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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.02.2001 INC.2001.2402

February 1, 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,435 words·~7 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 24.2001.2 M                                                          Lugano, 1° febbraio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 gennaio 2001 da

____________,      

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

e trasmessa in data 29/30 gennaio 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 30 gennaio 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 30 gennaio 2001;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________

ritenuto

in fatto:

A.

In data 12 gennaio 2001, poco dopo le ore 22.00, ____________ venne controllato mentre al volante della propria vettura stava uscendo dall’autostrada A2 a Chiasso, uscita via Galli. Si diede tuttavia inaspettatamente alla fuga, non appena all’interno del veicolo gli agenti trovarono un sacchetto (che poi doveva avverarsi contenere haschisch). ____________ venne tratto in arresto il giorno successivo, presso l’abitazione della sua amica ____________. Il 14 gennaio 2001, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di infrazione alla LFStup. ed impedimento di atti dell’autorità (v. inc. GIAR 24.2001.1 doc. 3 e 1). La promozione dell’accusa è stata estesa a verbale MP 23 gennaio 2001 ai titoli di infrazione aggravata alla LFStup. e contravvenzione alla LFStup. (loc. cit., p. 3)

B.

____________, all’inizio dell’istruttoria, ha affermato di nulla sapere circa la provenienza del menzionato pacchetto, secondo lui infilatogli in auto da terzi sconosciuti e gettato subito dopo il controllo (v. verbale di polizia 13 gennaio 2001 ore 14.37, allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR 24.2001.1 doc. 2; verbale 14 gennaio 2001 avanti al Giar, cit., p. 2). In occasione dei successivi verbali di polizia (16 gennaio 2001, ore 15.20; 22 gennaio 2001, ore 10.30), l’accusato ha tuttavia ammesso di avere acquistato personalmente a Zurigo, il giorno del controllo, il sacchetto di haschisch in questione; ha pure dichiarato di avere acquistato, nei mesi precedenti, circa due chilogrammi di haschisch, per la massima parte rivenduto (salvo al massimo g. 50 consumati personalmente), nonché “al massimo” g. 300 di cocaina (v. verbale 16 gennaio 2001, R.2 p. 2), quasi totalmente rivenduta (salvo “a farne una pelle” circa 20 g. consumati personalmente, verbale 22 gennaio 2001, R.9 p. 3). Si è tuttavia rifiutato di menzionare gli acquirenti (loc. cit., R.8 p. 3), mantenendo tale atteggiamento anche avanti al Procuratore Pubblico in occasione del verbale di conferma del 23 gennaio 2001 (p. 2).

C.

____________ chiede ora (v. istanza, inc. GIAR 24.2001.2 doc. 1) di essere posto in libertà provvisoria, avendo “riconosciuto le proprie responsabilità” e “dimostrato la propria piena collaborazione” – atteggiamento da premiarsi “nel senso di non far durare in modo ingiustificato il carcere” (loc. cit.). Egli sarebbe disposto a depositare i propri documenti d’identità (ibid.).

D.

Il Procuratore Pubblico preavvisa negativamente l’istanza (v. preavviso, inc. GIAR 24.2001.2 doc. 2), considerando “fuori dubbio l’esistenza di indizi di colpevolezza come pure l’esigenza di ulteriori accertamenti istruttori che giustificano il mantenimento del carcere preventivo” (loc. cit.). Lamenta, segnatamente, il rifiuto dell’accusato di fornire i nomi degli acquirenti, “imponendo in tal modo la continuazione dell’istruttoria segnatamente intesa all’identificazione degli stessi per il confronto delle rispettive posizioni” (ibid.).

E.

In sede di osservazioni (inc. GIAR 24.2001,2 doc. 4), ____________ nega – con riferimento al discusso verbale di polizia 22 gennaio 2001 – di non aver voluto fare i nomi degli acquirenti. Aggiunge poi che secondo il commissario investito dell’inchiesta, “unico ostacolo concreto [alla sua liberazione?, ndr.] le cui sorti andrebbero definite, risulterebbe la piantagione di canapa presso il domicilio [proprio]” (loc. cit.), contestando che da tale motivo possa legittimamente dipendere il mantenimento della misura.

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso avanti agli inquirenti (v. supra, consid. B, con rinvii).

3.

Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, quali in specie l’identificazione e successiva audizione degli acquirenti dell’accusato al fine di delimitare le responsabilità di lui, e confrontare quelli alle loro. Nel caso specifico, si tratta di passi d’inchiesta che esigono manifestamente il mantenimento in carcere di ____________: il suo espresso rifiuto di fare i nomi degli acquirenti rende palese il pericolo di collusione con le terze persone coinvolte ma non ancora sentite, al fine – vi è da presumere – di garantire loro impunità, o almeno di concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti. E mal si comprende su quale base la difesa possa poggiare la propria affermazione, secondo la quale “non è vero che il detenuto si sia rifiutato di indicare i nominativi degli acquirenti della cocaina (vedi verbale polizia 22.1.2001)” (osservazioni, cit.): alla risposta 7 (loc. cit., p. 2-3), egli ha sì fatto qualche nome, salvo poi, alla risposta successiva, dichiarare di non più voler “rispondere all’interrogante circa i nomi di chi mi ha acquistato lo stupefacente” (loc. cit.., p. 3) – atteggiamento confermato il giorno successivo a verbale MP. Basta anche solo la limitata portata probatoria dei verbali di polizia (art. 61 cpv. 3 CPP) per capire che l’atteggiamento dell’accusato va valutato essenzialmente sulla scorta di quanto ammesso al magistrato inquirente, ossia nulla; e di ancora maggiore valenza è che detto atteggiamento è maturato, anzi si è inasprito nel tempo. Fra i bisogni istruttori ancora da soddisfare, infine, vi è – a detta dell’accusato (v. supra, consid. E con rinvii) – anche il destino di una piantagione di canapa presso il suo domicilio; e si tratta di questione talmente poco definita, che il Procuratore Pubblico manco vi fa riferimento.

4.

L’accertata esistenza di inderogabili bisogni istruttori, in uno con inequivocabili indizi di colpabilità, rendono superfluo un esame degli ulteriori pericoli di fuga e di recidiva, peraltro nemmeno invocati dal Procuratore Pubblico.

5.

Visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la completazione dell’istruttoria formale. L’inchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

6.

In conclusione, l’istanza in discussione – già al limite della ricevibilità in ragione della ridottissima motivazione – si appalesa manifestamente infondata e come tale dev’essere respinta, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 gennaio 2001 da ____________ è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      Avv. __________, per sé e per l’accusato ____________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato e l’inc. MP __________ di ritorno.

giudice __________

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