N. 23.2001.10 M Lugano, 16 novembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 24 settembre 2001 da
__________, __________
(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)
avverso la decisione 13 settembre 2001, tramite la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha parzialmente rifiutato il complemento istruttorio proposto dall’accusato reclamante;
preso atto che nel frattempo il magistrato inquirente ha sostanzialmente assunto il complemento previamente rifiutato, da cui la decisione del reclamante di ritirare il gravame in oggetto (v. scritto 17 [recte:15] novembre 2001, inc. Giar __________ doc. _), ciò che va constatato con la presente decisione, definitiva ed ovviamente senza carico di tassa né spese di giustizia;
considerato l’esito sostanzialmente positivo del reclamo, si giustifica attribuzione di ripetibili a carico dello Stato e commisurate all’impegno profuso nella stesura del medesimo;
per i quali motivi,
in applicazione degli artt. 196, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a e contrario CPP
decide :
1. Il reclamo in oggetto è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 350.— a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- avv. dott. __________, per sé e per l’accusato reclamante;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________