N. 369.2001.3 M Lugano, 28 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 21/22 agosto 2001 da
__________, __________
(difeso d’ufficio dal lic. iur. __________)
contro il diniego di suo trasferimento al PCT La Stampa, Cadro;
lette le osservazioni 3 settembre 2001 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ (sedicente) è detenuto dallo scorso 12 luglio 2001 in quanto coinvolto con altri in un’inchiesta per traffico di cocaina (v. rapporto d’arresto 12 luglio 2001, inc. Giar __________ doc. _). È stato sentito il giorno successivo da questo giudice, che ha confermato la misura restrittiva della libertà, con contestuale intimazione della promozione del’accusa (inc. Giar cit., docc. _ risp. _).
B.
Sin dall’inizio dell’istruttoria detenuto alle Carceri pretorili di __________, l’accusato reclamante ha inoltrato richiesta di trasferimento al Penitenziario cantonale in data 26 luglio 2001 (inc. MP doc. _).
C.
Con il reclamo in discussione (inc. Giar __________ doc. _), l’accusato lamenta la mancata positiva evasione della sua richiesta (loc. cit., pto. 3 p. 3). Introdotto da un dotto capitolo in diritto (loc. cit., pto. 4 p. 3-4), egli elenca i motivi per i quali ritiene inadatto e dunque illegale il suo regime di detenzione (giovane età, mancanza di movimento e di svago, ecc., loc. cit., pto. 4.1 p. 4-6). Nega la pertinenza dell’asserito pericolo di collusione, poiché l’organizzazione interna di ogni struttura carceraria dovrebbe prevenire tale problema (loc. cit., pto. 4.2 p. 7). Postula da ultimo la restituzione di un orologio asseritamente sequestratogli (loc. cit., pto. 4.3 p. 7-8).
D.
In sede di osservazioni (inc. Giar __________ doc. _), il Procuratore Pubblico evidenzia la legittimità della detenzione preventiva del reclamante, in quanto supportata dai requisiti di legge ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 CPP – in specie gravi indizi di colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga (loc. cit., pto. 2 p. 2). Il suo atteggiamento negatorio e la detenzione di presunti correi negli altri carceri del Cantone concorrono a sostanziare in special modo il pericolo di collusione (ibid.), mentre motivi organizzativi non permettono di detenere due correi nella medesima struttura, non potendosi in tal modo garantire il buon esito dell’inchiesta (loc. cit., pto. 3 p. 2-3). Quanto all’orologio, il magistrato inquirente afferma che nessun oggetto di quel genere sarebbe stato sequestrato dagli inquirenti (loc. cit., pto. 4 p. 3).
Considerato
in diritto:
1.
Siccome formalmente rivolto contro l’omissione di evasione formale della propria richiesta 26 luglio 2001, e poiché l’omissione perdura attualmente, il reclamo è tempestivo (art. 281 cpv. 1 CPP). Essendo poi pacificamente data la legittimazione del reclamante, in punto alla questione del luogo di carcerazione il rimedio è ricevibile in ordine.
Invece, la richiesta di dissequestro dell’orologio è irricevibile in questa sede, mancando precedente richiesta all’autorità competente a decidere per prima, ovvero il Ministero Pubblico (art. 280 cpv. 1 CPP).
2.
a) Il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell’accusato. L’art. 104 CPP (Esecuzione dell’arresto) precisa unicamente che l’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l’art. 4 della Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti “sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale”. Le carceri pretorili - che sono delle sezioni dell’istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1]) - “accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell’inchiesta e del procedimento di istruzione” (art. 43 cpv. 1 REPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1.1]; così, verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L’art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l’art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell’esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4 p. 5)(così, verbatim, decisione 22 marzo 1999 in re E., inc. Giar 582.98.7, in: Rep. 132 [1999] n. 129 consid. 4a p. 357 s.).
b) Si deduce da quanto precede che in realtà, il magistrato inquirente non ha la facoltà di decidere autonomamente dove debba essere detenuta una persona in stato di arresto: visto che anche le carceri pretorili non sono altro che sezioni dell’istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS), ogni decisione in proposito spetta all’autorità amministrativa preposta alla gestione delle carceri. Di regola, la detenzione preventiva ha luogo presso le carceri pretorili, poiché solo queste strutture sono atte a garantire l’effettiva ed assoluta segregazione del detenuto da persone con le quali era ipotizzabile un pericolo di collusione. Quando il Procuratore Pubblico autorizza il trasferimento di un detenuto da un carcere pretorile alla Stampa decide, in verità, piuttosto sulle modalità d’esecuzione della detenzione preventiva: di fatto, rinuncia consapevolmente alla totale separazione dei vari correi, accettando un accresciuto rischio di possibili collusioni.
c) Dunque, fino a quando sussiste pericolo di collusione il rifiuto (esplicito o implicito) di trasferimento di un detenuto presso la struttura della Stampa è di principio lecito.
d) Non basta, tuttavia, accertare che una detenzione preventiva sia lecita, in termini assoluti, poiché persegue gli scopi previsti dalla legge. Come già accennato (supra consid. 2a in fine), la legittimità di una detenzione preventiva dipende anche da un esame di proporzionalità (così già nelle decisioni in re W. 21 dicembre 1993 [inc. Giar 977.93.2] e 24 febbraio 1994 [inc. Giar 977.93.3], riprese da ultimo in decisione 23 agosto 1999 in re B.A., inc. Giar 368.99.5-7 consid. 7.1 p. 9). La misura è proporzionata se le restrizioni imposte al detenuto si giustificano con le esigenze che la carcerazione deve soddisfare nel caso specifico: quanto più gravose sono le condizioni di detenzione, tanto più marcate dovranno essere queste esigenze. Ciò vale anche con riferimento al luogo di detenzione, e significa che se le condizioni di detenzione sono inaccettabili, l’autorità inquirente deve trovare un’alternativa compatibile con gli standard internazionali oppure, al limite, rinunciare alla misura. L’esame va ovviamente effettuato di caso in caso, con riferimento alle concrete esigenze, e non può basarsi unicamente su opinioni dottrinali (per quanto di peso, come quella riportata dal reclamante) o sulle generiche risultanze delle periodiche visite del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT, v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4; si tratta dell’organo di monitoraggio istituito dalla Convenzione europea di identica denominazione [art. 1], con funzione espressamente consultiva e non di condanna, v. pagina web introduttiva, www.coe.int/en/about.htm).
3.
Nel caso di specie va preliminarmente evidenziato che il reclamante non mette in dubbio che siano soddisfatti i presupposti per una sua carcerazione preventiva: in altre parole, non nega la liceità della propria carcerazione contestando l’esistenza dei requisiti di legge quali i sufficienti indizi di colpevolezza o il concreto pericolo di collusione o di fuga. A ragione: gli indizi di colpevolezza già si deducono dalle chiamate in correità menzionate dal magistrato inquirente nel proprio preavviso (cit., pto. 2 p. 2), il pericolo di fuga è ampiamente indiziato dall’assenza di ogni e qualsiasi legame dell’accusato con la Svizzera, mentre il pericolo di collusione sussiste in ragione del coinvolgimento nei fatti di più correi e dell’atteggiamento più che reticente assunto da __________ di fronte agli inquirenti.
La sua critica riguarda unicamente le condizioni nelle quali si svolge la sua detenzione preventiva – condizioni atte, secondo lui, a privare la stessa di qualsiasi legittimità (v. reclamo, cit., pto. 4 p. 3-4). Ciò equivale a negare la proporzionalità della misura ai sensi di quanto detto più sopra (consid. 2d).
4.
a) Il problema delle condizioni di detenzione nelle carceri pretorili è noto all’autorità politica ticinese, tanto che è stata deliberata la costruzione di un nuovo carcere giudiziario che dovrebbe almeno parzialmente ovviare alle restrizioni cui devono sottostare i detenuti delle odierne carceri pretorili. Del pari sono note le critiche espresse a suo tempo dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT, v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4).
b) Per quanto non ottimali, non si può tuttavia affermare che le condizioni di detenzione presso le carceri pretorili di __________ siano tali da assurgere a trattamento disumano o degradante, rispettivamente addirittura attentare alla vita del reclamante: vi passano ogni anno centinaia di persone, alcune poche ore, altre settimane o addirittura mesi, e le lamentele sono poche e sommesse. A parte l’incontestata impossibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta, nulla impedisce al reclamante di praticare qualche esercizio di ginnastica in cella. Né si capisce da dove egli pretenda dedurre un “diritto di godere un po’ di svago” (reclamo, cit., pto. 4.1 p. 5), o in quale rapporto con le modalità di detenzione stia il fatto che egli non abbia parenti o conoscenti in loco (ibid.). L’apocalittica descrizione delle condizioni di detenzione, oltretutto, non tiene in considerazione che il reclamante – come d’altronde tutti i detenuti – è sotto costante controllo medico: se davvero il regime di detenzione fosse (stato) di serio pregiudizio per la sua salute, sarebbe stato disposto il suo trasferimento in struttura sanitaria debitamente attrezzata – ciò che, tuttavia, non è avvenuto benché egli sia stato visitato (v. reclamo, cit., pto. 2 p. 3; v. in tema anche la decisione 23 agosto 1999 in re B.A., inc. Giar __________ consid. 7.2 p. 10 s.).
c) Il lasso di tempo da lui trascorso presso la struttura carceraria in discussione – più di due mesi – è, in termini assoluti, non del tutto irrilevante (sebbene c’è chi vi è rimasto anche quasi un anno, con il beneplacito di questo Ufficio, v. decisione 20 gennaio 1995 in re IB., inc. Giar 1066.95.5); appare tuttavia ampiamente giustificato dal fatto che le altre strutture carcerarie ospitano i suoi correi, nei confronti dei quali sussiste il già discusso, grave pericolo di collusione (supra, consid. 3). Inoltre, non va dimenticato che è proprio l’atteggiamento negatorio ad oltranza del reclamante, anche a fronte di precise e circostanziate accuse, a motivare il grave pericolo di collusione, a sua volta causa del mancato trasferimento alla Stampa: è lui la vera causa del suo male. Il diritto di non rispondere ai sensi dell’art. 118 cpv. 2 CPP (e, in esso incluso, il diritto di raccontare menzogne), per quanto intoccabile, non esime chi intende avvalersene dall’assumersi le conseguenze del caso. La mancata concessione di condizioni detentive più favorevoli (quali il trasferimento alla Stampa) all’accusato il cui comportamento indizia serio pericolo di collusione non deve essere vista quale misura di ritorsione, ma è semplicemente conseguenza logica del suo atteggiamento, inevitabile a tutela delle necessità d’inchiesta. Quanto al tentativo dell’accusato di relativizzare la portata delle sue ammissioni facendole derivare dalle pressioni subite ad opera del verbalizzante e dell’interprete (loc. cit., p. 6), esso non va commentato in questa sede: si tratta di una valutazione di merito sulla credibilità di una prova assunta – valutazione che starà alla Corte di merito operare. Ci si limita qui a rendere attenta la difesa che si tratta di un’accusa estremamente grave, poiché mette in discussione l’integrità e la professionalità dell’agente verbalizzante e dell’interprete, ed a ricordarle che potrà essere chiamata a rendere conto di tali accuse.
d) Ciò detto, va nondimeno rilevato che l’istruttoria che vede coinvolto, fra altri, anche il qui reclamante riguarda un traffico di stupefacenti di dimensioni non stratosferiche. Proprio nell’ottica della proporzionalità, allora, l’ulteriore detenzione del reclamante a __________ potrà apparire giustificata unicamente nella misura in cui ciò fosse assolutamente necessario per risolvere le ultime, gravi contraddizioni che dovessero sussistere fra le dichiarazioni dei numerosi correi. Inoltre, proprio in considerazione del lungo tempo trascorso a __________ da __________, in caso di ulteriore sussistenza di pericolo di collusione il magistrato inquirente prenderà in considerazione la possibilità di chiedere all’autorità amministrativa (senza facoltà di imporre) una rotazione del reclamante con persone detenute altrove.
5.
Nella misura in cui sia ricevibile, il reclamo si appalesa infondato e deve essere respinto. Anche se non scaturente direttamente da una domanda di libertà provvisoria, questa decisione è in tema di libertà personale: contro di essa è dunque dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, da inoltrarsi entro dieci giorni dall’intimazione. Per la stessa ragione, non si prelevano tassa né spese di giudizio (v. decisione 20 gennaio 1995 in re B., inc. Giar __________ consid. 10).
Per i quali motivi
in applicazione delle norme menzionate
decide :
1. In quanto ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né tassa né spese di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- lic. iur. __________, per sé e per il reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno.
giudice __________