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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.10.2002 INC.2001.2319

October 11, 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,056 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 23.2001.19/20 M                                                   Lugano, 11 ottobre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 29 aprile 2002 da

____________,                  

(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)

e sul reclamo inoltrato in data 29/30 aprile 2002 da

Banca ____________,      Lugano

(patrocinata di fiducia dall’avv. __________)

avverso la decisione 18 aprile 2002, tramite la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha disposto la disgiunzione dei procedimenti penali, rispettivamente delle informazioni preliminari, avviati nei confronti dell’accusato reclamante e di ____________ (avv. __________), ____________ (avv. __________), ____________ (avv. __________) e ____________ (avv. dott. __________);

viste le osservazioni 2/3 rispettivamente 3/6 maggio 2002 di ____________, 7/8 maggio 2002 di ____________ e 10 maggio 2002 del Procuratore Pubblico, e preso atto che le parti lese __________ e __________, con scritto 2 maggio 2002 del loro patrocinatore, hanno dichiarato di rinunciare a formulare osservazioni;

constatato il silenzio degli ulteriori destinatari della decisione impugnata;

avuti a disposizioni gli atti formanti l’inc. MP __________/ES/ES;

ritenuto

in fatto:

A.

____________ è stato in detenzione preventiva dall’11 giugno 2001 al 31 gennaio 2002, in quanto sospetto autore – in correità con ____________ – di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza in connessione con la sua attività di direttore della Banca ____________ di Lugano (su quanto precede v., più in esteso, decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12, consid. A p. 1-2; decisione 15 aprile 2002, inc. Giar 23.2001.17/18, consid. A p. 2).

B.

Con decisione 3 aprile 2002 (inc. Giar 23.2001.17 doc. 2), il Procuratore Pubblico aveva chiuso l’istruzione formale nei confronti di ____________, disponendo nel contempo “la disgiunzione dei procedimenti penali, rispettivamente delle informazioni preliminari, avviati nei confronti dei suddetti indagati” (loc. cit.), ossia dell’accusato reclamante e delle altre persone menzionate in epigrafe. Ritenendole insufficientemente motivate, in accoglimento dei reclami inoltrati da ____________ e dalla parte civile Banca ____________ contro detta decisione (incc. Giar 23.2001.17 e 23.2001.18, in entrambi doc. 1), questo giudice aveva annullato tanto la chiusura formale dell’istruttoria quanto la disgiunzione dell’incarto riguardante ____________ da quelli concernenti gli altri accusati o indiziati, rinviando gli atti per nuova decisione (v. decisione 15 aprile 2002, inc. Giar 23.2001.17/18, passim).

C.

In data 18 aprile 2002, il Procuratore ha riproposto una nuova decisione di disgiunzione dei vari procedimenti penali (doc. 2 in entrambi gli incc. Giar 23.2001.19/20), questa volta motivando in dettaglio la propria scelta: ____________, ____________ e ____________ sarebbero figure secondarie. Almeno per i primi due, in caso di rinvio a giudizio entrerebbe in linea di conto al più un decreto d’accusa (loc. cit., pto. 2 p. 2); ed anche le ipotesi accusatorie a carico di ____________ sarebbero “di scarsa entità rispetto a quanto ipotizzato a carico di ____________, per cui risulterebbe pure per lei iniquo mantenere connesso il procedimento aperto nei suoi confronti con quello in essere a carico di ____________” (loc. cit., pto. 3 p. 2). La disgiunzione dell’incarto a carico di ____________, invece, sarebbe la conseguenza del fatto che contro quest’ultimo si prospetterebbe “un decreto d’abbandono, che verrà emanato dopo la chiusura dell’istruzione formale” (loc. cit., pto. 5 p. 3).

D.

Contro quest’ultima decisione insorgono nuovamente tanto ____________ (inc. 23.2001.19 doc. 1) quanto la Banca ____________ (inc. 23.2001.20 doc. 1).

L’accusato ____________ teme in particolare che “il Procuratore scelga un’ambigua strategia processuale, cercando di rinviare la sua decisione sulla posizione del correo ____________, nel malcelato intento di fare uso di tale ambiguità durante lo svolgimento di quello che vorrebbe fosse un processo a carico del solo reclamante” (reclamo ____________, cit., pto. 3 p. 4). Motivando la disgiunzione con la “futura intenzione di prosciogliere” ____________ (loc. cit., pto. 4 p. 4; virgolette in originale), il Procuratore Pubblico si appoggerebbe su un motivo non previsto dalla legge, “anche perché lascerebbe aperta l’ipotesi, manifestamente abusiva, di un successivo cambiamento di idea, a disgiunzione e processo avvenuto” (ibid.). La disgiunzione, inoltre, potrebbe essere di pregiudizio per i diritti di altro accusato e delle parti lese, e pertanto contrario all’art. 35 cpv. 2 CPP: per l’accusato, l’ipotesi di pregiudizio si realizzerebbe qualora ____________ si dovesse presentare ancora “ingiudicato” (virgolette in originale) a deporre nel processo contro ____________; per le parti civili che, tramite inoltro di atto d’accusa privato, ottenessero lo svolgimento di un processo a carico anche di ____________, non dovrebbe essere vanificata la possibilità che gli incarti vengano ricongiunti per contemporaneo dibattimento (loc. cit., pto. 5 p. 5). Postula, in conclusione, il puro e semplice annullamento della nuova decisione di disgiunzione (petitum, p. 6), senza tuttavia opporsi – anzi: accettando esplicitamente – la disgiunzione dei procedimenti minori a carico di ____________, ____________ e ____________ (loc. cit., pto. 2 p. 3).

Secondo la Banca ____________, rilevato come “a mente del PP, l’incarto – ed è quanto emerge tra le righe dell’impugnata decisione – è maturo per la decisione di rinvio a giudizio o di abbandono [...]” (reclamo ____________, cit., pto. 9 p. 3), il Procuratore Pubblico “dovrebbe procedere come previsto agli artt. 198 e ssgg CPP: ossia notificare la chiusura dell’istruzione formale e quindi procedere, nei trenta giorni, alla pronuncia dell’abbandono risp. alla notificazione dell’atto d’accusa (risp. dei decreti d’accusa). La banca ritiene che il PP non possa evocare l’abbandono in una decisione di disgiunzione senza concretizzare la sua intenzione in un atto formalmente impugnabile” (ibid.). In sunto, la parte lesa Banca ____________ mira a che tutte le decisioni di merito intervengano contemporaneamente: un abbandono nei confronti di ____________ pronunciato dopo la celebrazione del pubblico dibattimento nei confronti di ____________ vanificherebbe gli effetti che la legge prevede in caso di atto d’accusa privato coronato da successo: “garantire l’indivisibilità del procedimento penale” (loc. cit., pto. 11 p. 4). Quantunque essa non condivida la decisione del magistrato inquirente, e sebbene il petitum chieda anche qui il puro e semplice annullamento della decisione impugnata (loc. cit., p. 4), la Banca ____________ non contesta comunque la disgiunzione “nella misura in cui interessa le sig.re ____________, ____________ e il sig. ____________” (loc. cit., pto. 6 p. 2).

E.

Il coaccusato ____________, dal canto suo, rileva che siccome “l’art. 35 CPP non dà nessuna indicazione circa il momento in cui debba rispettivamente possa essere ordinata la disgiunzione di procedimenti penali [...], il PP non viola dunque la legge se ordina la disgiunzione dei procedimenti prima della chiusura dell’istruttoria formale e quindi dell’emanazione delle decisioni di propria competenza; anzi, questa è senza ombra di dubbio la soluzione proceduralmente più corretta” (osservazioni ____________ 3/6 maggio 2002, inc. Giar. 23.2001.20 doc. 5, ad 2 p. 2). Inoltre, seppur “in linea teorica si può capire la preoccupazione del reclamante di garantire e garantirsi in tempo utile chiarezza sulla posizione degli altri coaccusati” (osservazioni ____________ 2/3 maggio 2002, inc. Giar 23.2001.19 doc. 6, ad 3 p. 3), sottolinea la dichiarata intenzione del magistrato inquirente di voler emanare la decisione di abbandono nei propri confronti “non appena chiusa l’istruzione formale, nel pieno rispetto dell’art. 198 CPP” (loc. cit., p. 4). Sarebbe anzi ____________ “l’unica persona che subirebbe un inammissibile pregiudizio dei propri diritti [...] nel caso in cui la disgiunzione del procedimento penale che lo concerne non venisse confermata” (loc. cit., ad 5 p. 4).

F.

____________, preso atto che entrambi i reclamanti – anche se soltanto in sede di narrativa – non si oppongono alla disgiunzione del suo procedimento da quello degli altri accusati, ma concentrano la propria attenzione essenzialmente sulla disgiunzione delle posizioni ____________ e ____________, dichiara di rimettersi alla decisione di questo giudice, “nella misura in cui l’accoglimento del reclamo non porterà nocumento alla signora __________ ” (scritto 7 maggio 2002, inc. Giar 23.2001.19 doc. 10 pto. 3 p. 2; idem in doc. 6 nell’inc. Giar 23.2001.20)

G.

Il Procuratore Pubblico, infine, chiede la conferma della decisione impugnata: ricorda che essa è stata presa “in modo da rendere chiaro prima della chiusura dell’istruzione formale quale sarebbe stato l’esito dei due procedimenti. È vero che potevasi anche procedere anche congiuntamente per ____________ e ____________ e, a chiusura dell’istruzione formale decretata, procedere emanando due decisioni separate. In tal caso però vi sarebbe stata una disgiunzione de facto che avrebbe anch’essa potuto essere oggetto di contestazione. Per evitare un inghippo procedurale dopo l’emanazione delle decisioni di merito si è preferito procedere con la disgiunzione preventiva” (osservazioni 10 maggio 2002, inc. Giar 23.2001.19 p. 1).

H.

Va esplicitamente menzionato che il Procuratore Pubblico, preso atto del reclamo inoltrato da ____________, risulta aver scritto al medesimo reclamante in data 30 aprile 2002, assicurandogli “una contemporanea chiusura dei procedimenti a carico dei due prevenuti rispettivamente il formale rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 198 CPP per l’adozione delle decisioni in merito alla prosecuzione del procedimento” (v. lettera 3 maggio 2002 del difensore di ____________ a questo giudice, inc. Giar 23.2001.19 doc. 8). Dopo riflessione, il reclamante ____________ ha nondimeno ritenuto di dover mantenere il proprio gravame, chiedendone formale accoglimento (v. scritto 13 maggio 2002, inc. Giar cit., doc. 12).

Considerato

in diritto:

1.

Come già esposto nella precedente decisione 15 aprile 2002 (incc. Giar 23.2001.17/18, consid. 1 p. 3 s.), il processo penale svizzero è retto dal principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse, oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio, quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione, quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere (decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16 = Rep. 130 [1997] n. 93).

E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24)(come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5; integralmente riportato dal reclamante ____________, v. reclamo, cit., pto. 1 p. 2).

2.

Trattandosi, come visto al considerando precedente, di decisione con importanti riflessi pratici sulla posizione dell’accusato e delle altre parti, essa è impugnabile. Poiché decisione attinente alla fase istruttoria predibattimentale, essa è impugnabile con reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione 6 marzo 2002 in re G. e V., incc. Giar 803.98.4 e 804.98.6, consid. 5 p. 3). Ne discende, allora, che la decisione di disgiunzione deve essere sufficientemente motivata ed indicare i rimedi di diritto, con relativi termini per proporli (art. 6 CPP; per una costellazione simile, il decreto di sequestro, v. Rep. 130 [1997] n. 101 consid. 6 p. 298).

La legittimazione dei reclamanti, entrambi parti al procedimento, non fa dubbio. Una trattazione congiunta di entrambi i reclami si impone in considerazione dell’identità della decisione impugnata e delle censure sollevate, complementari laddove non identiche.

3.

La nuova decisione di disgiunzione del Procuratore Pubblico, ora impugnata, soddisfa senz’altro le condizioni poste dall’art. 6 CPP: essa è dettagliatamente motivata con riferimento a tutte le parti. Spiega, in altre parole, perché a dire del magistrato inquirente si debba procedere ad una disgiunzione dei vari procedimenti: in ragione del ruolo secondario ricoperto da ____________, ____________ e ____________, e per l’esito sostanzialmente divergente per i due accusati principali ____________ e ____________.

4.

È senz’altro vero, come afferma il coaccusato ____________ nelle proprie osservazioni al reclamo della Banca ____________ (cit., ad 2 p. 2), che la legge non dà alcuna indicazione “circa il momento in cui debba rispettivamente possa essere ordinata la disgiunzione di procedimenti penali” (ibid.). Dalla lettura dell’art. 35 CPP parrebbe effettivamente che la disgiunzione possa essere pronunciata sia prima che dopo la chiusura dell’istruttoria. Ed è anche comprensibile che, soprattutto in un incarto complesso come il presente, il Procuratore Pubblico abbia inteso evitare inghippi procedurali in quella delicata fase transitoria successiva alla chiusura dell’istruttoria (si pensi, tra l’altro, alle non chiare competenze residue del magistrato ormai solo requirente).

Ciò permette di concludere, interlocutoriamente, che in linea di massima una decisione di disgiunzione presa prima della chiusura non è di per sé contraria alla legge.

Il nocciolo della questione, tuttavia, non è unicamente quello di sapere se una disgiunzione antecedente la chiusura dell’istruttoria sia possibile, quanto piuttosto se essa sia necessaria ed opportuna nel caso di specie, viste le condizioni poste dall’art. 35 CPP (v. supra, consid. 1).

5.

a)        Merita anzitutto confutazione esplicita uno degli argomenti apportati dal coaccusato ____________ a sostegno del modo di procedere seguito dal Procuratore Pubblico: che la prospettiva di una decisione di non luogo a procedere (e, quindi, di abbandono) nei confronti di uno degli indiziati/accusati imponga, per ragioni di opportunità, la disgiunzione (v. osservazioni al reclamo ____________, cit., ad 1 p. 2). La lettura che ____________ dà della giurisprudenza riportata supra (consid. 1 in fine) è errata: la disgiunzione che detta giurisprudenza vuole tutelare è unicamente quella ordinata quando sussista effettivamente la prospettiva di un non luogo a procedere (o abbandono) nei confronti di uno degli indiziati rispettivamente accusati, ma non sia invece possibile chiudere in parallelo gli altri incarti e decidere sul merito degli stessi, ad esempio perché il correo è latitante, oppure perché solo nei suoi confronti si impongono ulteriori accertamenti. In tali circostanze, l’incarto contro il correo – non ancora maturo per un giudizio di merito – dovrebbe ovviamente rimanere aperto; e senza disgiunzione, dovrebbe pure rimanere aperto anche l’altro incarto. Ciò, tuttavia, sarebbe causa di grave danno per colui nei confronti del quale si prospetta un proscioglimento da ogni accusa, ma che senza colpa non può ottenere chiarimento definitivo della propria posizione. Tra l’altro, il ragionamento – qui riferito alla prospettiva di non luogo a procedere o abbandono – vale, in termini analoghi, in tutti i casi in cui sia possibile definire il destino del procedimento contro uno degli indiziati o accusati in modo indipendente dagli altri, ad esempio con decreto d’accusa invece che con atto d’accusa: anche in questi casi potrebbe verificarsi grave danno per colui che potrebbe vedere tempestivamente definita la propria posizione, quand’anche con condanna, ma in assenza di disgiunzione si vede costretto ad attendere l’evoluzione dell’inchiesta nei confronti degli altri.

Se, invece – come qui – i diversi incarti possono essere chiusi, poiché tutti maturi per una decisione nel merito, allora la disgiunzione non è più necessaria: come questo Ufficio aveva già avuto modo di sottolineare a proposito del caso, per certi versi analogo, di un dissequestro ex art. 165 cpv. 3 CPP, “è necessario evitare che il magistrato inquirente vi faccia ricorso in modo indiscriminato, segnatamente per evitare di prendere una decisione di merito, quando questa fosse possibile entro termini ragionevoli. In altre parole, quando il Procuratore Pubblico, invece che tranciare sul merito, procede al dissequestro di beni nelle mani della parte lesa sulla scorta di una ponderata analisi degli elementi di giudizio raccolti durante l’istruttoria, egli disattende in un certo senso l’ordine temporale naturale della procedura penale, che vuole che a quel punto il magistrato inquirente proceda al deposito degli atti, alla chiusura dell’istruttoria ed alla propria decisione di merito (artt. 196-198 CPP)” (decisione 6 maggio 1999 in re T.G.O. AG et al., inc. Giar 236.96.2, consid. 3b p. 5; v. anche reclamo ____________, cit., pto. 9 p. 3).

b)        In questo contesto è di assoluta ovvietà che la decisione sostanziale di competenza del Procuratore Pubblico – messa in stato d’accusa rispettivamente abbandono (art. 198 cpv. 1 CPP) – non esige esplicita e separata disgiunzione preventiva. Se tale decisione scaturisce diversa per le varie persone coinvolte, la disgiunzione è immanente nella singola decisione di merito (v. anche reclamo ____________, cit., pto. 4 p. 4; reclamo ____________, pti. 8-9 p. 3). E la disgiunzione, coerentemente, non è più impugnabile come tale: nella misura in cui è legittimata, la parte dissenziente si difenderà in aula, rispettivamente proporrà un atto d’accusa privato (o ancora, nella simile situazione del non luogo a procedere, proporrà istanza di promozione dell’accusa, art. 186 CPP), facendo valere tra l’altro l’imprescindibilità di un giudizio unico per i vari indiziati/accusati.

c)         Quanto precede permette di concludere che, se l’intenzione del Procuratore Pubblico, al momento di decidere la disgiunzione degli incarti riguardanti i coaccusati ____________ e ____________, era quella di mettere in stato d’accusa il primo e di abbandonare il procedimento contro il secondo, allora la disgiunzione preventiva, come lui medesimo la chiama, dei due incarti si appalesa non solo superflua, bensì – nella misura in cui concorre a stravolgere l’ordine temporale naturale della procedura penale – altamente inopportuna.

6.

a)        Resta da vedere se, oltre che inopportuna, la disgiunzione non sia addirittura dannosa, o se invece risponda a esigenze di opportunità per ____________. È ciò che la legge intende, quando afferma che “il magistrato competente può, per motivi di opportunità, e purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati, ordinare che le cause connesse siano trattate separatamente” (art. 35 cpv. 2 CPP): devono, in altre parole, essere soddisfatte condizioni positive (motivi di opportunità a favore di almeno un accusato) e condizioni negative (nessun pregiudizio per gli altri accusati).

b)        Va preventivamente rilevato – nell’ottica del paventato pregiudizio per gli altri accusati – che dopo la disgiunzione, le parti (in particolare, ogni singolo accusato) non hanno più la possibilità di controllare la gestione formale dell’incarto altrui. Viene allora effettivamente a crearsi la possibilità che uno dei due incarti resti aperto sine die, come temono entrambi i reclamanti. Se ciò accadesse, ne potrebbero scaturire gravi danni sia per ____________, sia per la Banca ____________: l’accusato ____________ teme principalmente che egli possa essere portato a giudizio con il (preteso) correo ____________ ingiudicato, ciò che potrebbe condizionare le deposizioni di quest’ultimo in considerazione della “ambiguità della sua posizione di prevenuto che da una parte deporrebbe di fronte ad una corte che giudica quei fatti, ma senza poterlo condannare o assolvere, e dall’altra sa che la sua sorte dipenderà dal futuro giudizio di una delle parti processuali, il Procuratore pubblico, al quale la versione dei fatti fornita in seconda battuta fa evidentemente comodo” (reclamo ____________, cit., pto. 3 p. 4), mentre la Banca ____________ sottolinea come potenzialmente assai dannosa la prospettiva che un suo eventuale atto d’accusa privato contro ____________ – seppur accolto dalla competente autorità giudiziaria – possa non portare a giudizio entrambi gli accusati contemporaneamente (v. reclamo ____________, cit., pto. 11 p. 4).

Inoltre, pur dando per scontata la buona fede del Procuratore Pubblico quando assicura di voler emanare le proprie decisioni di “merito” contemporaneamente per entrambi gli accusati (v. supra, consid. H, con rinvii), non appare per nulla convincente doversi accontentarsi della sua parola. Può accadere l’imprevisto – ad esempio, un nuovo fatto che costringa ad eventuali approfondimenti solo nei confronti di uno dei due coaccusati –: in tal caso, il Procuratore Pubblico si troverebbe a non poter più mantenere la propria promessa, nemmeno se lo volesse.

c)         Si tratta, a non dubitarne, di inconvenienti di peso, neppure controbilanciati da beneficio alcuno per nessuna delle parti. In particolare, con riferimento a ____________, non si ravvisano quelle condizioni di opportunità che, sulla scorta della giurisprudenza schizzata sopra (consid. 1), permettano di affermare che una contrapposizione degli interessi di tutte le parti in gioco debba far prevalere l’eccezione sulla regola.

La mera chiusura dell’istruttoria fa infatti comunque nascere, per il Procuratore Pubblico, l’obbligo di decidere entro trenta giorni quale destino intenda riservare ai due accusati: messa in stato d’accusa, oppure abbandono. Tale suo obbligo non viene in alcun modo influenzato da un’eventuale disgiunzione dei due procedimenti: se rispetta la promessa di voler decidere contemporaneamente per entrambi gli accusati, e procede dunque a chiudere in parallelo entrambe le istruttorie, dovrà esprimersi in ogni caso entro il medesimo termine di trenta giorni, con o senza disgiunzione. Pertanto, e contrariamente a quanto afferma apoditticamente ____________ (v. sue osservazioni al reclamo di ____________, cit., ad 2 p. 2), l’esplicita disgiunzione del procedimento che lo riguarda da quello contro ____________ non è né un atto dovuto, né tantomeno un atto necessario.

7.

In conclusione, atteso che la decisione impugnata è di per sé superflua, e comporta per le parti unicamente pregiudizi, nessuno avendo saputo evidenziare un solo motivo che la facesse apparire opportuna, i reclami inoltrati da ____________ e dalla Banca ____________ meritano accoglimento, ciò che avviene con la presente decisione definitiva e con conseguenza di tassa e spese a carico del coaccusato ____________, soccombente. Essendosi quest’ultimo esplicitamente opposto ai reclami, sposando la tesi della pubblica accusa poi smentita, vanno poste a suo carico pure le ripetibili protestate dai reclamanti. ____________, chiamata ad osservare ai reclami poiché la decisione unica del Procuratore Pubblico toccava anche la sua posizione, si è rimessa al giudizio di questo Ufficio, a patto che un eventuale accoglimento dei reclami non le fosse di pregiudizio. Una siffatta presa di posizione, in concreto indifferente all’esito dei gravami, non merita il riconoscimento delle protestate ripetibili.

8.

Va rammentato che la decisione qui annullata, diversamente da quanto prevedeva la decisione 3 aprile 2002 annullata da questo giudice con la citata decisione 15 aprile 2002, dispone unicamente la disgiunzione dei vari procedimenti, ma non più la contestuale chiusura di tutti gli incarti. Pertanto, la chiusura dovrà comunque essere ordinata separatamente.

Va infine precisato, per definitiva chiarezza, che sebbene i reclamanti abbiano formalmente chiesto l’annullamento in toto della decisione impugnata, hanno entrambi segnalato, in sede di motivazione dei loro gravami, che lo scopo perseguito con le loro impugnative era soprattutto di impedire la disgiunzione degli incarti riguardanti ____________ e ____________, lasciando trasparire – in termini più o meno espliciti – che avrebbero anche accettato la disgiunzione da questi due degli altri incarti riguardanti ____________, ____________ e ____________ (v. reclamo ____________, cit., pto. 2 p. 3; reclamo Banca ____________, cit., pto. 6 p. 2). Nulla osta, allora, a che la decisione impugnata venga annullata, limitatamente alla disgiunzione dei due incarti principali.

*   *   *

Per i quali motivi

richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP

decide :

1.      I reclami 29 aprile 2002 di ____________ e 29/30 aprile 2002 della Banca ____________ sono parzialmente accolti.

§               Di conseguenza, la decisione 18 aprile 2002 di disgiunzione dei procedimenti condotti nei confronti dei vari accusati o indiziati è annullata, nella misura in cui sancisce la disgiunzione dei procedimenti contro ____________ e contro ____________.

§§             Per il rimanente, e meglio per quanto riguarda la disgiunzione dei procedimenti contro ____________, ____________ e ____________ da quelli condotti contro ____________ e ____________, la decisione impugnata è confermata.

§§§           L’incarto torna al Procuratore Pubblico per la chiusura formale dei vari procedimenti.

2.      La tassa di giustizia, pari a fr. 300.—, e le spese giudiziarie pari a fr. 100.—, in tutto fr. 400.—, sono poste a carico di ____________, che verserà ai reclamanti l’importo di fr. 400.— ciascuno a titolo di ripetibili. Non si riconoscono ripetibili alle altre parti.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. dott. __________, per sé, per l’accusato ____________ e per ____________, con copia delle osservazioni di ____________, ____________ e del magistrato inquirente;

avv. __________, per sé e per l’accusato ____________, con copia delle osservazioni di ____________ e del magistrato inquirente;

avv. __________, per sé e per ____________, con copia delle osservazioni di ____________ e del magistrato inquirente;

-    avv. __________, per sé e per la parte civile Banca ____________, con copia delle osservazioni di ____________, ____________ e del magistrato inquirente;

-         Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni di ____________ e di ____________;

5.      Comunicazione per conoscenza, nel solo dispositivo:

avv. __________, per sé e per ____________;

avv. __________, per sé e per le parti civili __________ e __________;

avv. dott. __________, per sé e per la parte lesa __________;

avv. __________, per sé e per le parti __________, __________ e __________;

avv. __________, per sé e per la parte lesa __________.

giudice __________

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