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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.10.2001 INC.2001.35802

October 25, 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,078 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 358.2001.2 M                                                       

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 16/17 ottobre 2001 da

___________

__________

(difeso di fiducia dall’ __________

e trasmessa in data 19/22 ottobre 2001 con preavviso negativo dal __________;

concessa all’accusato, con ordinanza 22 ottobre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 22 ottobre 2001;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ (qui di seguito: __________) è stato tratto in arresto in data 8 luglio 2001, in quanto rinvenuto in possesso di 31,7 grammi di cocaina, e sospettato di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti più importante (v. rapporto d’arresto 8 luglio 2001, inc. Giar __________ doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata sub. semplice alla LFStup. (inc. Giar cit., doc. _ risp. 1).

B.

Dopo aver inizialmente negato ogni e qualsiasi traffico di stupefacenti, in prosieguo d’inchiesta l’accusato ha dovuto ammettere – a fronte degli indizi raccolti dall’accusa – di aver acquistato, consumato, rivenduto, offerto, procurato e tenuto in deposito quantitativi non irrilevanti di cocaina. Permangono comunque divergenze importanti fra le cifre sostenute dal e quelle ammesse dall’accusato (v., fra tutti, i verbali MP __________ agosto 2001 [inc. MP doc. __________], p. 5 e 7; verbale MP _ settembre 2001 [inc. MP doc. __________], p. 4).

C.

Con l’istanza qui discussa (inc. Giar __________ doc. _), proposta quasi contemporaneamente al deposito atti (effettuato in data 19 ottobre 2001, inc. MP doc. __________), _____ postula la propria rimessa in libertà provvisoria. Sulla scorta delle quantità da lui ammesse, dell’avvenuta messa in libertà provvisoria degli altri coaccusati, ed appunto dell’avvenuta conclusione dell’inchiesta (loc. cit., p. 1-2), si sente di escludere tanto il pericolo di inquinamento delle prove o di collusione, quanto l’esistenza di motivi istruttori (loc. cit., p. 2). Non sussisterebbe neppure pericolo di fuga: l’entità dell’accusa sarebbe “sostanzialmente non particolarmente pregiudizievole da un profilo della pena” (ibid.), della pena precedente avrebbe già espiato più dei due terzi (ibid.), e la famiglia (salvo il figlio maggiore) risiede e lavora in Svizzera (ibid.). Quanto al pericolo di recidiva, lo ritiene questione da porsi semmai “a livello di misura generale preventiva della pena e non già per motivare il protrarsi della detenzione preventiva, quindi in sede predibattimentale” (loc. cit., p. 3); e comunque non sarebbe dato, la sua personalità non permettendo “a priori di accreditare l’ipotesi che questi [l’accusato istante, ndr.] voglia continuare a delinquere [...]” (ibid.).

D.

Il riassunti luoghi, date e quantitativi di stupefacente a suo dire trattato dall’accusato (per quantitativi ben superiori a quanto dallo stesso ammessi, v. preavviso negativo, inc. Giar __________ doc. _ p. 2), preavvisa negativamente l’istanza in discussione non potendosi preventivamente escludere che proprio la difesa richieda ulteriori confronti (loc. cit., p. 3 in alto). Ritiene pure dato marcato pericolo di fuga, poiché non solo le nuove imputazione sarebbero gravi, ma anche poiché l’accusato, in quanto recidivo specifico, rischia pure la revoca della sospensione condizionale della precedente pena (loc. cit., p. 3). Rileva da ultimo il pericolo di recidiva (ibid.), concludendo con la proporzionalità del carcere preventivo prospettabile fino al pubblico dibattimento, “che potrà essere agendato in tempi brevi visto l’avvenuto deposito degli atti [...]” (loc. cit., p. 3-4).

E.

Nelle proprie osservazioni al preavviso negativo del __________ si riconferma nei quantitativi di stupefacente trattato, come da lui ammessi a verbale (v. osservazioni, inc. Giar __________ doc. _, pto. 1 p. 1-2), ed anche sugli altri punti si limita a ribadire quanto esposto in sede d’istanza (loc. cit., pto. 2 p. 2). Contesta da ultimo l’asserito pericolo di recidiva, le argomentazioni del magistrato inquirente riferendosi “nei fatti a misure generali di prevenzione, che non possono essere ritenute in un ambito predibattimentale, avverandosi peraltro generiche” (loc. cit., pto. 2 p. 2 in fine).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

a)        Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti: basti qui fare riferimento alle ammissione riportate (v. supra, consid. B).

b)        I dubbi che solleva l’accusato riguardano essenzialmente i quantitativi di cocaina smerciata (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 1-2). Essi costituiscono, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4).

3.

Nel caso di specie, il peso specifico da attribuire alle esigenze istruttorie ancora da soddisfare è minimo: l’avvenuto deposito degli atti testimonia come, dal punto di vista del l’istruttoria sia completa. L’eventualità che l’accusato chieda complementi istruttori è, al momento, aleatoria – e sorprenderebbe, se egli ne postulasse senza neppure averne fatto cenno in sede di discussione della propria istanza di libertà provvisoria.

4.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).

b)        Nel caso di specie, vi sono elementi di giudizio di segno opposto: da un lato non si può negare che l’accusato e la sua famiglia, in quanto da tempo qui residenti, abbiano sviluppato in loco legami sociali non indifferenti. D’altra parte, è altrettanto vero che la gravità oggettiva dei fatti rimproverati all’accusato, ed ancor più la sua recidiva specifica, rendono seriamente verosimile una severa pena detentiva da espiare, alla quale potrebbe aggiungersi la revoca della sospensione condizionale del residuo della pena precedente (art. 41 cfr. 3 CPS; e se è vero che per due terzi, quella pena è già stata espiata, v. istanza, cit., p. 2, è parimenti vero che la liberazione condizionale dopo i due terzi della pena ai sensi dell’art. 38 CPS non è automatica). In questa prospettiva, e considerato pure come per l’accusato risulterà sempre più difficile reinserirsi nella vita professionale locale (in ragione delle sue condanne penali), l’ipotesi di una sua fuga verso il proprio Paese d’origine non è certo del tutto peregrina. In ogni caso, il sussistere di un palese pericolo di recidiva esime questo giudice dal pronunciarsi definitivamente sul pericolo di fuga.

5.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        L’esistenza di un forte pericolo di recidiva non fa dubbio. Emerge dagli atti che __________ è stato condannato per atti del medesimo genere poco più di un anno fa ad una pena detentiva importante, al limite di quanto possa essere pronunciato ancora con il beneficio della condizionale, dopo aver passato un lungo periodo in carcere preventivo. Cionondimeno, ha ripreso a delinquere pochi mesi dopo il suo rilascio. Come egli possa affermare che questo vissuto “non permette a priori di accreditare l’ipotesi che questi voglia continuare a delinquere [...]” (istanza, cit., p. 3), appare misterioso. È piuttosto vero il contrario: proprio il fatto di reiterare il medesimo genere di reato a brevissima distanza temporale da una prima condanna dimostra, come rettamente argomenta la pubblica accusa (v. preavviso negativo, cit., p. 2), che “la prima inchiesta e la successiva sua condanna a nulla gli sono serviti [...]”. E l’attitudine mentale che sta a monte di un tale comportamento non lascia ben sperare per il futuro. Ciò non significa che un suo ravvedimento sia escluso per sempre: significa unicamente che almeno fino al processo, questo giudice riconosce valenza prioritaria all’esigenza di tutelare la pubblica sicurezza dai reati che l’accusato ha dimostrato essere solito attuare. Ed è, questa, senz’altro una decisione di competenza di questo giudice, come si evince a chiare lettere dall’art. 95 cpv. 2 CPP, dove il pericolo di recidiva è menzionato espressamente. È vero, ma qui inconferente, che l’eventuale concessione della sospensione condizionale per la nuova pena (art. 41 CPS) risponde (anche) ad altri criteri, e compete comunque alla Corte di merito.

6.

Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l’inchiesta, di per sé relativamente complessa per il coinvolgimento di più autori, e comunque resa ulteriormente difficile dall’atteggiamento reticente dell’accusato, sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti; tanto più che la chiusura dell’istruttoria appare imminente, e di prossimo aggiornamento sarà allora il pubblico dibattimento. Solo per scrupolo di completezza si ribadisce che ogni confronto con il trattamento riservato ad altre persone accusate (così l’accusato in sede d’istanza, cit., p. 2) non è certo atto a sostanziare una censura di violazione del principio di proporzionalità, tanti sono i parametri di cui tener conto in tema di libertà personale.

Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

7.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 16/17 ottobre 2001 da _ACCU1 è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      __________ per sé e per l’accusato __________;

-      __________ con copia delle osservazioni dell’accusato istante.

giudice __________

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