N. 23.2001.16 M Lugano, 30 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sull’istanza 30 gennaio 2002 inoltrata dal
Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano
e volta ad ottenere la proroga di undici giorni, ovvero sino all’11 febbraio 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________,
(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
richiamata la decisione 25 gennaio 2002 di questo giudice (inc. Giar 23.2001.15), tramite la quale è stata concessa la libertà provvisoria all’accusato __________, previo versamento di una cauzione di frs. 250'000.—;
preso atto dello scritto 30 gennaio 2002 del magistrato inquirente, controfirmato per accordo dal difensore di __________, il quale comunica che la cauzione non ha ancora potuto essere prestata, e chiede pertanto la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto l’accusato;
riconfermata, nei motivi e nel risultato, la decisione 25 gennaio 2002, ovvero che __________ può tornare in libertà provvisoria alle condizioni ritenute idonee a limitare il residuo pericolo di una sua fuga all’estero, segnatamente previo versamento di una cauzione;
dovendosi nel contempo evitare una messa in libertà dell’accusato per scadenza del periodo di legge (artt. 102 ss. CPP) – poiché in tal caso la liberazione non potrebbe più essere vincolata alle condizioni fissate;
ritenuta allora la proroga chiesta dal Procuratore Pubblico giustificata di principio ed adeguata nella durata;
visto l’accordo esplicito della difesa di __________;
in applicazione degli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide :
1. L’istanza 30 gennaio 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 11 febbraio 2002 compreso.
§§ Resta riservato il rilascio anticipato dell’accusato, non appena soddisfatte le condizioni stabilite con la decisione 25 gennaio 2002 di questo giudice.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato;
- Procuratore Pubblico avv. __________;
- Sezione esecuzione pene e misure, Torricella;
- Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________