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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.08.2001 INC.2001.2308

August 2, 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,248 words·~16 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

N. 23.2001.8 M                                                         

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 27 luglio 2001 da

__________             __________

(difeso di fiducia dall’ __________

visto il preavviso negativo 30 luglio 2001 del __________;

concesso all’accusato, con ordinanza 31 luglio 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto una prima volta in data 12 gennaio 2001, in quanto sospetto autore – in correità con __________ – di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu __________. Questo giudice ha sentito l’accusato il giorno successivo: dopo avergli intimato la promozione d’accusa per i titoli di reato appena menzionati, lo ha rimesso in libertà provvisoria “considerato il lungo tempo trascorso dai fatti, l’esigua concretezza della collusione paventata, infine dell’apparente possibilità di istruire il caso su base documentale” (v. decisione 13 gennaio 2001, inc. Giar __________ doc. _ p. 5).

B.

L’iniesta, in effetti, è continuata, fino a e in data 11 giugno 2001 il ha ordinato il nuovo arresto dell’accusato (v. rapporto d’arresto 11 giugno 2001, inc. Giar __________ doc. _): era infatti emerso, fra l’altro, e due scritti nei quali il coaccusato __________ si assumeva la responsabilità dei contatti con il garante __________ ed apparentemente risalenti al 1996 – momento della presunta stipulazione dell’atto di pegno alla base di tutta la vicenda – erano in realtà stati redatti nel 1998, su disposizioni di __________. In base ad una perizia, inoltre, si era potuto stabilire e lo stesso atto di pegno 20 novembre 1996 risultava essere stato firmato dal titolare del conto __________ in bianco. Questo giudice, sentito l’accusato il giorno successivo e notificatagli l’estensione dell’accusa ai titoli di amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza (v. inc. Giar __________), ne confermava l’arresto (v. decisione 12 giugno 2001, inc. __________).

C.

L’accusato formula ora istanza di libertà provvisoria (inc. Giar __________). A suo dire, a differenza di quanto era il caso al momento del suo secondo arresto, “ora il materiale probatorio risulta nel suo complesso acquisito [...]. Alla formale conclusione dell’istruttoria non manerebbe e l’allestimento di una perizia, e si fonda su fatti e documentazione già formalizzati in atti e non più passibili di manipolazione a scopo di inquinamento della verità processuale” (loc. cit., pto. 2 p. 2), tanto e all’accusato sarebbe stato concesso integrale accesso agli atti (ibid.). Inoltre, non sussiste alcun pericolo di una sua fuga, ritenuto come egli sia venuti in Ticino dal Brasile all’età di nove anni, e qui abbia avuto la sua formazione e sviluppato la propria attività professionale; qui risiedono ane la madre ed i fratelli suoi (loc. cit., pto. 3 p. 3). L’arresto essendo misura straordinaria, ed essendo venuti nel frattempo meno i motivi di interesse pubblico al suo mantenimento (loc. cit., pto. 4 p. 4), __________ chiede la messa in libertà provvisoria, non senza offrire una cauzione o il ritiro dei passaporti (loc. cit., pto. 3 in fine, p. 3).

D.

Il propone un preavviso negativo (inc. Giar __________) oltremodo dettagliato. In un primo capitolo (loc. cit., A: Ipotesi accusatorie, p. 1-4), riassume la vicenda principale, la messa a pegno del conto allora di titolarità di __________, non senza evidenziare come tali episodi non configurino unicamente ipotesi di reato per rapporto all’uso indebito di documento carpito con astuzia al titolare del conto, bensì ane inquinamento delle prove ed in specie atteggiamento collusivo (con riferimento all’originaria falsa deposizione di __________, loc. cit., pto. __________ p. 2). Viene poi esposto come altri clienti siano stati spinti a firmare documenti in bianco, rivelatisi successivamente atti di pegno, e ciò addirittura immediatamente dopo  essere stato rilasciato dal carcere nel gennaio scorso (loc. cit., pto. __________). Sempre all’insaputa degli aventi diritto economico, sarebbero stati messi a pegno pure i beni di una famiglia napoletana dedita al contrabbando – beni e erano stati depositati su conti e erano stati aperti da lui con vari espedienti, al fine di sottacere l’attività dalla quale il denaro proveniva (loc. cit., pto. __________) – espedienti fra i quali vengono annoverati falsi formulari A (loc. cit., pto. __________ p. 4).

Il si premura poi di evidenziare il rilevante traffico di prelevamenti per contanti effettuati da __________ da conti nella sua pertinenza economica, quand’ane intestati a società di comodo o terzi prestanome (loc. cit., pto. B.1 p. 4-5). Se ne deve dedurre una disponibilità in contanti particolarmente importante, come un’operazione 15 gennaio 2001 testimonierebbe (loc. cit., pto. B.2 p. 5-6).

Nella prospettiva delle esigenze istruttorie, il enuncia una lunga lista di testi ancora da sentire, per i quali sussisterebbe importante pericolo di collusione, derivante dall’atteggiamento assunto da __________ nel passato prossimo e recente (loc. cit., pto. C.1 p. 6); secondo l’accusa, comunque, il pericolo di collusione sussisterebbe ane nei confronti di persone e lui medesimo potrebbe proporre quali testi, dopo averle adeguatamente istruite (loc. cit., pto. C.1.b p. 7).

Da ultimo, il sottolinea il pericolo di fuga, scaturente dall’oggettiva gravità dei reati commessi, dal suo atteggiamento negatorio, dalla mancanza di relazioni personali in a fronte della quale vanno invece sottolineate le relazioni con clientela italiano, Stato di cui possiede la nazionalità. Il tutto, infine, condito con ampie disponibilità finanziarie non rinvenute (pto. C.2 p. 7).

E.

In sede di osservazioni  al preavviso negativo (inc. Giar __________), __________ contesta la rilevanza delle prove ancora da assumere, in particolare delle testimonianze menzionate dal magistrato inquirente (loc. cit., pti. 1.1 a 1.8, p. 2-5). Nega, inoltre, l’esistenza di un pericolo di fuga, ritenuti i suoi legami in loco e censurate le ipotesi dell’accusa in merito alle sue disponibilità finanziarie (loc. cit., pto. 2.1 p. 6-7).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare e l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma ane ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed ane questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti. A giusta ragione l’accusato nemmeno li contesta. Basti pensare alle peripezie di cui ha fatto oggetto l’atto di pegno 20 novembre 1996 attribuito a __________ (in fotocopia, fra l’altro, quale allegato 13 al verbale MP __________ del 15 gennaio 2001, inc. MP classatore A doc. __________), ma ora accertatamente redatto su un foglio firmato in bianco dallo stesso __________: quest’ultima circostanza (accertata tramite perizia e confermata dalla segretaria dell’accusato, __________, a verbale MP 11 giugno 2001) toglie ogni credibilità alla versione fornita sin dall’inizio da __________ secondo la quale egli si sarebbe personalmente recato a Roma per far firmare il documento al garante. Gli ulteriori dettagli forniti dalla teste __________, segnatamente la sostituzione della prima pagina dell’atto di pegno nel corso del 1998 e la redazione, antedatata, della riiesta di rimborso a __________ noné dei due scritti di data 20 giugno 1996 e 14 ottobre 1996, attribuiti a quest’ultimo ma redatti su disposizioni dello stesso __________ portano tutti concordemente a concludere nel senso dell’ipotesi accusatoria. A ciò si aggiungano le parziali ammissioni dello stesso __________ riguardo l’innumerevole quantità di documenti da lui artefatti, con diversi clienti e avevano saputo solo a posteriori di essere stati fatti garanti per gli impegni di __________, rispettivamente con altri clienti ai quali aveva iesto di prestare mano affiné redigessero atti di pegno retrodatati, o ancora altri clienti e non sapevano per i si fossero fatti garanti (v., fra i tanti, verbale MP __________ del 10 luglio 2001, inc. MP classatore 2 doc. __________). L’impressione e se ne deve dedurre è quella di un accusato, __________ e ha gestito con criminale disinvoltura l’operazione __________, coinvolgendo a piacimento (e spesso a loro insaputa) clienti terzi come fossero pedine, causando loro in tal modo danni ingentissimi.

3.

a)        Non vi sono da spendere molte parole sulle esigenze istruttorie ancora aperte: come spiega in dettaglio il (v. preavviso negativo, cit., pto. C.1 p. 6), devono ancora essere sentiti i clienti __________ sull’utilizzo più o meno abusivo dei loro conti da parte dell’accusato; ed altre due persone in merito ai prelevamenti dal conto della __________ SA (v. preavviso, cit., eod. loc. noné pto. B.1 p. 5). Quanto precede, almeno per completare il quadro dell’operazione __________ e delle malversazioni ad essa connesse.

Per quanto dettagliate, le obiezioni sollevate dall’accusato sulla rilevanza di queste testimonianze (v. osservazioni, inc. Giar __________, pto. 1.1 a 1.5, p. 2-4) scaturiscono da una sua valutazione soggettiva, e come tale non può fare stato. Va ane detto e la rilevanza oggettiva di determinate testimonianze può essere valutata in termini differenti secondo l’atteggiamento e l’accusato assume: nei confronti di colui e avesse dato prova di desiderio di fare iarezza, sarà possibile fare fiducia assumendo talune prove dopo la sua messa in libertà provvisoria, mentre nei confronti di accusato reticente si imporrà la massima prudenza, segnatamente l’anticipata assunzione ane di prove e potrebbero apparire secondarie. Come si vedrà infra, __________ è certo da annoverare fra gli accusati reticenti.

b)        Notoriamente non basta e vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove e ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera.

Nei confronti di __________ il pericolo di inquinamento delle prove è macroscopico come non mai: ne fanno fede gli innumerevoli documenti artefatti all’insaputa del loro firmatario, antedatati, ritoccati a posteriori, sui quali lui medesimo – almeno in parte – ammette di essere intervenuto. Ancora più preoccupante è, poi, constatare e __________ abbia esercitato il proprio influsso nei confronti di terze persone inducendole a sottoscrivere documenti fittizi (così, ad esempio, __________, v. suo verbale MP 3 luglio 2001, inc. MP classatore A doc. __________, p. 3) o addirittura a deporre il falso (v. verbale MP 16 gennaio 2001 di __________, inc. MP classatore A doc. __________, poi smentito a verbale MP 11 giugno 2001, ore 12.45, inc. MP classatore A doc__________), e ciò ane dopo l’arresto ed il rilascio del gennaio 2001.

Altro elemento di peso nella valutazione del pericolo di inquinamento delle prove è l’atteggiamento processuale di __________ – atteggiamento e è eufemistico definire sfuggente ed improntato al confondere le carte. Emblematico, in questo contesto, è il suo verbale del 10 luglio u.s. (all’inc. MP, classatore 2 doc. __________): riiesto di confermare precedenti diiarazioni, l’accusato lo fa. E quando gli vengono opposte le diiarazioni di terzi e lo contraddicono, si trincera dietro il diritto di non rispondere – ma non completamente, nel senso e dà magari una mezza risposta, e viene a trovarsi sospesa in un contesto non iarificato. Ora, se da un lato è vero e il diritto dell’accusato di non rispondere alle domande postegli non deve essere stravolto nella sua natura e portare danno a colui e se ne avvale, è altrettanto vero e l’uso selettivo ed  incoerente, quasi a spizzico, di questa facoltà non può non far nascere l’impressione e l’accusato si preoccupi essenzialmente di mettere nero su bianco solo quanto reputi utile, per poi creare o incrementare le nebbie nei passaggi più insidiosi, segnatamente evitando di rispondere puntualmente alle versioni altrui.

c)         Tutto sommato, dunque, l’atteggiamento processuale di __________ ed in particolare i comprovati precedenti collusivi da lui posti in atto dopo il primo arresto, costringe a ritenere estremamente grave il pericolo di inquinamento delle prove da parte sua, segnatamente il pericolo di collusione con persone ancora da sentire. In tale contesto è primariamente discorso di coloro e il ha intenzione di far testimoniare, mentre più difficile è argomentare nel medesimo modo a proposito di eventuali testi e l’accusato avesse ancora in pectore, e nei confronti dei quali un certo preventivo intervento della difesa non può comunque essere escluso (v. ane osservazioni, cit., pto. 1.6 p. 4-5).

d)        Allo stadio attuale dell’iniesta, non appare possibile esprimersi sui tempi necessari per l’assunzione delle prove menzionate dal (in tal senso v. osservazioni, cit., pto. 1.8 p. 5). Sarebbe allora azzardato fissagli un termine massimo, ritenuto poi e il controllo della legittimità della carcerazione preventiva può essere operato in ogni tempo con l’inoltro di nuova istanza di libertà provvisoria.

4.

a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economie, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti e rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).

b)        Il considera dato il pericolo di fuga, in considerazione della rilevanza dei reati commessi da __________ (e la conseguente probabilità di una pena detentiva di non lieve entità), del suo atteggiamento processuale, delle ovvie difficoltà di reinserimento nell’attività economica locale e dei suoi intensi rapporti con clientela estera (i quali, unitamente alla sua nazionalità italiana, gli favorirebbero invece un’attività in Italia), dell’assenza di legami vincolanti in e, soprattutto, della presenza di rilevanti disponibilità finanziarie occultate (v. preavviso negativo, cit., pto. C.2 p. 7). L’accusato, dal canto suo, contesta la presenza di disponibilità finanziarie occultate (in realtà confluite nell’acquisto della casa di o perse nell’operazione __________), rileva la vita famigliare ricostruita con __________ e le sue due figlie, nota come le sue relazioni professionali con clientela italiana siano decadute con la cessazione della sua attività in banca, e conclude sottolineando come l’eventualità di una latitanza si presenterebbe con risvolti negativi tali da escludere l’ipotesi di una sua fuga (v. osservazioni, inc. Giar __________, pto. 2.2 p. 7-8).

c)         Il pericolo di fuga merita una trattazione abbondanziale, ritenuto l’alto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove già accertato. Ora, se da un lato è indubbio e __________ risiede ormai da tempo in Ticino, dove ha nel frattempo costruito pure dei rapporti affettivi oltre e professionali, è d’altro canto vero e i fatti oggetto del presente procedimento penale sono tali da precludergli (o almeno rendergli oltremodo difficoltoso) un reinserimento professionale in mentre il rapporto affettivo fra lui, e __________, pure divorziata con due figlie di primo letto, potrebbe non essere vincolante al punto di escludere un fuga all’estero (né si può escludere e, se invece lo fosse, lo seguano all’estero). Da esaminare, infatti, non è tanto la mera esistenza di legami in loco, quanto la verosimiglianza e essi siano di intensità tale da efficacemente contrastare una possibilità di fuga (v. sentenza CRP 23 luglio 2001 in re H.B., inc. CRP 60.2001.00211, consid. 4 p. 6).

d)        A favore di un pericolo di fuga parlano senz’altro il già stigmatizzato atteggiamento processuale sfuggente dell’accusato, e esprime l’assenza di un’intenzione di fare iarezza e, di riflesso, l’assenza di ogni e qualsiasi ravvedimento, noné la verosimile presenza di rilevanti attivi non ancora individuati (così già nella decisione 7 ottobre 1999 in re W.F., inc. Giar 88.99.8, consid. 6 p. 12 e consid. 7 p. 14-15). Non è questa la sede per discutere dettagliatamente le contrastanti posizioni delle parti sulla esistenza o meno di attivi (ed interessi all’estero) non individuati, di pertinenza di __________: basterà rilevare qui e gli indizi addotti dal a favore della sua tesi (segnatamente l’operazione per contanti del 15 gennaio 2001 a favore del conto __________, v. preavviso, cit., pto. B.2 p. 5-6) parlano a favore di un’attenta gestione dei propri attivi da parte di __________ ane nel senso di prevedere situazioni di emergenza quali la presente depositando in modo discreto i fondi necessari, mentre le obiezioni avanzate dalla difesa in sede di osservazioni (cit., pto. 2.1 p. 6-7) rappresentano al più un’interpretazione di parte dei dati noti, come tale opinabile e non certo liquida al punto da smentire l’ipotesi dell’accusa.

e)        Allo stadio attuale dell’iniesta, non sono proponibili misure sostitutive quali il ritiro dei passaporti e/o il versamento di una cauzione. Come rileva lo stesso accusato (v. osservazioni, cit., pto. 3 p. 8), tali misure sono semmai atte a contrastare il pericolo di una sua fuga: in realtà, determinante per la reiezione della presente istanza è soprattutto il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove – pericolo al quale i mezzi proposti non possono per definizione ovviare.

5.

L’iniesta, di per sé complessa non da ultimo per gli aspetti contabili, e comunque resa ulteriormente difficile dall’atteggiamento reticente dell’accusato, sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti, ancora relativamente breve – meno di due mesi) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

6.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 27 luglio 2001 da __________ è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      __________, studio legale __________, per sé e per l’accusato __________;

-      __________ con copia delle osservazioni dell’accusato istante e l’inc. MP __________ di ritorno.

giudice __________

INC.2001.2308 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.08.2001 INC.2001.2308 — Swissrulings