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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.08.2002 INC.2001.58205

August 20, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,553 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 582.2001.5 M                                                        Lugano, 20 agosto 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 9 agosto 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano

e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 23 ottobre 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

____________,       

(difeso di fiducia dallo studio legale avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;

assegnato all’accusato, con ordinanza 9 agosto 2002, un termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza di proroga, e preso atto che con scritto 9 agosto 2002, l’accusato ha comunicato di non avere osservazioni;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________/BA/mg;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-        ____________ è stato tratto in arresto in data 24 ottobre 2001, in quanto sospetto autore di abusi sessuali ai danni dei figli suoi e della sua precedente convivente (v. rapporto d'arresto, inc. Giar 582.2001.1, doc. 2). Il giorno successivo questo giudice ha confermato l'arresto, con contestuale intimazione della promozione dell'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento, violazione del dovere di assistenza o educazione (v. inc. Giar citato, doc. 3 rispettivamente doc. 1; come qui, verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. A; decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. A);

l'inchiesta ha preso avvio il mese di giugno 2001, quando l'accusato si è presentato spontaneamente al Procuratore Pubblico per denunciare abusi sessuali da lui medesimo commessi ai danni della figlia della sua precedente compagna (inc. MP doc. 1.1). Successivi atti istruttori, segnatamente l'audizione di testi e della madre della presunta vittima, hanno fatto nascere il sospetto che gli abusi potessero essersi prodotti in numero maggiore e nei confronti di più vittime (come qui, verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. B; decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. A);

un’istanza di libertà provvisoria 9/12 novembre 2001 – sospesa su richiesta dell’accusato istante (inc. Giar 582.2001.2, allegata al doc. 3) – è stata respinta con decisione 23 novembre 2001 (inc. Giar 582.2001.2 doc. 6) per il sussistere di marcato pericolo di inquinamento delle prove, in particolare collusione (loc. cit., consid. 3), e per serio pericolo di recidiva (loc. cit., consid. 4). Una seconda istanza di libertà provvisoria 17 dicembre 2001 (inc. Giar 582.2001.3, doc. 3) è stata ritirata dall’accusato in sede di udienza 21 dicembre 2001 (inc. Giar cit., doc. 7 e 8)(come qui, decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. B);

con la già più volte citata decisione 19 aprile 2002, la detenzione preventiva cui è astretto ____________ è stata prorogata una prima volta di quattro mesi, in considerazione essenzialmente di serio e concreto pericolo di recidiva (loc. cit., consid. 5) ed al fine di completare l’istruzione formale (loc. cit., consid. 4);

nell’imminenza della scadenza della prima proroga, con l’istanza qui discussa il Procuratore Pubblico chiede una nuova proroga di altri due mesi (istanza 9 agosto 2002, inc. Giar 582.2001.5 doc. 1, p. 4). Motiva la sua richiesta con il perdurare degli indizi di colpevolezza, con la possibilità che si debba procedere a nuovi interrogatori delle vittime, dei periti e consulenti di parte, ma soprattutto (e nuovamente) con il riconfermato pericolo di recidiva (loc. cit., p. 3);

l’accusato non ha presentato osservazioni, limitandosi a trasmettere copia dello scritto da lui inviato al magistrato inquirente in data 6 agosto 2002, e nel quale dichiara di non opporsi alla proroga postulata (scritto 9 agosto 2002 ed allegato, inc. Giar 582.2001.5 doc. 4);

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di espressa adesione da parte dell’accusato;

si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni menzionate supra (decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. 2; decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 3), anche per evitare dettagliati approfondimenti su un tema di competenza della Corte di merito. Sia unicamente menzionato che la credibilità delle vittime, già ammessa quattro mesi orsono, appare oggi ulteriormente accresciuta dalla perizia di credibilità 20 luglio 2002 stilata dalla dott.ssa __________ (all’inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.2, capitoli “considerazioni conclusive” e “risposte ai quesiti”, spec. 1 e 2);

anche per l’ammissione del pericolo di recidiva può essere fatto rinvio alla prima decisione di proroga della sua carcerazione (v. decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 5c). Infatti, le perplessità sollevate dall’accusato in quella occasione nei confronti della perizia psichiatrica, concretizzatesi nella perizia di parte 1° luglio 2002 della dr.ssa __________ (allegata all’istanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.3), sono state approfonditamente discusse a verbale MP 16 luglio 2002 (allegato all’istanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.4) con lo psicoterapeuta dr. __________, autore dei test per conto del perito giudiziario, senza che sia emersa traccia evidente e liquida di inattendibilità dei test medesimi, dunque di riflesso della perizia psichiatrica;

va poi ammessa (anche perché rimasta incontestata) l’esistenza di ulteriori passi istruttori da compiere, segnatamente – su richiesta dell’accusato medesimo – l’audizione del perito giudiziario dr. ____________ e del perito di parte dr.ssa __________, nonché l’interrogatorio finale di ____________, ai quali dovranno seguire i passi formali del deposito degli atti, dell’assunzione di eventuali altre prove, ed infine della chiusura formale. Si esprime tale constatazione, comunque, a titolo del tutto abbondanziale, dato che il motivo principale per il rifiuto della rimessa in libertà provvisoria dell’accusato risiede principalmente nel già discusso pericolo di recidiva (v., come qui, già decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 6b);

il carcere preventivo sinora patito da ____________, considerato in termini assoluti, non può più certo essere definito breve; ma la carcerazione preventiva complessiva, prospettabile sulla scorta dell’istanza qui discussa, appare nondimeno ancora rispettosa del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti, ottimisticamente quantificata in due mesi. Va inoltre constatato che l’inchiesta procede a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata – due mesi (v. istanza, cit., p. 4) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide :

1.   L’istanza 9 agosto 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto ____________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 23 ottobre 2002 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’accusato;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, con lo scritto 9 agosto 2002 dell’accusato, e l’inc. MP __________/BA/mg di ritorno;

-           Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

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