli art. 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
- Procuratore pubblico avv. __________, sede.
giudice __________