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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.09.2002 INC.2001.57005

September 16, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,118 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 570.2001.5 M                                                        Lugano, 16 settembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 9 settembre 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano

e volta ad ottenere la proroga di un mese, ovvero sino al 18 ottobre 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

__________,           

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, rispettivamente di pornografia;

preso atto che l’accusato, con scritto 12/13 settembre 2002, ha dichiarato di non opporsi alla proroga chiesta;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP __________/CS/CS;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

-        __________ è stato tratto in arresto la sera del 19 ottobre 2001 a seguito delle denunce da parte di bambini, che la sera medesima l’accusato avrebbe sottoposto ad atti sessuali (v. rapporto d’arresto 20 ottobre 2001, inc. Giar 570.2001.1. doc. 2);

il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto (inc. Giar 570.2001.1 doc. 3), con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia (inc. Giar 570.2001.3 doc. 1);

dopo comprensibili reticenze iniziali, l’accusato ha ammesso sostanzialmente i fatti contestatigli, nel frattempo – essendosi l’inchiesta estesa a ventun vittime, rispettivamente ad episodi avvenuti sull’arco di circa nove anni (v. rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria 15 maggio 2002, agli atti MP doc. 94) – divenuti purtroppo sempre più gravi e numerosi;

con decisione 15 aprile 2002 (inc. Giar 570.2001.3, qui ripresa in esteso), questo giudice aveva già prorogato il carcere preventivo cui è astretto __________ fino al 18 luglio 2002 compreso, in ragione dell’esistenza di incombenze istruttorie ancora da evadere, nonché di concreto pericolo di recidiva;

con decisione 1° luglio 2002 (inc. Giar 570.2001.4), questo giudice ha concesso un’ulteriore proroga di due mesi in considerazione delle esigenze istruttorie ancora da evadere (loc. cit., p. 3), scontato essendo comunque il pericolo di recidiva (ibid.);

il Procuratore Pubblico postula ora una terza proroga, della durata di un mese (v. istanza 9 settembre 2002, inc. Giar 570.2001.5 doc. 1 p. 2). La motiva con il fatto che, essendo stata estesa l’accusa ad ulteriori episodi di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, la difesa ha chiesto la nuova audizione di una delle vittime – audizione già in agenda per il 12 settembre 2002. L’assunzione di nuova prova costringerebbe, a meno di rinuncia delle parti, a nuovo deposito atti, con conseguente impossibilità di rispettare il periodo di carcerazione preventiva prossimo alla scadenza (ibid., p. 2-3);

l’accusato, come detto, non si oppone alla proroga richiesta (scritto 12/13 settembre 2002, inc. Giar 570.2001.5 doc. 3);

l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;

si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni di proroga, in particolare quella del 1° luglio scorso (cit., p. 2 s.);

indubbiamente, l’audizione 12 settembre 2002 di una delle vittime rappresenta atto istruttorio imprescindibile, in quanto voluto dall’accusato ed accettato dal magistrato inquirente. Ed è la legge medesima a prevedere l’ulteriore decorso dell’istruttoria formale, segnatamente l’obbligo di procedere ad un ulteriore deposito degli atti in caso di avvenuta assunzione di un complemento di prova proposto da una delle parti (art. 196 cpv. 4 CPP);

è, pertanto, manifestamente impossibile chiudere l’istruttoria formale entro la scadenza della detenzione preventiva dell’accusato;

si impone, allora, l’accoglimento della richiesta di proroga formulata dalla pubblica accusa, giustificata dalla necessità di completare l’istruttoria formale, mantenendo l’accusato in detenzione preventiva al fine di ovviare al grave pericolo di recidiva attestato nei suoi confronti. Anche con questa proroga, comunque, la detenzione preventiva subita da e prospettabile nei confronti di __________ resta rispettosa del principio di proporzionalità, sia con riferimento all’esigenza istruttoria ancora da evadere, sia nella prospettiva della pena cui egli va incontro per i fatti attribuitigli (ed ammessi);

resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata –un mese (v. istanza, cit., p. 2) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide :

1.   L’istanza 9 settembre 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 18 ottobre 2002 compreso.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

avv. __________, per sé e per l’accusato;

-           Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano;

-           Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

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