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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.04.2002 INC.2001.58204

April 19, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,902 words·~15 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 582.2001.4 M                                                        Lugano, 19 aprile 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 15 aprile 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano

e volta ad ottenere la proroga di quattro mesi, ovvero sino al 23 agosto 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

___________,         

(difeso di fiducia dallo studio legale avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;

assegnato all’accusato, con ordinanza 15 aprile 2002, un termine scadente il 19 aprile 2002, ore 09.00, per presentare eventuali osservazioni all’istanza di proroga, e letto l’allegato 17/18 aprile 2002;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 4247/2001/BA/mg;

ritenuto

in fatto:

A.

___________ è stato tratto in arresto in data 24 ottobre 2001, in quanto sospetto autore di abusi sessuali ai danni dei figli suoi e della sua precedente convivente (v. rapporto d'arresto, inc. Giar 582.2001.1, doc. 2). Il giorno successivo questo giudice ha confermato l'arresto, con contestuale intimazione della promozione dell'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento, violazione del dovere di assistenza o educazione (v. inc. Giar citato, doc. 3 rispettivamente doc. 1; come qui, verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. A).

L'inchiesta ha preso avvio lo scorso mese di giugno, quando l'accusato si è presentato spontaneamente al Procuratore Pubblico per denunciare abusi sessuali da lui medesimo commessi ai danni della figlia della sua precedente compagna (inc. MP. doc. 1.1). Successivi atti istruttori, segnatamente l'audizione di testi e della madre della presunta vittima, hanno fatto nascere il sospetto che gli abusi potessero essersi prodotti in numero maggiore e nei confronti di più vittime (come qui, verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. B).

B.

Un’istanza di libertà provvisoria 9/12 novembre 2001 – sospesa su richiesta dell’accusato istante (inc. Giar 582.2001.2, allegata al doc. 3) – è stata respinta con decisione 23 novembre 2001 (inc. Giar 582.2001.2 doc. 6) per il sussistere di marcato pericolo di inquinamento delle prove, in particolare collusione (loc. cit., consid. 3), e per serio pericolo di recidiva (loc. cit., consid. 4).

Una seconda istanza di libertà provvisoria 17 dicembre 2001 (inc. Giar 582.2001.3, doc. 3) è stata ritirata dall’accusato in sede di udienza 21 dicembre 2001 (inc. Giar cit., doc. 7 e 8).

C.

L’istanza di proroga qui in esame (inc. Giar 582.2001.4 doc. 1), riassunti gli indizi di reato che derivano essenzialmente dalle deposizioni raccolte a fatica dai bambini (loc. cit., p. 2-3) e dall’esame proctologico (loc. cit., p. 3), ripropone – a valere quali motivi per l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva di ___________ – i pericoli di collusione e di recidiva.

Il pericolo di collusione, già ammesso precedentemente da questo giudice, sarebbe particolarmente sentito poiché nel frattempo è stata commissionata una perizia di credibilità delle presunte vittime, il cui esito potrebbe essere seriamente compromesso da “comportamenti inappropriati” (loc. cit., p. 4) che dovesse assumere l’accusato. Il pericolo di recidiva, pure già ammesso in occasione della citata decisione sull’istanza di libertà provvisoria (cit., consid. 4), sarebbe stato confermato dal perito psichiatra (istanza, cit., p. 4).

Sussisterebbero inoltre ancora esigenze istruttorie, segnatamente la seconda audizione di ___________ (terza, se si considerano separatamente le due audizioni del 9 e del 12 novembre 2001, inc. MP doc. 3.2 e 3.3) ed un nuovo tentativo di sentire ___________, il più giovane fra le presunte vittime, apparentemente particolarmente refrattario ad esprimersi su quanto subito (descritto da due delle altre presunte vittime).

D.

___________, da parte sua, in sede di osservazioni 17/18 aprile 2002 (inc. Giar 582.2002.4 doc. 3) si diffonde essenzialmente in critiche sulla valenza formale del rapporto proctologico, e di contenuto sulla perizia psichiatrica effettuata sull’accusato (loc. cit., p. 2). Per quanto attiene ai requisiti della propria detenzione preventiva in senso stretto, ___________ contesta la fondatezza del pericolo di recidiva attribuitogli, che sarebbe la conseguenza della mancata considerazione, da parte del perito, di “aspetti oggettivi quali l’autodenuncia dell’accusato o l’audizione di un ragazzo che nega ogni comportamento anomalo dell’accusato in presenza di altri ragazzini nudi” (osservazioni, cit., p. 2). Sostanzialmente, le conclusioni della perizia non attesterebbero un pericolo di recidiva sufficientemente concreto, e dunque compatibile con dottrina e giurisprudenza (ibid.). Contestato anche un atteggiamento negatorio da parte sua (ibid.), l’accusato conclude dichiarandosi disposto ad accettare una proroga della propria carcerazione, tuttavia di durata inferiore a quanto prospettato dal Procuratore Pubblico: una volta rassegnata la perizia di credibilità sulle presunte vittime, a fine giugno, i bisogni dell’istruttoria verrebbero meno, e con essi pure la legittimità e la proporzionalità della carcerazione preventiva (loc. cit., p. 3).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

La legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato.

2.

Si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ___________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

3.

a)        In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, va premesso che sin dal momento dell’arresto l’accusato nega con veemenza ogni e qualsiasi attenzione sessuale nei confronti dei tre maschietti (v. verbali MP 24 ottobre 2001, inc. MP doc. 1.2 p. 1 s.; 13 novembre 2001, inc. MP doc. 1.3, p. 1.3; 20 novembre 2001, inc. MP doc. 1.4, passim; 18 dicembre 2001, inc. MP s.n., p. 2; come l’accusato possa negare [v. osservazioni, cit., p. 2 in fine] di negare – con buona pace per l’inevitabile gioco di parole –, appare sinceramente incomprensibile). Di questi ultimi, tuttavia, due – ___________ (audizioni del 9 e del 12 novembre 2001, cit.) e ___________ (audizioni videoregistrate 9 novembre e 14 dicembre 2001, agli atti MP in videocassetta) – hanno ripetutamente confermato agli inquirenti quanto già detto alla mamma ed alla pedagogista che li segue (v. rispettivi verbali MP, agli atti MP doc. 2.4 ss.), ovvero che ___________ li aveva ripetutamente toccati sui genitali, uno di loro precisando altresì che l’accusato l’aveva baciato nelle parti intime, e si era fatto a sua volta toccare il pene. Ancora ___________ ed ___________ confermano che l’accusato avrebbe commesso atti simili anche nei confronti del terzo bambino ___________, che non ha ancora potuto essere sentito.

b)        Non è notoriamente compito di questo giudice esprimersi definitivamente sulla colpevolezza dell’accusato. In proposito, deve bastare un esame a prima vista, in base a criteri di mera verosimiglianza, sia perché questo giudice si pronuncia di regola ad inchiesta non ancora completata (sicché nuovi elementi di giudizio potrebbero aggiungersi), sia per non pregiudicare l’esame sul fondo da parte della Corte di merito. Ma a livello di pura verosimiglianza, non si può qui che richiamare le considerazioni proposte già in occasione della precedente istanza di libertà provvisoria: “vi è in primo luogo l'autodenuncia per i fatti commessi ai danni di I. (inc. MP doc. 1), confermata in termini equivalenti dalla bambina (inc. MP doc. 6). Per quanto riguarda i presunti abusi commessi ai danni dei bambini maschi, va detto che le dichiarazioni delle vittime appaiono coerenti nel tempo (___________, ad esempio, si è espresso in termini univoci di fronte alla pedagogista, alla mamma e al Magistrato dei minorenni, v. inc. MP doc. 7, 9 e verbale 9 novembre 2001, s. n.) e nel contenuto, anche se raffrontate le une con le altre (si vedano ad esempio il già citato verbale di ___________ e le dichiarazioni 19 novembre 2001 di ___________, all'incarto MP in videocassetta; sulle dichiarazioni di ___________, v. anche i verbali Messi 16 e 19 novembre 2001, agli atti MP s.n.)” (come qui, verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. 2).

c)         Rispetto a quanto scritto cinque mesi orsono, la valutazione dei fatti testé riproposta appare corroborata non solo dalle nuove audizioni delle presunte vittime esperite nel frattempo (I., 19 febbraio 2002 [nella quale occasione racconta ulteriori episodi]; ___________, 12 dicembre 2001; ___________, 14 dicembre 2001), ma anche dall’esame proctologico (che dà atto di “abuso probabile” nella zona anale di ___________, e di “abuso possibile” nella medesima zona di ___________, v. istanza, cit., p. 3; rapporto 20 dicembre 2001 dello specialista, all’inc. MP s.n., p. 9-10), e soprattutto dalla perizia psichiatrica 11 marzo 2002 esperita sull’accusato, cui viene attestata “parafilia”, e che viene detto incapace di tenere sotto controllo il proprio agire (v. istanza, cit., p. 3; perizia psichiatrica cit., all’inc. MP s.n., p. 28 e 30 ss.), con conseguente pericolo di recidiva (v. perizia, psichiatrica, cit., ad 4 p. 32). In questo contesto, le conclusioni della perizia concorrono a rendere ovviamente più credibili le accuse delle presunte vittime che non l’assoluta innocenza protestata dall’accusato medesimo.

4.

a)        Chiare e pacifiche sono le esigenze istruttorie ancora da evadere, consistenti essenzialmente nella completazione delle audizioni delle vittime – audizioni, come rettamente rileva l’accusa (istanza, loc. cit.), più delicate in quanto riguardanti vittime minorenni o addirittura bambini – ed alla completazione della perizia di credibilità delle stesse vittime. Inoltre, queste ultime risultanze dovranno essere ulteriormente prospettate all’accusato, senza che sussista già oggi la possibilità di anticipatamente valutare se da questi prossimi passi istruttori sgorgherà la necessità di procedere all’assunzione di ulteriori prove. Senza dimenticare che per la completazione dell’istruttoria dovranno seguire gli inevitabili passi formali del deposito degli atti e della chiusura.

b)        Quando ritiene di dover porre un limite alla sua carcerazione preventiva in concomitanza con la consegna della perizia di credibilità sui bambini, l’accusato sembra effettivamente non considerare l’eventualità che l’ulteriore prosieguo dell’inchiesta nei suoi confronti possa comportare l’assunzione di mezzi di prova ancora passibili di soffrire sotto manovre collusive da parte sua: ad esempio le esplicitamente preannunciate “perizia di parte e quella successiva di approfondimento della perizia giudiziaria” (osservazioni, cit., p. 2) potrebbero senz’altro soffrire una grave relativizzazione della loro forza probatoria se l’accusato avesse la possibilità di contattare le presunte vittime e/o la sua già compagna.

c)         Se ne può pertanto concludere che continuano a sussistere esigenze istruttorie impossibili da soddisfare con l’imputato in libertà provvisoria, e dunque tali da non permettere la sua anticipata messa in libertà. Né è possibile, a questo stadio dell’istruttoria, decidere sin d’ora in modo vincolante se a fine giugno, rassegnata la perizia di credibilità sulle presunte vittime, esigenze di tal genere continueranno a sussistere.

5.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        Già cinque mesi orsono, in occasione della prima istanza di libertà provvisoria discussa, si ammetteva – sulla scorta delle coerenti dichiarazioni delle presunte vittime e di un primo parere del perito psichiatra – l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva, oltretutto “connaturato con il genere di reati qui in discussione” (decisione 23 novembre 2001, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6, consid. 4a). Ora, il Procuratore Pubblico lo ribadisce, ed il perito psichiatra lo attesta formalmente (v. perizia dr. __________ 11 marzo 2002, all’inc. MP s.n., part. p. 23 s. [test psicometrici] e p. 28, 30 ss. [part. risposta alla domanda 4]).

c)         Le critiche che l’accusato solleva nei confronti della perizia sono di dubbio peso nella sostanza, e fuori luogo nell’ottica del momento processuale. Per quanto attiene alle critiche di natura sostanziale, in particolare l’asserita mancata considerazione, da parte del perito, di elementi a favore dell’accusato, quali l’autodenuncia o la testimonianza di un “ragazzo che nega ogni comportamento anomalo dell’accusato in presenza di altri ragazzini nudi” (osservazioni, cit., p. 2), vanno dette due cose: in primo luogo, mal si comprende in base a quali regole della logica il mancato compimento, in una determinata circostanza, di atti punibili possa escludere il compimento di tali atti in altre occasioni. Sarebbe come dire che il ladro pluricondannato per furto può essere considerato recidivo unicamente se abbia rubato ogni qual volta gli si sia presentata l’occasione. Più a monte, vale la pena di ricordare che seppur la perizia è un elemento di prova come gli altri, e dunque sottostà al libero apprezzamento del magistrato, quest’ultimo può disattenderne le conclusioni soltanto “wenn wirklich gewichtige zuverlässig begründete Tatsachen oder Indizien deren Überzeugungskraft ernstlich erschüttern” (DTF 101 IV 130, citato secondo Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 8 ad art. 13 CPS, con ulteriori rinvii). E se quanto detto vale per il giudice di merito, perché lo scrivente giudice – che decide in base a mera verosimiglianza – si distanzi da una perizia psichiatrica, si deve esigere che le perplessità e obiezioni sollevate dalla medesima siano ancora più plateali e di immediata constatazione. Quelle riportate da ___________, persona – a giudicare dagli atti – sprovvista di conoscenze specialistiche in tema di psichiatria, non soddisfano certo questi criteri. Resta ovviamente impregiudicata la facoltà, per la Corte di merito, di valutare diversamente le obiezioni dell’accusato, e semmai di discostarsi dalla perizia agli atti.

d)        Ne discende, in conclusione, che a carico di ___________ deve essere ritenuto serio e concreto pericolo di recidiva, a valere quale principale motivo per il rifiuto della sua rimessa in libertà provvisoria.

6.

a)        Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l'inchiesta – di per sé delicata per il genere di reati ipotizzati nonché per il coinvolgimento di vittime minorenni, e resa ulteriormente difficile dall'atteggiamento negatorio dell'accusato – sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto, considerato in termini assoluti, non può più certo essere definito breve; ma la carcerazione preventiva complessiva, prospettabile sulla scorta dell’istanza qui discussa, appare nondimeno ancora rispettosa del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti, ragionevolmente quantificata in quattro mesi – ovvero nemmeno due mesi oltre il termine previsto per la consegna della perizia di credibilità (fine giugno).

b)        Come già detto supra (consid. 4b e 4c), la pretesa limitazione della proroga al tempo necessario per la stesura della perizia di credibilità sulle presunte vittime si fonda sull’assunto che a quel momento (fine giugno) non sussisteranno più esigenze istruttorie: ma ciò è lungi dall’essere chiaro, e in nessun caso può essere affermato oggi. L’obiezione, in ogni caso, perde di consistenza nella misura in cui la protrazione della detenzione preventiva è comunque sufficientemente giustificata già solo quale misura atta a contenere un serio e concreto pericolo di recidiva.

c)         Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

7.

In conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata – quattro mesi (v. istanza, cit., p. 5) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide :

1.   L’istanza 15 aprile 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto ___________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 23 agosto 2002 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’accusato;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, con le osservazioni 17/18 aprile 2002 dell’accusato, e l’inc. MP 4247/2001/BA/mg di ritorno;

-           Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

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