Incarto n. 2001.59105
Lugano 16 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
Sedente per statuire sul reclamo del 23/24 dicembre 2002 presentato da
__________, (rapp. dall'Avv. __________)
Contro
la decisione del PP __________, datata 17 dicembre 2002, indirizzata alla Banca __________, succursale di __________, nel procedimento contro __________ per reati patrimoniali (inc. MP __________);
viste le osservazioni del 30 dicembre 2002 della Banca __________ e quelle del 7 gennaio 2003 del Procuratore pubblico;
visto l'incarto __________ (in particolare i verbali del MP e della polizia, nonché la documentazione bancaria);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- nei confronti di __________, a seguito di promozione d'accusa del 30 ottobre 2001 (cfr. Doc. _, inc. GIAR __________), è pendente un'istruttoria formale per vari reati patrimoniali (artt. 138, 146, 156, 158, 251, 253 CP) e violazione dei doveri d'assistenza e d'educazione (art. 219 CP), tutti presunti commessi a danno del giovane __________;
- nell'ambito dell'istruttoria in questione, il Procuratore pubblico ha notificato alla Banca __________, a valere anche per succursali, filiali e consociate, l'ordine qui impugnato, volto all'identificazione dei libretti __________ e __________, nonché di ogni altro (al portatore o nominativo) aperto o intestato all'indagato o a sua moglie, ed al blocco/sequestro di relativi eventuali attivi (doc. _ allegato al Ricorso 23.12.20029).
Contro l'ordine menzionato, la difesa di __________ ha inoltrato ricorso, sostenendo che l'accusato é già stato interrogato dalla polizia in merito ai libretti n. __________ e __________ ed ha precisato che si tratta di libretti di risparmio da lui donati alla figlia, rispettivamente al fratello. Afferma, inoltre, che né __________ né la moglie "dovrebbero ancora avere beni propri presso la Banca __________ " e chiede conferma di questa "constatazione" (Reclamo 23.12.2002, punto 3). Il reclamo chiede, ulteriormente ed in conclusione, che l'ordine impugnato sia dichiarato irricevibile, proprio perché non vi sarebbero più beni dell'accusato presso la Banca __________;
- il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni, afferma che le "conferme" chieste dallo stesso ricorrente possono venire solo dalla Banca __________, con la risposta (esecuzione) all'ordine impugnato. In particolare, ciò vale, secondo il Procuratore pubblico, per i due libretti identificati nel loro numero e che l'accusato riconduce a figlia e fratello. Da ultimo,sempre secondo il magistrato, __________ non sarebbe legittimato al reclamo se, come egli stesso afferma, non ha titolarità né disponibilità dei due libretti citati;
- la Banca __________ (destinataria dell'ordine ma anche parte civile), con osservazioni del 30.12.2002, afferma che tutte le relazioni in essere intestate a __________ o alla moglie, sono già state oggetto di comunicazione. Quanto ai libretti al portatore, sempre secondo l'istituto di credito, è chi ne ha il possesso fisico che deve essere considerato "titolare" ed una ricerca può essere effettuata solo a partire dal numero del libretto;
- per un disguido di comunicazione il reclamo non è stato intimato alla parte civile __________, di ciò ci si è resi conto solo in caso di redazione della decisione. Visto l'esito del reclamo si è ritenuto, per celerità di non rimediare a ciò si limiterà all'intimazione della decisione;
- il reclamo, presentato dall'indagato (quindi da persona legittimata - artt. 57 e 280 cpv. 2 CPP), è tempestivo.
In diritto, si ricorda che:
"L’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).
Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS
(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS).
Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).
Pacifico che anche il sequestro del provento di reato acquisito da un terzo (art. 59 cifra 1 cpv. 2), così come quello ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP) debbono rispettare i principi menzionati con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è, nel secondo caso, l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato/accusato."
(per tutte: Sentenza 23.05.2001 in re R. e P., GIAR 165.2001.1)
Nel caso in esame, il reclamante non contesta l'esistenza di seri indizi di reato (per i quali si può rinviare, per quanto qui necessario, agli accertamenti effettuati nella decisione del 20 dicembre 2001 che negava la libertà provvisoria a __________ - GIAR __________, considerando 2), ma sostiene di non essere possessore dei libretti identificati con i numeri indicati, come avrebbe detto alla polizia in sede d'interrogatorio, e di non aver più beni presso la Banca __________ (chiedendo, contraddittoriamente, sia la conferma di tale fatto - che come correttamente indicato dal Procurator pubblico non può che venire dall'istituto di creditosia l'irricevibilità della richiesta del PP alla banca).
Del verbale di polizia cui allude il reclamante, questo giudice non ha trovato traccia nel classatore di verbali agli atti d'inchiesta. Per scrupolo è stato informalmente interpellato il commissario __________, che però non ricorda (meglio tende ad escludere) verbali in cui si sarebbe parlato dei libretti in questione. Sia come sia, il verbale non è stato reperito, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione che permetta diindividuarlo in qualche modo ed il magistrato inquirente neppure ne parla. Comunque, dalla documentazione agli atti d'inchiesta risulta quanto segue:
- un documento della Banca __________, recante timbro con il no __________ e la data 22.05.00, fa stato dell'apertura di un nuovo libretto al portatore e del contestuale versamento di FRS 50'000.- su tale libretto (no. __________);
- un secondo documento della Banca __________, recante timbro __________… (terza cifra non leggibile per correzione manuale) e la data 22.05.00, relativo alla dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del formulario A, indica chiaramente che il contraente del "conto" __________ è __________;
- un terzo documento della Banca __________ (timbro no. __________ del 13.06. 00), concerne il versamento di FRS 90'000.- sul libretto __________ il giorno 13.06.00 (saldo FRS 100'000.-).
I due documenti indicanti i versamenti recano analoga firma che pare essere quella dell'accusato. Tutti i documenti menzionati si trovano nella documentazione bancaria riordinata dall'EFIN (classatore n._).
Sempre nella documentazione bancaria riordinata dall'EFIN (classatore 9) sono reperibili due fiches di prelevamento dalla relazione __________, di pertienza __________, per gli importi di FRS 70'000.il 22.05.00 e FRS 90'000.- il13.6.00. I prelevamenti in questione recano la firma (convenzionale) dell'accusato, che l'ha riconosciuta (cfr. verbale PS 4.01.2002, p. 4 e 5, in particolare).
Alla luce degli elementi appena indicati, l'ipotesi che sia stato l'accusato ad aprire i libretti in questione e ad alimentarli con provento di reato è fondata su elementi concreti. La documentazione relativa ai libretti, nonché il credito verso la banca che gli stessi incorporano, costituiscono certamente elementi importanti per l'istruzione, sia a fini probatori che a fini confiscatori. Questa conclusione non è minimamente modificata dall'eventuale donazione (comunque allo stato non accertata - cfr. ad es. Verbale PS __________, 4.12.2001) a favore della figlia, rispettivamente del fratello, e ciò sia per quanto concerne l'aspetto probatorio sia per quello confiscatorio (art.59 cifra 1 cpv. 2 CP, rispettivamente 59 cifra 2 CP). Si ricorda che sono confiscabili anche i crediti, quindi anche quelli constatati da un libretto (FF 1993 III p.217; D. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancarie suisse, 2000, p. 246 ss).
Da tutto quanto sopra deriva legittimità dell'ordine impugnato, anche dal profilo della proporzionalità, per quanto concerne i pluricitati libretti (ancorché le motivazioni contenute nell'ordine, e nelle osservazioni, siano al limite dell'ammissibilità ed individuate da questo giudice quasi casualmente più per i richiami ad atti d'inchiesta contenuti nel reclamo, reclamo nel quale, peraltro, nulla è detto quo alle carenze di motivazione, forse perché gli elementi alla base dell'ordine erano noti al reclamante che ha ritenuto di concentrarsi su altri aspetti; resta ilfatto che debbano essere portati a conoscenza anche delle autorità chiamate ad esprimersi sulla fondatezza delle decisioni).
È pure legittimo e proporzionato (oltre che conforme a quanto sembra chiedere lo stesso reclamante), verificare se presso lo stesso istituto l'accusato non abbia aperto altre relazioni sotto forma di libretti di deposito/risparmio. Che poi l'istituto di credito sia in grado di rispondere in modo esaustivo oppure solo parziale, rispettivamente solo se vengono forniti determinati dati (cfr.osservazioni __________ 30.12.2002), é altra questione che non concerne il reclamo oggetto della presente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 138, 146, 156, 158, 251, 253, 219, 58, 59 CP, 161, 57, 280 e 284 CPP, ed ogni altra norma applicabile,
decide: 1. Il reclamo 23/24 dicembre 2002 presentato da __________ contro l'ordine di perquisizione e sequestro datato 17 dicembre 2002, è respinto.
2. La tassa di giustizia di FRS 150.-- e le spese, fissate in FRS 50.--, sono a carico del reclamane.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l'accusato __________;
- Banca __________;
- avv. __________, per sé e per la parte civile __________;
- Procuratrice pubblica __________.
giudice __________