N. 653.2001.1 L Lugano, 30 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 novembre 2001 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 20 novembre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha dissequestrato la pistola militare SIG del reclamante, mettendola a disposizione dell'Arsenale cantonale di Bellinzona;
viste le osservazioni 11 dicembre 2001 del magistrato requirente, dalle quali risulta, che in pari data egli ha comunicato al patrocinatore del reclamante la possibilità di ritirare l'arma, dopo segnalazione dell'Arsenale cantonale di inabilità a tenerla in deposito, essendo "di fatto proprietà del già ufficiale dell'Esercito svizzero I ten __________ ";
costatato di conseguenza che il reclamo è divenuto privo di oggetto, per cui come tale va stralciato dai ruoli, senza dovere di esaminarne la ricevibilità;
richiamati gli art. 161 ss. e 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto DAP 2091/2001 di ritorno).
giudice __________