N. 320.2001.1 M Lugano, 6 agosto 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 19 giugno 2001 da
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(patrocinato dall'avv. __________)
per denegata rispettivamente ritardata giustizia nella conduzione di un procedimento per reati patrimoniali e documentali asseritamente commessi presso il __________, di cui il reclamante era funzionario;
viste le osservazioni 21 giugno 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ e la conseguente presa di posizione 31 luglio 2001 del reclamante, che considera evaso il presente gravame per la costatazione di nuovo impulso al procedimento in discussione;
richiamati gli art. 280 ss. CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. Intimazione:
avv. __________, per sé e per __________;
- Procuratore pubblico avv. __________ (rif. inc. MP __________).
giudice __________