N. 2.2001.2 M Lugano, 26 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 23 gennaio 2001 da
__________,
(difeso di fiducia dall’avv__________)
contro il rifiuto di accesso al verbale di polizia 4 gennaio 2001, rispettivamente per omessa evasione di istanza in tal senso da parte del Procuratore Pubblico avv. __________, il tutto nell’ambito del procedimento penale contro l’istante e terze persone per titolo di truffa, ricettazione e riciclaggio di denaro (inc. MP __________/CS);
preso atto delle comunicazioni di data 25 gennaio 2001, tramite le quali il difensore attesta di essersi accordato con il magistrato inquirente e di aver potuto prendere visione del verbale in oggetto (inc. GIAR doc. 5 e 6);
atteso che il reclamo diviene allora privo di oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, definitiva ed esente da tassa e spese di giustizia;
riconosciuto al reclamante, visto il sostanziale buon esito del reclamo, il diritto a congrue e protestate ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);
richiamate le norme citate e gli artt. 280 ss. CPP
decide :
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.
§ Divengono pertanto privi d’oggetto il termine al magistrato inquirente per la formulazione di osservazioni, nonché l’effetto sospensivo decretato in uno con l’ordinanza di intimazione del reclamo.
2. Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 250 a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
- Avv. __________, per sé e per l’accusato,
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia degli scritti 25 gennaio 2001 dell’accusato.
giudice __________