N. 23.2001.2 M Lugano, 18 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 19 gennaio 2001 da
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(difeso dall’avv. dott. __________)
avverso il sequestro 11 gennaio 2001 di un contratto e del pacchetto azionario della società __________ SA;
preso atto che il magistrato inquirente, con decisione 22 maggio 2001, ha disposto il dissequestro di quanto in oggetto;
ritenuto, allora, che il reclamo in questione è divenuto privo d’oggetto, ciò che può essere constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia, e senza attribuzione di ripetibili (il sequestro come tale essendo inizialmente giustificato e revocato dal magistrato dopo le verifiche del caso);
decide:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________;
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________